Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 2
In tema di ordinamento professionale forense, qualora sia accertata una incompatibilità, ai sensi dell'art. 37, primo comma, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in relazione all'art. 3 dello stesso R.D.L., può farsi luogo all'adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall'albo. Ma ciò non esclude che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Nella specie l'incolpato, all'atto dell'iscrizione all'albo degli avvocati, aveva rilasciato false dichiarazioni circa lo svolgimento di un'attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone e, in sede di successive verifiche disposte dal consiglio dell'ordine, aveva omesso di dichiarare il persistente esercizio della detta attività).
Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10162 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, rappresentato e difeso dagli avvocati AUGUSTO LA MORGIA, GIULIANO MILIA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSORD AVVOCATI CHIETI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 147/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 25/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Giuliano MILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso, rigetto per gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Chieti, venuto a conoscenza che il Tribunale di Chieti, con sentenza del 5.11.1998, aveva dichiarato il fallimento dell'avv. Luca Sarodi, iscritto all'albo degli avvocati dal 16.6.1991, quale socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Atelier NU di LI AR & C, esercente il commercio di capi di abbigliamento, con deliberazione del 24.11.1998 iniziava procedimento disciplinare nei confronti del predetto e, acquisite le difese dell'incolpato, lo citava per rispondere dei seguenti capi di incolpazione: 1) per avere, in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, svolto un'attività commerciale, quale socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Atelier NU di LI AR AR & C, non facendo fronte alle obbligazioni assunte e provocando il fallimento;
2) per avere dichiarato falsamente all'atto della sua iscrizione all'ordine forense di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge professionale e per aver omesso di comunicare al proprio ordine professionale, anche in sede di verifiche disposte dal Consiglio, l'esistenza della situazione di incompatibilità con la professione forense;
2) per avere con tale sua condotta e per effetto della conseguente dichiarazione di fallimento compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense. Con deliberazione del 13.2.199, il Consiglio dell'Ordine irrogava all'incolpato la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo. Avverso la decisione l'avv. Sarodi proponeva ricorso al Consiglio nazionale forense, chiedendone l'annullamento sulla base di sei motivi.
Il Consiglio nazionale forense, con decisione del 25.9.2002, rigettava il ricorso e, in parziale riforma dell'impugnata decisione, applicava la sanzione disciplinare della cancellazione, in luogo di quella più grave della radiazione. Considerava: 1) che il giudizio disciplinare non doveva essere sospeso in attesa delle definizione del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, poiché la decisione del tribunale fallimentare è provvisoriamente esecutiva;
2) che la contestata assoggettabilità a fallimento, quale imprenditore, del socio illimitatamente responsabile contrasta con la contraria pacifica giurisprudenza in materia;
3) che il dovere di dichiarare situazioni di incompatibilità non ricorre solo al momento dell'iscrizione, ma incombe in ogni momento della vita professionale, e che dalla decisione del Consiglio dell'ordine risultava che l'incolpato non aveva comunicato la propria situazione neanche in occasione delle periodiche verifiche effettuate per il controllo degli albi;
4) che l'irregolare convocazione del Consiglio dell'ordine per la seduta nella quale era stata deliberata l'apertura del procedimento disciplinare non era stata tempestivamente eccepita davanti al detto organo a seguito della citazione per il giudizio;
5) che del pari infondata era la denunciata violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e decisione adottata, sull'assunto che la contestazione riguardava lo svolgimento dell'attività commerciale e l'omessa dichiarazione di incompatibilità mentre oggetto della decisione era stata la sentenza dichiarativa di fallimento, poiché, al contrario, la decisione era fondata sulla detta situazione di fatto e sulla mancata segnalazione della stessa ai fini dell'incompatibilità; 6) che mediante la suindicata condotta l'incolpato aveva determinato la compromissione della reputazione del professionista e dell'intera classe forense.
