Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
In tema di dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate, l'efficacia immediata e diretta ad esse attribuita dall'art. 123 cod. proc. pen., "come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria", è limitata al territorio italiano e non può quindi riguardare le amministrazioni penitenziarie straniere, che non hanno alcun obbligo di rispettare la disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/1999, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 23.06.1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARZANO FRANCESCO " N.2194
3.Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N.08860/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CA LO n. il 16.02.1951
avverso ordinanza del 11.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Franco Sotgiu il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza.
OSSERVA
Il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, con provvedimento in data 8/10/1997, disponeva la misura della custodia in carcere nei confronti di OR AN per violazione della legge concernente gli stupefacenti. Avverso detto provvedimento il OR, tratto in arresto in Spagna, inviava istanza di riesame che perveniva, a mezzo del servizio postale, al competente Tribunale di Milano il 3/2/1999. Con ordinanza emessa l'11 febbraio e depositata il 12 febbraio 1999, detto Tribunale rigettava la proposta impugnazione, confermando il provvedimento cautelare emesso nei confronti del OR, e motivava la propria decisione con le seguenti argomentazioni: 1) quanto alla questione procedurale sollevata dalla difesa, non vi era stata violazione del termine perentorio di cinque giorni - stabilito dal quinto comma dell'art.309 c.p.p. per la trasmissione degli atti al Tribunale della libertà
ai fini della decisione - atteso che l'istanza di riesame era giunta il 3/2/1999 e gli atti erano pervenuti il 5 ed il 6 febbraio: in proposito il Tribunale ha ritenuto irrilevante che l'istanza fosse stata consegnata alla direzione del carcere spagnolo e che sulla busta contenente l'istanza di riesame vi fosse il timbro postale con la data del 25/1/1999, muovendo dal presupposto che le norme di rito possono trovare applicazione esclusivamente nell'ambito dello Stato italiano, con la conseguente inapplicabilità, nella concreta fattispecie relativa a soggetto detenuto in un penitenziario spagnolo, dell'art. 123 c.p.p. (in virtù del quale le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste presentate alla direzione del carcere hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria), non risultando, come si legge testualmente nell'impugnata ordinanza, "che lo stato spagnolo abbia recepito sul punto la disciplina di cui agli articoli 309 e 123 c.p.p."; al riguardo, il Tribunale, in conclusione, ha osservato che, dovendo l'impugnazione proposta dal OR essere equiparata a quella effettuata tramite il sistema postale, i termini relativi alla procedura di riesame sono iniziati a decorrere dall'arrivo dell'atto (conformemente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale), e, quindi, dal 3 febbraio 1999; 2) nel merito, il Tribunale ha ritenuto sussistenti a carico del OR gravi indizi di colpevolezza dei quali ha indicato quelli ritenuti più significativi. Ha proposto ricorso per Cassazione il OR, tramite il difensore di fiducia, ribadendo le argomentazioni già sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame ed articolandole attraverso due motivi di censura: 1) sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, per l'inosservanza del termine stabilito dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., essendo gli atti pervenuti al Tribunale del riesame oltre i cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame: in proposito viene riproposta la tesi, già sostenuta in sede di riesame, secondo cui il "dies a quo", nella concreta fattispecie, sarebbe da individuare, in base alla normativa vigente ed in conseguenza delle decisioni emesse in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, nel momento in cui il OR consegnò al Direttore del carcere spagnolo l'impugnazione avverso l'ordinanza coercitiva, impugnazione poi trasmessa al Tribunale stesso a mezzo posta, essendo irrilevante lo stato di detenzione all'estero e non in Italia;
2) vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato quale contestato: secondo il ricorrente, nel caso in esame, tenuto conto dello svolgimento dei fatti, ci si troverebbe in presenza di atti non punibili.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
Quanto alla questione procedurale, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto inapplicabile, nella concreta fattispecie, la disposizione di cui all'art. 123 del codice di rito, concernente le dichiarazioni e le istanze presentate dal detenuto alla direzione dell'istituto penitenziario;
