Sentenza 7 giugno 1989
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di detenzione di sostanze stupefacenti è del tutto irrilevante il fine che l'agente intende conseguire con la detenzione della droga, sicché, nell'ipotesi in cui l'agente abbia conseguito la materiale detenzione della sostanza al fine di aiutare taluno ad eludere le indagini dell'autorità ovvero per assicurare ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, deve ritenersi sussistente una delle figure delittuose di cui agli artt. 71 o 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685 e non quella di favoreggiamento.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/1989, n. 15926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15926 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1989 |
Testo completo
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M 2 9 5 1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 7.6.90 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI. PENALE SENTENZA
N. 1881 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Vincenzo SALAFTA Presidente 1. Dott. Vincenzo ODEONE Consigliere REGISTRO GENERALE Fortunato PISANTI » N. 30951/892.
3. » Mario GARAVELLI
4. >>> Costantino COCO »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI LECCE, nei confronti di IR DA, Rizzi Abbon
danza, RI mario, DE OT LO e OR CO
nonchè daYPERT Damfano, nato 11 19.10.958 a Poggtardo;
R1220
AB,nata il [...] a [...];RTZZELLT AR,nato
11 23.3.1959- (disposta separazione del proedimento relative a DE OT LO)
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 9.6.989
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generalalott. Frangini
che ha concluso per ¡1 rigetto dei ricorsi
Udit i difensor N
FATTO E DIRITTO
Tn data 7.12.87,i Carabinieri di Poggiardo avevano eseguite una perquisizione nell'abitazione di IR DA ove avevano rinvenuto e sequestrato ima bust a contenente circa gr.123,384
di croina pora,una bitanebita di precisione,nn rilevante quant-il at i vo di Tattosio,nonchè numerosi preziosi compendic di furti consumati in danno di varie persone che li avevand riconosciuti copDiva propri.71 Pini, interrogato dai Carabinieri "
aveva dichiarato che TA sostanza stupefacente di CILL era
statecolto in possesso e che, in parte,era destinat a alle spaccio e, in parte, a suo uso personale, gli era stata consegna ta da persona della quale non intendeva rivelare il nome;
suc-
cessivamente, interrogato dal G.I., il IR aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni ed aveva sostenuto che la busta nel-
Ha quale gli inquirenti avevano rinvenuto la droga e parte dei preziosi sequestrati, a loro dire, provenienti da reato, gli consegnanata,con l'incarico di custodirla tempora-era stata
heamente,circa sei sette mesi prima la RI AR
che non aveva reso edotto del suo contenuto che egli, pertan to aveva ignorato. Il RI,a sua volta, aveva confermato la versione dei fatti formita dal Piri al G.I., precisando che la droga egli l'aveva acquistata a Milano da persona di cui non intendeva svelare il nome e che anche preziosi sequestrati al IR gli appartenevano e spiegava che aveva deciso di affidare il tutto in temporanea custodia al predetto IR,per il timore di incappare in una delle
numerose pattuglie di che operavano nella Carabinieri
.
zona quando vi era ginito.
In data 22.12.987, in abitato di Alezio,due giovani,a viso scoperto, avevano assaltato l'oreficeria gestita da RZ Do
mato e,con la minaccia delle armi,si erano impossessati di preziost per un valore di circa £ 100.000.000- di danaro contante e quindi,si erano allontanat.i a bordo di un'auto
Fiat Ritmo che,come si accerterà in seguito, era stata rubata, il precedente 19 dicembre, in Latiano ad Urso OR
e che, inoltre, era minita della targa LD 483065, precedentemen-
te rubata, in Squinzano, dall'auto di LI Rocco. Poichè
il RZ aveva riferito di sospettare che nella rapina perpetrata ai suoi danni fosse coinvolto RI AR, i Ca di questi rabinieri si erano posti alla s ✓e,ricerca ,a tal Fine, si ferano portati in Via Fiume 25, in Comma di Callipoli, over a tava una sorella del RI e quivi, in im seminterrato, ave- vano rinvenuto l'auto dei rapinatori sulla quale avevano repe rito alcuni preziosi sottratti al RZ, al quale erano stati restituiti. Nella circostanza inquirenti avevano appreso che il RI, in compagnia di due giovani, aveva ten tato di entrare nella casa della sorella,momentaneamente as-
riuscirvi, perchè la chiave Cella serraturasente, senza per cui della porta di ingresso si era spezzata egli si era recate a Matino,per procurar
RI,ai Carabinieri che lo avevano raggiunto in Matino, aveva subito dichiarato che i preziosi compendio della rapina erano stati occultati nel "vano di fine corsa"
dell'ascensore dell'edificio di Via Fiume 25 in Gallipoll, ove poco dopo, erano stați recuperati e,quindi, restituiți all'aven te diritto;
il RI, inoltre, aveva dichiarato che autori
della rapina erano due giovani di Mesagne da lui conosciți,
uno,col nomignolo di "Carelo u pazzu" e,l'altro, come Nico-
Ja" e che, in un secondo momento, erano stat e f ati 2144 Carabinieri eper Della OT Carmine per Pastore
CO.Aggiungeva ancora il Rizzelli che egli,pur senza
partecipare materialmente alla consumazione della rapina,ave-
va agito d'intesa cul DE Crattaglia al il OR chaya tanto l'avevano indot to, avendo egli contratto con loro
un debito ammont ante a 6.12.000.000= per forniture di droga che non era stato in condizioni di pagare. In Matino,
inoltre,era stata rinvenuta e sequestrata un'ant
Golf Volkswagen appartenente al DE OT.
