Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2017, n. 46400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46400 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
46400-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1438 Giacomo Paoloni -Presidente - Sent. n. sez. Maurizio Gianesini UP - 13/09/2017 Angelo Costanzo R.G.N. 17948/2017 Antonio Corbo Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. NE AL, nato a [...] il [...];
2. TA ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2016 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per gli imputati, l'avvocato Marco PI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 novembre 2016, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato AL NE e ES TA responsabili del reato di falsaАл testimonianza, commesso il 30 aprile 2010, e li aveva condannati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previa concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, ma con benefici della pena sospesa e della non menzione per il solo TA. La contestazione mossa all'NE attiene all'aver dichiarato, deponendo quale testimone in dibattimento nel giudizio penale a carico del padre, NO NE, accusato di porto illegale di arma da sparo in relazione ad una battuta di caccia, che quest'ultimo, al momento dell'intervento delle Guardie forestali, non era con lui, bensì presso l'abitazione di ES TA. L'addebito contestato al TA è di aver dichiarato, nella medesima qualità ed udienza, che NO NE, al momento del controllo delle Guardie forestali, era nella sua abitazione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Marco PI, quale difensore di fiducia di AL NE e ES TA, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al travisamento della prova testimoniale di NO BE. Si deduce che la sentenza impugnata, da un lato, ha omesso di rilevare le intrinseche contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni del fondamentale teste d'accusa, l'agente forestale MA PI, e, dall'altro, ha ritenuto non decisive le circostanze riferite dal teste a difesa NO BE. In particolare, si osserva che le dichiarazioni rese dal PI nel dibattimento a carico di AL NE e ES TA in data 3 marzo 2015, come riconosce la stessa sentenza impugnata, non sono integralmente coincidenti con quelle da medesimo fornite nel dibattimento a carico di NO NE in data 30 aprile 2010. Si rileva, precisamente, che il PI, all'udienza del 30 aprile 2010 aveva dichiarato che l'automobile degli NE a vista si presentava chiusa, e che NO NE, non appena scoperto, si era dato a precipitosa fuga imbracciando il fucile;
all'udienza del 3 marzo 2015, il medesimo teste, invece, ha riferito di non aver compiuto alcuna verifica se l'autovettura degli NE fosse aperta o chiusa, di aver notato NO NE, appena scoperto, scivolare piano piano verso valle» con il fucile in spalla, ed ha aggiunto il dettaglio, mai indicato prima, di un berrettino di lana indossato dal fuggitivo. Si osserva, poi, che il BE aveva rappresentato di aver assistito all'arrivo di AL NE sul luogo di caccia con il fuoristrada del padre, ma da solo, e di aver visto ripartire il medesimo AL NE con il precisato veicolo, sempre 2 An da solo, alle ore 18,00, e che tali circostanze sono incompatibili con l'affermazione del PI secondo cui i due NE erano distanza di circa 30 metri tra di loro. Si aggiunge, quindi, che ulteriori elementi indicono a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni del PI. Innanzitutto, pur essendo presenti tre agenti della Guardia forestale, uno dei quali proprio del paese di NO NE, quest'ultimo era stato riconosciuto solo dal PI. Inoltre, l'attendibilità del riconoscimento del PI è dubbia, sia perché egli era comunque a 50 metri dal fuggitivo, e in condizioni di luce non ottimali, sia perché tra il PI e NO NE esisteva una conflittualità risalente, della quale i giudici di merito non hanno dato conto. Ancora, gli agenti della Guardia forestale hanno controllato più volte in quella giornata AL NE da solo, ed hanno rintracciato NO NE solo la sera, alle ore 20,00 a casa, ubicata a diverse decine di km. dal luogo dei fatti, e, quindi, ad una distanza non raggiungibile a piedi. C'è di più: AL NE, già nell'immediatezza del controllo da parte della polizia forestale, aveva detto di essere da solo ed aveva provato a contattare il padre, senza riuscirvi per difetto di copertura di linea telefonica, riuscendo nell'intento solo all'imbrunire, poco prima di allontanarsi dal luogo di caccia;
anche ES TA ha espressamente detto di aver avuto a casa sua, per lavori, il solo NO NE, di averlo ospitato a pranzo, e di averlo riaccompagnato a casa in serata, avendo questi prestato la sua automobile al figlio AL perché andasse a caccia.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento alla disciplina della sospensione condizionale della pena, e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione del beneficio in questione ad AL NE. Si deduce che AL NE era gravato da precedente condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, sostituita con la semidetenzione e condizionalmente sospesa, e poi dichiarata estinta in data 5 luglio 2012, ma riguardava reati di detenzione illegale di armi, calunnia e violenza privata, commessi nel 2004, non attinenti con quelli oggetto del presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondato è il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, che 3 Ал contesta la valutazione della prova testimoniale. La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto alla luce di un'attenta valutazione delle fonti di prova, rispondendo inoltre in modo puntuale alle osservazioni della difesa.
