CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35476 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ES nato a [...] il [...] avverso il decreto del 15/09/2022 del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, S. Tocci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35476 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato, con provvedimento de plano, non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di trasmissione degli oggetti di propria spettanza, a seguito di trasferimento ex art. art. 83, comma 6, d. P.R. n. 230 del 2000, fatto per il quale il detenuto LE TT ha sporto anche querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. nei confronti della direttrice del carcere di Milano Opera, per appropriazione indebita di tutti gli oggetti rimasti in Istituto, all'atto del suo trasferimento presso altra Casa circondariale. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cessazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. T. Pintus, denunciando violazione dell'art. 24 Cost., 568, 666, comma 2, 3, 4 cod. proc. pen., 35 Ord. pen., 83 comma 6, d.P.R. n. 230 del 2000. Si assume che la richiesta di trasmissione dei beni di propria spettanza, ai sensi dell'art. 83, comma 6, d.P.R. n. 230 del 2000, tra cui gli atti giudiziari per l'espletamento delle proprie difese, inoltrata contestualmente alla querela atteneva a diritti soggettivi del detenuto. Ciò comporta che il Magistrato di sorveglianza, invece di adottare il provvedimento de plano, avrebbe dovuto discutere il reclamo o, comunque, trasmettere gli atti all'Autorità che riteneva competente. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1. Preliminarmente occorre evidenziare chefmentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia 2 Il Consigliere estensore configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, cit.). Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen. e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, impugnabile. 4.2.Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio/ il Magistrato di sorveglianza ha qualificato, in sostanza, il reclamo come generico, atteso che, già sul piano dell'astratta prospettazione delle ragioni del detenuto, la decisione dell'Amministrazione di non consentire il trasferimento dei beni del predetto, siccome illustrata in modo del tutto generico e con astratto rimando ad atti processuali "indispensabili per la difesa" in alcuna parte specificati, non può considerarsi incidente su un diritto soggettivo, tanto da rendere la decisione dell'Amministrazione reclamabile. Sicché appare immune da vizi, nel caso in esame, l'attivazione di una procedura deformalizzata di natura amministrativa propria del cd. reclamo generico, alla quale pacificamente non si applicano le norme processuali in materia di procedimento giurisdizionale in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. 5.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, posto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. (-)
P.Q.M.
7-5 1) rn rs1 ic.4C1 e) -6. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle • ammende. Così deciso, il 24 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, S. Tocci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35476 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato, con provvedimento de plano, non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di trasmissione degli oggetti di propria spettanza, a seguito di trasferimento ex art. art. 83, comma 6, d. P.R. n. 230 del 2000, fatto per il quale il detenuto LE TT ha sporto anche querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. nei confronti della direttrice del carcere di Milano Opera, per appropriazione indebita di tutti gli oggetti rimasti in Istituto, all'atto del suo trasferimento presso altra Casa circondariale. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cessazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. T. Pintus, denunciando violazione dell'art. 24 Cost., 568, 666, comma 2, 3, 4 cod. proc. pen., 35 Ord. pen., 83 comma 6, d.P.R. n. 230 del 2000. Si assume che la richiesta di trasmissione dei beni di propria spettanza, ai sensi dell'art. 83, comma 6, d.P.R. n. 230 del 2000, tra cui gli atti giudiziari per l'espletamento delle proprie difese, inoltrata contestualmente alla querela atteneva a diritti soggettivi del detenuto. Ciò comporta che il Magistrato di sorveglianza, invece di adottare il provvedimento de plano, avrebbe dovuto discutere il reclamo o, comunque, trasmettere gli atti all'Autorità che riteneva competente. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1. Preliminarmente occorre evidenziare chefmentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia 2 Il Consigliere estensore configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, cit.). Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen. e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, impugnabile. 4.2.Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio/ il Magistrato di sorveglianza ha qualificato, in sostanza, il reclamo come generico, atteso che, già sul piano dell'astratta prospettazione delle ragioni del detenuto, la decisione dell'Amministrazione di non consentire il trasferimento dei beni del predetto, siccome illustrata in modo del tutto generico e con astratto rimando ad atti processuali "indispensabili per la difesa" in alcuna parte specificati, non può considerarsi incidente su un diritto soggettivo, tanto da rendere la decisione dell'Amministrazione reclamabile. Sicché appare immune da vizi, nel caso in esame, l'attivazione di una procedura deformalizzata di natura amministrativa propria del cd. reclamo generico, alla quale pacificamente non si applicano le norme processuali in materia di procedimento giurisdizionale in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. 5.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, posto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. (-)
P.Q.M.
7-5 1) rn rs1 ic.4C1 e) -6. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle • ammende. Così deciso, il 24 marzo 2023