Intanto, mentre era in corso l'operazione di polizia predispos ta al fine di ricercare ed arrestare i rapinatori, Carabinieri,
appoostatt net presst del menzionato edificio di via fiume 25
in abitato di Gallipoli avevano notato due giovani che,di
corsa, si erano diretti verso l'auto targata LE 454139 della
1. minacc quale si erano impossessati, sot traendola,con essa, si erano delle armi 21 Amelio Eunio dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce.Poco dopo, Pu-
gliese OR, un appuntato della G.d.F., denunciava al
Comando dell'Arma di Gallipoli che, mentre alla guida della propria auto, in compagnia della moglie, percorreva la SS
101, con direzione Gallipoli Nardò, due giovani,a viso scoper-
to,con le pistole spianate, l'avevano costretto a fermarsi
e, dopo aver tirato fuori dall'auto la moglie che gli sedeva accanto, uno di essi lo aveva costretto a portarsi sull'altro sedilele sul quale aveva preso posto l'altro complice e, pos-
tosi alla guida dell'auto con questa aveva percorso circa sette-ottocento metri e,quindi, si era fermato per farlo
scendere; dopo Avaerlo lasciato libero,i due rapinatori avevano ripreso la fuga dirigendosi verso lecce:
T1 AN ed il Pugliese, ai quali erano state rammostrate le fotografie segnaletiche del OR e del DE OT
li avevano riconosciuti come gli autori delle rapine rispet-
tivamente subite. Nel corso dell'Istruttoria, il G.I.aveva pro-
ceduto alla ricognizione degli anzidetti imputati che erano stati entrambil riconosciuti dal Pugliese
che aveva confermato il precedente riconoscimento fotografi-
co;11 AN ed 11 RO (un amico dell'orefice che aveva assistito alla rapina)invece, non avevano riconosciuto il OR, mentre entrambi,sia pure con qualche esitazione la parte del AN, avevano indicato il Dalle OT come uno del malfattori che avevano assaltato l'oreficeria.
Sulla base di tali risultalize processuali, it Tribunale kli Lecce,con sentenza in data 14.12.988, dichiarava IR
DA e RI AR colpevoli del reato di cui all'art. 71 della legge 22.12.75, n° 685, escluse le contestate aggravan ti di cui all'art. 74 della citata legge 685/75 e del reato di ricettazione di cui all'art.648 c.p.per la ricettazione dei preziosi di provenienza furtiva, unificati in continuazio- ne;
assolveva dagli stessi reati, per insufficienza, di prove,
Rizzi AB;
dichiarava il Rizzelli AR colpevole dei reati anzidetti ascrittigli in concorso compil IR
e di altri analoght reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'art. 71 della citata legge 685/75
ascrittigli in concorso con il DE OT e col
OR che, pure, erano riconosciuti;
colpevoli di tali.