ed invero non vi è dubbio alcuno che tale norma è destinata ad esplicare la sua efficacia esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, e non può quindi riguardare le amministrazioni penitenziarie straniere che, non avendo alcun obbligo di rispettarla, non sono certo vincolate alle formalità ed agli adempimenti che, invece, il dovere dell'osservanza di detta disposizione - anche in conseguenza della norma generale di cui all'art. 124 c.p.p. (rivolta pure al direttore dell'istituto penitenziario in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, ma chiaramente applicabile esclusivamente nei confronti del personale in servizio negli uffici italiani) - comporta per il direttore di un istituto penitenziario italiano, cui incombe l'onere di inoltrare immediatamente, con qualsiasi mezzo, all'autorità giudiziaria destinata a riceverla, un'istanza o una dichiarazione presentata da un detenuto ristretto in quel determinato istituto, trattandosi di istanza da intendersi, appunto in forza del succitato art. 123 c.p.p., come presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente in relazione al contenuto ed alla natura dell'istanza stessa. Dunque, nel caso di istanza inoltrata attraverso la direzione di un penitenziario straniero da un detenuto ivi ristretto, l'istanza medesima deve intendersi come spedita a mezzo del servizio postale, con tutte le conseguenze che derivano da una siffatta modalità di trasmissione, tra cui anche quelle relative al decorso dei termini. Ne consegue che, nella concreta fattispecie, i termini previsti dall'art. 309 c.p.p. per la procedura di riesame risultano pienamente osservati tenuto conto che: a) l'istanza di riesame è pervenuta al Tribunale di Milano il 3/2/1999; b) gli atti richiesti sono stati trasmessi, ai sensi del quinto comma dell'art. 309 c.p.p., il 5 ed il 6 febbraio 1999; c) il Tribunale del riesame si è pronunciato sull'istanza decidendo con ordinanza depositata il 12 febbraio 1999. Parimenti infondata è la doglianza circa l'asserito vizio motivazionale relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Giova sottolineare che anche nel procedimento incidentale "de libertate", una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la diversa valutazione delle risultanze probatorie prospettata dal ricorrente, essendo rilevabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente quei vizi argomentativi che siano tali da incidere sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 63831/8, RV. 209787, e Sez. 1, N. 1083/98, RV. 210019). Orbene, per quel che concerne i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale per il riesame, dopo aver innanzi tutto richiamato la dettagliata ed esauriente motivazione del provvedimento coercitivo oggetto del riesame e le relative ragioni logico-giuridiche, ivi esposte, che ne avevano determinato l'emissione, ha evidenziato i più rilevanti indizi, emersi a carico del OR a seguito di una complessa operazione di polizia giudiziaria portata a termine con l'intervento di agenti infiltrati, ed in particolare: a) uno dei trafficanti, tal RI, aveva riferito ad un agente infiltrato, il Mar. RA, che a Madrid vi erano alcuni italiani pronti per il ritiro di una partita di cocaina (di 15 kg.) già giunta in Italia da Bogotà ed aveva fornito allo stesso agente il numero telefonico di un tale AN incaricato del ritiro dello stupefacente;
b) il Mar. RA aveva quindi contattato ed incontrato AN in Milano e nell'occasione era presente anche un certo PA: i due avevano riferito al Mar. RA di essere i proprietari dello stupefacente e che le trattative con i colombiani erano state perfezionate a Madrid dagli altri soggetti italiani che si trovavano in Spagna avendo in Italia alcune pendenze giudiziarie: il Mar RA si era quindi accordato nel senso che la droga sarebbe stata consegnata al suo rientro da Madrid;
c) recatosi in tale città il Mar. RA aveva quindi incontrato tre italiani - due dei quali presentatisi come "N e "P - i quali avevano confermato di essere i proprietari dei 15 chili di cocaina già arrivati a Roma ed avevano raccomandato di effettuare la consegna il giorno dopo;
d) successivamente i tre non si erano fatti più vedere, ed il RI aveva comunicato ai Militari infiltrati che gli italiani, resisi conto della presenza dei Carabinieri, avevano comunicato l'interruzione dei contatti;
e) due dei tre predetti italiani erano stati identificati in Demontis e nel OR;
f) tali circostanze, suffragate dalle relazioni di servizio e dalle individuazioni fotografiche, costituivano certamente gravi indizi di colpevolezza e non lasciavano ombra di dubbio circa la configurabilità del reato come consumato, con conseguente inapplicabilità della disciplina sul tentativo invocata dalla difesa, avendo il OR chiaramente affermato, e con il suo atteggiamento anche dimostrato, di poter disporre della droga giunta in Italia.
Appare di tutta evidenza che trattasi di motivazione congrua, articolata attraverso argomentazioni che, sul piano logico e deduttivo, resistono al vaglio critico ed al controllo che in sede di legittimità, giova ribadirlo, deve limitarsi al riscontro, nel testo dell'impugnato provvedimento, di un logico apparato motivazionale, a nulla rilevando l'eventuale prospettazione di una alternativa tesi difensiva, pur se anch'essa logicamente plausibile. In tal senso si sono già espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte che, proprio in relazione ad una fattispecie in tema di impugnazione di provvedimento cautelare, hanno infatti affermato quanto segue: "il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., legittima il ricorso per Cassazione,
deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuoi dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità" (Sez. Un., N. 30 del 14/12/1995 - cc. 27/9/1995 - RV. 202903). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 23 c.1 bis della legge 8/8/1995 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8/8/1995 n. 332.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999