Sentenza 1 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 029 54 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 10669/9{ Consigliere Cron. 6202 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Rep. Ud.18/12/00Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NC RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato SEVERA ENNIO, che lo rappresenta e difende unitamente ELENA, DE PASCALE NICOLA, agli avvocati IANNARONE 2000 giusta delega in atti;
5507
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 741/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 10/02/98 R.G.N. 40232/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato SEVERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbito il primo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli del 18/6/93 IO RI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per il riconoscimento della invalidità civile e quindi del diritto all'indennità di accompagnamento, ex L. 30/3/71 n. 118. Il Ministero contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva, riconoscendo il diritto alla pensione d'invalidità ed all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal novembre 1979. Il Tribunale di Napoli, investito in sede di appello ad istanza del Ministero dell'Interno, con appello incidentale del IO (che insisteva per la sola condanna al pagamento dell'indennità di 10/2/98, limitava la accompagnamento) con sentenza del 26/1 condanna del Ministero al pagamento dell'indennità di accompagnamento e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che la censura mossa dal Ministero avverso la consulenza di primo grado era tanto generica da non potersi nemmeno comprendere “in base a quali rilievi critici la motivazione del Pretore sarebbe infondata"; l'appello non conteneva "alcuna prospettazione che in tesi potrebbe contrastare con quanto assunto, nell'impugnata sentenza, dal pretore" e quindi doveva essere rigettato. La impugnazione incidentale era invece fondata, perché in primo grado non era stata richiesta la pensione d'invalidità. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, fondato su due motivi. Resiste con controricorso il IO. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che, sulla base di una rinuncia accettata dall'altra parte, in corso di causa il Ministero aveva chiesto che le prestazioni fossero riconosciute in favore dell'attore con decorrenza dal 20/7/94. Il Tribunale, invece, aveva riconosciuto il diritto con decorrenza del 1/11/79, senza motivare sul punto. Lamentando, col secondo motivo, violazione della L. n. 18 del M 1980 (art. 360 c. 3 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva " riconosciuto la prestazione don decorrenza dal 1/11/79, ben prima cioè dell'entrata in vigore della L. n. 18/80 che riconosceva il diritto, prima inesistente. Il ricorso è fondato, nei limiti appresso specificati. Quanto al primo motivo basta osservare che nel controricorso il IO ammette di avere sottoscritto, accettando un proposta dell'Avvocatura dello Stato, una rinuncia alle prestazioni anteriori al 1994, condizionata però alla immediata erogazione del beneficio richiesto per il periodo successivo, avendone urgente bisogno;
nel corso del giudizio l'Avvocatura aveva però di fatto rifiutato detta rinuncia, avanzando altre richieste, e l'istante aveva insistito per l'accoglimento della sua originaria domanda. Il Ministero non contesta questa ricostruzione della vicenda processuale e quindi il primo motivo va rigettato, perché non 2 sussistevano le condizioni per la diversa decorrenza delle prestazioni, invocata dall'Avvocatura. In ordine al secondo motivo rileva il Collegio che effettivamente l'indennità di accompagnamento non può essere riconosciuta per un periodo, sia pure breve, anteriore alla entrata in vigore della legge n. 18 del 1980, che lo prevede. Il secondo motivo va quindi accolto, con pronuncia nel merito da parte di questa Corte, ai sensi dell'art. 384 CPC, non essendo necessari ulteriori accertamenti. Ferme le statuizioni relative alle spese per i precedenti gradi di merito, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, riconosce l'indennità di accompagnamento in favore di IO RI con decorrenza dall'entrata in vigore della L. n. 18 del 1980 e mantiene ferme le statuizioni in ordine alle spese dei giudizi di merito. Dichiara non luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma 18 dicembre 2000 Alaioraus IL CONSIGLIERE EST. enzylichu trauk IL PRESIDENTE % 3 Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 1 MAR. 2001 I IL CANCELLIER D A , 0 S 1 3 S O L 3 . A L T 5 T , R O . B A A ' S I N L E D L P 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 O N P 1 E A M S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I I E R A I G S L E E D L R E O D