Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2003, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
C.C.71832 ESENTE DA REGISTRAZIONE • stem art 13 quinque, (26. MASS 0 415 2/0 3 Oggetto: impr a sui redditi;
R.G. 19921/2000 Udienza del 2.7.2002 agevolazioni sisma 1984 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai seguenti magistrati: trou. 9631 dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. dott. Eugenio Amari dott. Aldo Ceccherini Consigliere dott. Paolo Giuliani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente-
contro
-intimato - Testa Mario avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, sezione 2, n. 310/2/1999, del 7.10/12.10.1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.7.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Melino;
CORTE SUPREMA DI CASSAZONE 3007 CAMPIONE CIVILE Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osservato in fatto che l'Amministrazione finanziaria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso contro il ruolo del contribuente sulla non cumulabilità nel reddito imponibile delle imposte sospese a causa degli eventi sismici del 1984; che l'Amministrazione ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984 conv. in legge n. 363 del 1984; dell'art. 3, comma 2 bis del D.l.. 30 dicembre 1985 n. 791; dell'art. 13, primo comma legge 27.12.1997, n. 449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986 n. 46; dell'art. 2 D.P.R. 597/1973; del decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)- censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30.12.1985 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1986 n. 46, l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione;
che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata esaminata dalla Cass. sez. tributaria, con sentenza n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco delle precedenti sentenze n. 4945 del 18.4.2000 € 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2 bis D.L.. 30.12.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.2.986 n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies D. L. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della Irpef' e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione 2 autentica effettuata con l'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella determinazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che la sentenza impugnata risulta resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale delle pronunzie di questa Corte sopra citate e di numerose altre successive, orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi perché resiste alle critiche mossele con il presente gravame;
che il ricorso, quindi, deve essere rigettato;
che non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede non si deve provvedere sulle spese;
Visto l'art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma 2.7.2002 Il Consiglicre est. Il Presidente v E que Oggi 21 MAR. 20 Емоц Anolds Quay CELLIERE Gray Приово ESENTE DA REGISTRAZIONE ai sensi ant 13 quinquis 6.25/5/84 m. 159 3