CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/06/2026, n. 21341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21341 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CC RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21341 Anno 2026 Presidente: PILLA EGLE Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 25/03/2026 ide RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AN Di IA ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 5 luglio 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, [...], Rv. 259989 — 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, [...], Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/03/2026 Il Consigliere esterisorer í AN • Tudino fr9 U 2026(` DEPOS7ATA F LiCe i 4fa i i
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21341 Anno 2026 Presidente: PILLA EGLE Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 25/03/2026 ide RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AN Di IA ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 5 luglio 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, [...], Rv. 259989 — 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, [...], Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/03/2026 Il Consigliere esterisorer í AN • Tudino fr9 U 2026(` DEPOS7ATA F LiCe i 4fa i i