reati; dichiarava, inoltre i tre RI, OR e DE GR,
taglie,colpevoli dei, furti dell'auto, adoperata: per la
rapina, e della targa dell'auto, asportata dall'auto del
LI,della rapina aggravata commessa ai danni del AN,
+6 porto illegale di e dei connessi reati di detenzione e armi comuni da sparo;
dichiarava, inoltre, i soli OR
e DE OT colpevoli delle rapine aggravate commesse in danna del D'Amelio, e del OR, nonchè del delitto di sequestro di pesona di cui all'art. 605, c.p.: in danno del-Pugliese e, concesse al solo RI le-attenumți gene- riche di cui all'art.62 bis e quella di cui all'art.62 n° 6
c.p.in relazione alla rapina ai danni del AN, valutate.
equivalenti alle aggravanti contestate e;
ritenuta la continua zionę fra i reati a ciascuno ascritti,condannava: 11 IR,alla pena di anni tredici di reclusione e £ 13.000.000= di multa;
il RI ed il OR, alla pena di anni tredici,me-
si tre di reclusione e £ 13.000.000= di multa ciascuno;
il. Del
de OT alla pena di anni tredici, mesi otto (t reclusio he e £ 14.000.000- di multa.
La Corte d'Appello di Lecce,con sentenza in data 9.6.89, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva il
OR ed il DE OT dai reati di cui all'art.71
della legge 685/75, per non aver commesso il fatto;
assolveva il OR dalle rapine e dai reati connessi per insufficien-
za di prove, non ritenedo attendibile il suo riconoscimento
kla parte del Pugliese,ed alresì valutando generica la chiamata di correo formulata nei suoi confronti dal RI che, indicandolo col solo Nome di OL di Mesagne, non
-
aveva fornito alcun elemento certo per la sua identificazione alla quale, con ogni probabilita, i Carabinieri era addivenuti sulla base di informazioni confidentiali non utilizzabili
Mis to i giudiziariamente, riduceva la pena inflitta al RI
nove di reclusione e £ 12.000.000; riduceva la 1 )anni ad pena Inflitta al DE OT;
confermava la sentenza impugnata nei confronti del IR e della Rizzi-
Ricorrono per Cassazione il Procuratore Generale presso
1a Corte d'Appello di Lecce nel confronti dr IR, IZ, Riz-
2-
zelli, DE OT e OR, nonchè i primi quattro
| degli anzidetti imputati
"All'odierna udienza questa Corte ha disposto la separazione del procedimento nei confronti del DE OT che ha rinviato a data da destinarsi, a causa del grave e compro-
vato impedimento del suo difensore.
Il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile,per rinuncia.
A norma dell'art.530 del c.p.p.che è di immediata applicazio- heganche ner giudizi di Cassazione, nei confronti del Pas-
tore della IZ deve procedersi alla sostituzione della formula di assoluzione insufficienza di prove,con per quella di assoluzione per non aver commesso il fatto, dato che 11 dubbio manifestato dal giudici di merito riguardava a Ciasema la loro partecipazione ai reati bhrispetivamente ascritti.
Deve essere rigettato, perchè infondato il ricorso del difensore del RI che denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata che, pur avendo concesso all'imputa-
to le attenuanti generiche e, in relazione alla rapina commessa in danno del AN, anche l'attenuante di cui all'art.62 n° 6 c.p.,immotivatamente ha respinto l'istanza difensiva diretta ad ottenere che tali attenuanti fossero valutate, anzichè equivalenti,prevalenti rispetto alle
aggravanti contestate.
Al riguardo, deve porsi in evidenza che la Corte di merito
è pervenuta alla decisione adottata rilevando che il Rizzel-
li, nella consumazione della rapina ai danni del ANj aveva svolto un ruolo di primaria importanza, sia fornendo ai correi tutte le informazioni utili per, la consumazione. del reato e sia agevolando, dopo che la rapina era staba nir realizzata, l'occultamento della refurtiva ed adoperandosi per procurare una via di scampo ai complicįci sicchè il giudizio
CEW MOOTHNAALázaritað di equivalenza fra le concesse attenuan In relatione alle percebant u ti e le aggravanti contestate deve ritenersi Vadeguatamenter du fatti e correttamente motivato bene poichè il giudice di f.
merito, nel giudizio di comparazione fra circostanze aggravan-
ti ed attenuanti deve porre in evidenza quelli fra gli elementi di cui all'art.133 c.p. al qualf abbia attribuito:
maggiore rilevanza ai fini della decisione adottata, la sentenza impugnata, che a tale criterio si è attenuta, sfugge
alle censure del ricorrente.