Avverso la decisione l'avv. Sarodi ha proposto ricorso per Cassazione e, con separata istanza, ha chiesto disporsi la sospensione del provvedimento disciplinare.
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Chieti non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 51 del r.d. 27.11.1933 n. 1578, convertito nella legge 22.1.1934 n. 36, il ricorrente eccepisce che, essendo riferito l'addebito della falsa dichiarazione circa lo stato di incompatibilità al momento dell'iscrizione all'albo, avvenuta il 16.6.1991, l'azione disciplinare, esercitata con deliberazione del 24.11.1998, è stata instaurata oltre il termine di prescrizione di cinque anni.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il citato art. 51 prevede che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni. Vertendosi in tema di prescrizione, vige il principio secondo cui questa non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita (art. 2938 c.c.). Si tratta di eccezione di merito che postula indagini di fatto, non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Ipotesi che, invece, ricorre nel caso in esame, atteso che l'eccezione, a quanto risulta dalla decisione impugnata, non è stata proposta ne' in sede amministrativa, davanti al Consiglio dell'ordine, ne' in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio nazionale forense.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 60 e 61 del r.d. 22.1.1934 n. 37, in relazione all'art. 56 del r.d. n. 1578 del 1933, il ricorrente svolge due doglianze: con la prima, assume che non sarebbe stata data comunicazione all'avv. Sarodi dell'avvenuto deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio nazionale forense;
con la seconda afferma che non sarebbe stato dato avviso al ricorrente dell'udienza di discussione.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
La seconda censura è ammissibile, atteso che concerne un vizio della decisione impugnata, derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza di discussione del ricorso davanti al Consiglio nazionale forense, svoltasi in assenza del ricorrente, che solo in questa sede di legittimità è per la prima volta denunciabile, ma infondata. Risulta dagli atti che la data dell'udienza del 21.2.2002 fissata per la discussione (dopo che il ricorrente, al quale erano state comunicate le date di volta in volta fissate, aveva chiesto ed ottenuto vari rinvii) è stata comunicata al ricorrente mediante lettera raccomandata inviata (come quelle precedenti) presso il suo studio professionale, in Chieti, Via Salomone 100, ed ivi ricevuta. La prima doglianza è, invece, inammissibile. Trattandosi di vizio concernente la fase preliminare del giudizio davanti al Consiglio nazionale forense, l'omissione avrebbe dovuto essere eccepita davanti al predetto Consiglio.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c., ovvero degli artt. 3 e 479 c.p.c., in relazione all'art. 16 della legge fallimentare, in riferimento all'art. 56, comma 3, del r.d. n. 1578 del 1933, ed all'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente assume che erroneamente la decisione impugnata ha disatteso la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento sul rilievo che detta sentenza è provvisoriamente esecutiva;
sostiene che il riconoscimento dello stato di fallito postula una sentenza definitiva.
3.1. Il motivo è infondato.
Il giudice disciplinare ha espressamente precisato che il provvedimento non traeva fondamento dalla avvenuta dichiarazione di fallimento dell'avv. Sarodi, e quindi dal sopravvenuto stato di fallito con la conseguente perdita dei diritti civili (art. 50 L.F.), bensì dalla censurabile condotta dal predetto tenuta, consistente nel non aver dichiarato, ne' al momento dell'iscrizione all'albo (nel 1991), ne' in occasione di successive verifiche disposte dal Consiglio dell'Ordine, di esercitare (nel periodo compreso tra il 1986 ed il 1995) una attività commerciale in qualità di socio illimitatamente responsabile di una S.n.c. (divenuta S.a.s. nel 1995), veste nella quale aveva concorso all'assunzione di obbligazioni non onorate, che avevano determinato il dissesto della società ed il conseguente fallimento. Così individuata, nei menzionati comportamenti omissivi, la condotta che aveva dato luogo all'incolpazione, del tutto corretta appare la denegata sospensione in relazione alla proposta opposizione alla dichiarazione del fallimento personale dell'avv. Sarodi. L'eventuale esito positivo non avrebbe infatti inciso sull'oggetto della incolpazione.
