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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21537 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IC nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del Tribunale di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo Chi ha chiesto alla Corte di annullare il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Brescia, adito nell'interesse di LI IC avverso il decreto, emesso il 3 novembre 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Brescia aveva disposto, nei confronti del medesimo,. sottoposto ad indagini per il delitto di partecipazione ad una associazione a delinquere, connotata dal carattere della transnazionalità, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di frodi fiscali, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 416 - bis e 416 cod. pen. e 3 della legge n. 146 del 2006, 8 d.lgs n. 74 del 2000 e altri), il sequestro preventivo ai fini della confisca della somma di euro 147.313,37, corrispondente al profitto dal reato associativo, nell'effettiva disponibilità del ricorrente, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, LI IC ha proposto ricorso per tassazione, affidato a un unico motivo enunciato Penale Sent. Sez. 3 Num. 21537 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 10/03/2026 nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si deduce, ai sensi dell'ad 606, comma 1, lett. c) ed e)r cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 178 lett. c), 179, 127 e 309, comma 8, cod. proc. pen. in relazione alla omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, da cui discende la nullità assoluta dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa e di rappresentanza dell'indagato. Lamenta che l'avviso è stato erroneamente notificato ad altro difensore omonimo, che è iscritto al foro degli avvocati di Roma, laddove il difensore del ricorrente è iscritto all'albo dell'ordine degli avvocati di Latina, e che nella stessa intestazione del ricorso per riesame, allegato all'odierno ricorso, era correttamente indicato il nome e il foro del difensore (avvocato prof. Carlo Taormina del Foro di Latina) e soprattutto l'indirizzo corretto di posta certificata ove avrebbe dovuto essere notificato l'avviso. Al ricorso è allegata altresì copia della e-mail della cancelleria del Tribunale del riesame che, in risposta alla segnalazione del difensore, conferma la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza con invio ad un indirizzo di posta certificata diverso da quello del difensore di fiducia del ricorrente, per cui è acclarata anche l'omissione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Ed invero, dall'esame degli atti - cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale della doglianza proposta - si evince che la scansione degli stessi è conforme a quanto rappresentato dal difensore ricorrente, come sopra ricordata. Effettivamente, l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame di Brescia era stato notificato a un difensore omonimo del foro di Roma, invece che al difensore di fiducia di LI IC, avv. Carlo Taormina idel foro di Latina, che aveva fornito il proprio indirizzo di Pec, e il giudizio si era svolto senza la presenza del difensore;
l'ordinanza impugnata evidenziando altresì che la difesa del ricorrente, pur avendo nell'istanza formulato riserva di proposizione dei motivi, non li aveva depositati né si era presentata in udienza. Inoltre, anche l'avviso di deposito dell'ordinanza emessa era stato notificato al difensore omonimo del oro di Roma, invece che al difensore di fiducia del ricorrente. 1.2. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, in maniera costante, che la omessa notificazione dell'avviso (il più delle volte di dibattimento, ma, mutatis mutandisi il principio vale anche per l'udienza dinanzi al 2 Tribunale del riesame) al difensore di fiducia dell'imputato, che per questo non sia stato presente in udienza, determina nullità di ordine generale insanabile (Sez. 3, Sentenza n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199 - 01) anche nell'ipotesi, non riscontrata nel caso in esame, in cui la notifica sia stata comunque effettuata a un difensore d'ufficio (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258615 - 01 sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, [...], Rv. 242530). 1.3. Si deve pertanto riaffermare che l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del Tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (così Sez. U, Sentenza n. 33540 del 27/06/2001, Rv. 219230 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11635 del 21/01/2025, Rv. 287680 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 29954 del 14/10/2020, Rv. 279715 - 01; Sez. 1, n. 5308 del 26/09/2000, [...]; conf. Sez. 1, Sentenza n. 4133 del 12/06/1997, Vasile, Rv. 20840; vedasi anche Sez. Un. n. 6 del 17/4/1996, Pagnozzi, Rv. 205254). 2. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata per il profilo di nullità sopra evidenziato e tempestivamente eccepito, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia/Sezione del riesame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia íezione del riesame. Così deciso il 10 marzo 2026.