Deve ritenersi del tutto infondato il primo motivo dedotto dal difensore 4 IR, secondo il quale nella condottal dell'imputato sarebbe ravvisabile il reato di favoreggiamento reale e non quello di detenzione di non modica quantità
di sostanze stupefacenti, dato che il IR,occultando nella propria abitazione la droga ricenita dal RI, aveva solo inteso aiutare quest'ultimo a conservare la disponibili-
tà della droga. In proposito,si Osserva che il Piri,come:
bene hanno posto in edvidenza i gindici di merito,quando era stato colto in possesso degli oltre 123 grammi di pura, aveva confessato agli inquirenti di averla eroina consapevolmente ricevuta dal RI,per cui non può
tutti dubitarsi che nella condottaSua sono ravvisabili gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto cli cui;
fall'art. 71 della legge sugli stupefacenti,essendo certo che egli aveva acquistato volontariamente e consapevolmente 1..4 Al la disponibilità di fatto della droga di che trattasi.
parte, poichè ai fini della configurabilità D'altra del delitto di detenzione di sostanze stupefacenti è del tutto
(irrilevante il fine che l'agente intende conseguire mediante. 11 la detenzione della droga, deve ritenersi sussistente una delle figure delittuose di cui agli artt.71 72
"
della legge 685/75 e non quella di favoreggiamento monads nell'ipotesi in cui l'agente abbia conseguito la materiale detenzione della sostanza al fine di aiutare taluno ad
'b dell'autorità eludere le indagini assicurare ovverojovver per ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. 02 ). 1975
Per tali ragioni, si impq il rigetto del motivo ora esamina-
... to. Deve essere rigettato, perchè infondato, anche l'altro motivo con il quale il ricorrente denuncia il difetto
di motivazione della sentenza impugnata che ha disatteso
3 / /
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l'istanza difensiva secondo la quale il IR TO aveva
1 1 la consapevolezza della provenienza da reato dei preziosi rinvenuti nella sua abitazione e che gli erano stati consegna ti dal RI, sicchè nel suo confronti,ner mancanza
dell'elemento soggettivo, delitto 'di ricettazione. (In
proposito deve porsi in rilievo che la Corte di merito ha chiaramente evidenziato che parte dei preziosi detenuti
T dal IR erano sicuramento compendio di furto, posto che derubati al quali erano stati ranmostrati II avevano
che l'imputato muovesse riconosciuti come propri,senza
Si llone contestazioni al riguardo.Ciò posto, si Osserva che 10 aptur imputato ha sostenuto di: ignorare la
الم المند provenienza-delittuosa dei preziosi di cui era stati trovato in possesso smentit dat fatto che egli si era prestato ad occultare tali preziosi su
См ири перек втрините richiesta del RI, il quale non avrebbe avuto alcun motivo di chiedergli di occulta non fossero stati di provenienza da delitto.In ogy caso, poichè i giudici
@tasafovoquenda rusi po deu v a ada di merito. hanno dato ragione del loro contincimento con i sco fob idinoqaits st one logica rente alle risultable processualali, la
[ob ilicuri f in is Arbi sentenza impugnata sfugge alle censure 'del **ricorrente,
MIR 202 ☐ non deducibili in questa sede in quanto dirette al Pesame aloniin aineston sustai ns fou di una questione di fatto. Per tali ragioni, si Impone uty e j ust , vesh. onoisnojob I del ricorso del P of conseguenza di legge 15 beo tifo i. DXCXCX 7 P M
1196 Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale algination nel confronti IR DA, IZ AB, RI 56 qu[6] YTA DIE AR, Della OT LO OR CO. 6319630 7 [ob joigabri 1901 coluzione per insufficienza a formula f o nts bB Iob sorg, Li ( 3.0)891 di prove con quella di assoluzione per non aver commesso il
*
t fatto nei confronti di IZ AB e di OR CO puls' I rogs,oppo?nį. 19229
DA cha Rigetta ricorsi di RI AR. Fi of pup Ti 100 ovi al pagamento in solida delle spese ocessualt 029 seib Rd shar mi xusto [ soissvitom th ed aversare £500.000- ciascuno alla Cassa delle Amende
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Cost deciso in Roma, nell'udienza pubblica del 7.6.1990- sqongayong R ob xafovogsenon st
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Depositato in Cancelleria AT L 710-20
29 NOV. 1990 oggi, SUPREMA
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