2.1. La Corte d'appello di Cagliari osserva che le dichiarazioni dei due imputati in ordine all'assenza di NO NE dal luogo in cui era stato visto nella illegittima disponibilità di armi da della Guardia Forestale MA PI, sono sicuramente mendaci, per la piena attendibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo. In particolare, il giudice di secondo grado riporta compiutamente il racconto di MA PI. Precisa, innanzitutto, che questi ed il suo collega Piero Angelo Coinu hanno affermato che, il giorno 31 gennaio 2008, uditi degli spari in una località isolata, si erano recati sul posto ed avevano dapprima notato la presenza dell'autovettura di NO NE, al quale in precedenza era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, e poi incontrato AL NE, figlio di NO. PI ha poi rappresentato che, proseguendo nelle ricerche, aveva notato un'altra persona nascosta nella vegetazione, da lui riconosciuta per NO NE, la quale si era data alla fuga nonostante plurime intimazioni di fermarsi. PI, ancora, ha aggiunto che egli aveva subito chiesto ad AL NE di contattare il padre, ma questi, mostrandosi titubante, aveva risposto che in quella zona non vi è segnale di rete;
tuttavia, qualche minuto dopo, la Guardia Forestale aveva sentito AL NE parlare al telefono con qualcuno. Il giudice di secondo grado, poi, riporta le dichiarazioni di NZ BE, teste della difesa. Questi ha riferito di aver incontrato AL NE il 31 gennaio 2008 dapprima appena arrivato nello spiazzo in cui entrambi avevano parcheggiato la loro autovettura e, poi, intorno alle 18,00, allorché entrambi erano ritornati presso le stesse, per riprenderle ed allontanarsi. Il medesimo teste ha inoltre espressamente precisato che, in entrambe le occasioni, AL NE era da solo e non aveva fatto alcun cenno alla presenza del padre. Quindi, dopo aver riportato le conclusioni della sentenza di primo grado, affermativa della responsabilità dei due ricorrenti, e dopo aver sintetizzato gli atti di appello presentati dai medesimi, il giudice di secondo grado illustra le ragioni da cui inferisce l'infondatezza dell'impugnazione. Si rileva, innanzitutto, che MA PI, sia nel processo a carico di NO NE, sia nel successivo processo a carico di AL NE e ES TA, ha sempre dichiarato di aver riconosciuto senza incertezze NO NE, mentre portava con sé un fucile, in prossimità del luogo dove si erano sentiti gli spari, in data 31 gennaio 2008, ed ha reso deposizioni di contenuto sostanzialmente identico. Si osserva, poi, quanto alle lamentate discrasie tra le dichiarazioni rese nei due diversi dibattimenti, in particolare, che: a) la non 4 "기 perfetta coincidenza del racconto concernente le esatte modalità della fuga di NO NE o circa la precisa postura dal medesimo tenuta in quella occasione nell'impugnare il fucile, attiene a particolari «del tutto secondari»; b) il mancato ricordo se la vettura degli NE fosse o meno chiusa è irrilevante, perché, anche a voler ritenere che la stessa fosse chiusa, ciò non dimostra che AL NE fosse solo;
c) la circostanza relativa al berrettino indossato da NO NE al momento della fuga, riferita ex novo nel secondo processo, non inficia in alcun modo l'attendibilità del riconoscimento. Si rappresenta, inoltre, che il racconto di PI è senz'altro verosimile e non è smentito né dal mancato riconoscimento del fuggitivo da parte delle altre due Guardie Forestali presenti, in ragione della posizione in cui le stesse si trovavano, né dal controllo operato a casa dei due NE, allorché era stata constatata la presenza di NO e l'arrivo solo successivo di AL, stante la distanza temporale tra il momento dell'accertamento sul luogo di caccia, avvenuto alle ore 15,40 circa, ed il momento dell'accesso domiciliare, verificatosi alle ore 20,00. Si aggiunge, ancora, che le dichiarazioni del teste a difesa BE non sono incompatibili con quelle di PI, perché si riferiscono a due momenti ben precisi, quelli dell'arrivo e della partenza di AL NE dal luogo in cui il medesimo parcheggiò la propria vettura;
inoltre BE ha ammesso di non poter escludere che sul luogo potessero essere arrivate altre automobili. Si sottolinea, infine, che un elemento idoneo a rafforzare la credibilità delle dichiarazioni di PI è desumibile dalla dichiarazioni di AL NE, allorché ha deposto come teste nel processo a carico del padre: in quell'occasione, l'odierno ricorrente ha ammesso di aver sentito PI intimare l'alt ad un fuggitivo e di aver dichiarato allo stesso di non sapere dove fosse il padre e di aver provato a chiamare lo stesso senza riuscirvi per l'assenza di campo;
è significativo, anzi, che, nel rispondere alle richieste di PI, AL NE non fece alcun cenno alla circostanza dell'asserito impegno del padre presso l'abitazione di ES TA, pur essendo questa ubicata ad una notevole distanza da luogo di caccia.