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo Chi ha chiesto alla Corte di annullare il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Brescia, adito nell'interesse di LI IC avverso il decreto, emesso il 3 novembre 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Brescia aveva disposto, nei confronti del medesimo,. sottoposto ad indagini per il delitto di partecipazione ad una associazione a delinquere, connotata dal carattere della transnazionalità, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di frodi fiscali, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 416 - bis e 416 cod. pen. e 3 della legge n. 146 del 2006, 8 d.lgs n. 74 del 2000 e altri), il sequestro preventivo ai fini della confisca della somma di euro 147.313,37, corrispondente al profitto dal reato associativo, nell'effettiva disponibilità del ricorrente, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, LI IC ha proposto ricorso per tassazione, affidato a un unico motivo enunciato Penale Sent. Sez. 3 Num. 21537 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 10/03/2026 nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si deduce, ai sensi dell'ad 606, comma 1, lett. c) ed e)r cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 178 lett. c), 179, 127 e 309, comma 8, cod. proc. pen. in relazione alla omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, da cui discende la nullità assoluta dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa e di rappresentanza dell'indagato. Lamenta che l'avviso è stato erroneamente notificato ad altro difensore omonimo, che è iscritto al foro degli avvocati di Roma, laddove il difensore del ricorrente è iscritto all'albo dell'ordine degli avvocati di Latina, e che nella stessa intestazione del ricorso per riesame, allegato all'odierno ricorso, era correttamente indicato il nome e il foro del difensore (avvocato prof. Carlo Taormina del Foro di Latina) e soprattutto l'indirizzo corretto di posta certificata ove avrebbe dovuto essere notificato l'avviso. Al ricorso è allegata altresì copia della e-mail della cancelleria del Tribunale del riesame che, in risposta alla segnalazione del difensore, conferma la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza con invio ad un indirizzo di posta certificata diverso da quello del difensore di fiducia del ricorrente, per cui è acclarata anche l'omissione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Ed invero, dall'esame degli atti - cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale della doglianza proposta - si evince che la scansione degli stessi è conforme a quanto rappresentato dal difensore ricorrente, come sopra ricordata. Effettivamente, l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame di Brescia era stato notificato a un difensore omonimo del foro di Roma, invece che al difensore di fiducia di LI IC, avv. Carlo Taormina idel foro di Latina, che aveva fornito il proprio indirizzo di Pec, e il giudizio si era svolto senza la presenza del difensore;
l'ordinanza impugnata evidenziando altresì che la difesa del ricorrente, pur avendo nell'istanza formulato riserva di proposizione dei motivi, non li aveva depositati né si era presentata in udienza. Inoltre, anche l'avviso di deposito dell'ordinanza emessa era stato notificato al difensore omonimo del oro di Roma, invece che al difensore di fiducia del ricorrente. 1.2. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, in maniera costante, che la omessa notificazione dell'avviso (il più delle volte di dibattimento, ma, mutatis mutandisi il principio vale anche per l'udienza dinanzi al 2 Tribunale del riesame) al difensore di fiducia dell'imputato, che per questo non sia stato presente in udienza, determina nullità di ordine generale insanabile (Sez. 3, Sentenza n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199 - 01) anche nell'ipotesi, non riscontrata nel caso in esame, in cui la notifica sia stata comunque effettuata a un difensore d'ufficio (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258615 - 01 sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, [...], Rv. 242530). 1.3. Si deve pertanto riaffermare che l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del Tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (così Sez. U, Sentenza n. 33540 del 27/06/2001, Rv. 219230 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11635 del 21/01/2025, Rv. 287680 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 29954 del 14/10/2020, Rv. 279715 - 01; Sez. 1, n. 5308 del 26/09/2000, [...]; conf. Sez. 1, Sentenza n. 4133 del 12/06/1997, Vasile, Rv. 20840; vedasi anche Sez. Un. n. 6 del 17/4/1996, Pagnozzi, Rv. 205254). 2. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata per il profilo di nullità sopra evidenziato e tempestivamente eccepito, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia/Sezione del riesame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia íezione del riesame. Così deciso il 10 marzo 2026.