2.2. Le circostanze e le osservazioni esposte nella sentenza di appello sono sicuramente idonee ad sorreggere le conclusioni raggiunte in ordine alla colpevolezza di entrambi i ricorrenti secondo una valutazione sicuramente corretta. Da un lato, infatti, le dichiarazioni del fondamentale teste di accusa MA PI sono state oggetto di minuziosa ed approfondita verifica, nel rispetto di massime di esperienze e senza il ricorso a congetture, attraverso un confronto con tutte le risultanze processuali. Dall'altro, le dichiarazioni del teste a difesa All 5 NO BE sono state anch'esse analiticamente esaminate, né può dirsi verificatosi alcun travisamento della prova. Le ulteriori osservazioni dei ricorrenti, relative alla distanza tra PI e NO NE, al momento del riconoscimento, ed alle condizioni di luce in quel frangente, ovvero all'esistenza di preesistenti dissapori tra i due, ovvero alla distanza tra il luogo della battura di caccia ed il luogo dove poi finalmente le Guardie Forestali avevano rintracciato fisicamente NO NE, ovvero ancora alla concordanza delle dichiarazioni di AL NE e ES TA non evidenziano vizi logici o giuridici, ma si presentano come la proposizione o riproposizione di elementi e valutazioni tendenti ad ottenere un rinnovato giudizio di merito.
3. Infondato è il secondo motivo, relativo al solo AL NE, e concernente la mancata concessione allo stesso della sospensione condizionale della pena.
3.1. E' vero che il precedente a carico di NO NE deriva da una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., ed ha riferimento ad una sanzione sostituita con la semidetenzione e poi dichiarata estinta. E' vero, inoltre, che, a norma dell'art. 445, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., in caso di estinzione del reato oggetto di patteggiamento, «se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena». Tuttavia, la previsione di cui all'art. 445, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. non può essere intesa come regola che impone l'assoluta irrilevanza della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. comportante l'applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva. E' ragionevole, piuttosto, ritenere che, per effetto di questa disposizione, il giudice non possa escludere la sospensione condizionale solo perché vi è una precedente sentenza di patteggiamento con applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva, ma abbia la possibilità di tenerne conto motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offre elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.
3.2. Nella fattispecie in esame, il precedente oggetto di patteggiamento è relativo oltre che ai reati di violenza privata e detenzione illegale di armi, anche al delitto di calunnia, e quindi ad un illecito penale della stessa indole di quello di falsa testimonianza, per il quale nel presente processo è intervenuta condanna: sia la calunnia sia la falsa testimonianza, infatti, costituiscono delitti contro l'amministrazione della giustizia. Inoltre, il reato di falsa testimonianza oggetto 6 An della sentenza impugnata risale al 30 aprile 2010 ed è stato quindi commesso a distanza di meno di cinque anni dalla sentenza di patteggiamento, datato 19 gennaio 2007. Di conseguenza, legittimamente la Corte d'appello ha ritenuto rilevante, ai fini di un negativo giudizio prognostico circa la capacità a delinquere di AL NE, e, quindi, del diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, il precedente di cui alla sentenza di "patteggiamento".
4. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente GiacomoPaoloni Antonio Corbo Аливий, сл Feline DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 OTT 2017 A M CA E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Pota Esposito 7