4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2268 e 2291 c.c., in relazione all'art. 56, comma 3, del r.d. n. 1578 del 1933 e all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. il ricorrente assume che il giudice disciplinare non ha esposto le ragioni per le quali ha disatteso la tesi difensiva dell'avv. Sarodi, incentrata sul rilievo che il predetto, quale socio accomandante della S.a.s. Atelier NU (società nella quale si era trasformata la precedente omonima S.n.c.) non rivestiva la qualifica di imprenditore svolgente attività commerciale.
4.1. Il motivo non è fondato.
Il giudice disciplinare ha precisato che l'incolpazione atteneva alla omessa dichiarazione dell'esercizio di attività commerciale quale socio della S.n.c. fino al 1995, e conseguentemente irrilevante, in quanto non costituente punto decisivo, è la omessa valutazione della successiva trasformazione della S.n.c. in S.a.s. dopo tale data e del mutamento di qualità dell'avv. Sarodi, divenuto socio accomandante.
5. Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 17, 37, 40 e 41 del r.d. n. 1578 del 1933 e dell'art. 35 del r.d. n. 37 del 1934, in relazione all'art. 56, comma 3, r.d. n. 1578 del 1934 ed all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., assume il ricorrente che erroneamente il giudice disciplinare ha ritenuto che l'obbligo di dichiarare l'insussistenza di ragioni di incompatibilità incomberebbe al professionista non solo al momento dell'iscrizione all'albo, ma anche nel corso del successivo svolgimento della vita professionale;
sostiene che nessuna norma prevede un obbligo permanente siffatto e che, comunque, l'accertamento della incompatibilità può determinare l'adozione del provvedimento amministrativo di cancellazione, regolato dal titolo 3^ del r.d. n. 1578 del 1933, e non già l'esercizio dell'azione disciplinare.
5.1. Il motivo non è fondato.
Qualora sia accertata una incompatibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del r.d. n. 1578 del 1933, in relazione all'art. 3 dello stesso r.d., può farsi luogo all'adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall'albo. Ma ciò non esclude che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, in relazione ad una condotta siffatta possa aprirsi un procedimento disciplinare. Ed è appunto questa l'ipotesi che viene in considerazione nella specie. Nei confronti dell'avv. Sarodi è stato infatti iniziato un procedimento disciplinare in relazione ad una condotta idonea a compromettere la reputazione del professionista e la dignità della classe forense, costituita da una falsa dichiarazione (all'atto dell'iscrizione) circa lo svolgimento in corso di una attività commerciale (quale socio illimitatamente responsabile di una S.n.c.) e nell'omessa dichiarazione del persistente esercizio della detta attività (almeno fino al 1995) in sede di successive verifiche.
D'altra parte, è indubbio che l'obbligo di dichiarare le situazioni di incompatibilità sussiste non soltanto al momento dell'iscrizione, ma anche successivamente, nel caso di controlli disposti dal Consiglio dell'Ordine, poiché l'assenza di cause di incompatibilità deve permanere costantemente nel corso dell'esercizio della professione.
Quanto alla circostanza che le verifiche siano state disposte ed abbiano avuto esito negativo, va rilevato che si tratta di un accertamento di fatto compiuto dal giudice disciplinare, insindacabile in questa sede.
6. Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 47 del r.d. n. 37 del 1934 e 38 del r.d. n. 1578 del 1933, in relazione all'art. 56, comma 3, del r.d. n. 1578 del 1933 e all'art. 360, n. 3 e n. 5,
c.p.a., il ricorrente assume che erroneamente il Consiglio nazionale forense ha disatteso la doglianza relativa all'irregolare esercizio dell'azione disciplinare, in difetto di prova circa la regolare convocazione del Consiglio dell'Ordine per la seduta in cui venne deliberata.
6.1. Il motivo non è fondato.
Il Consiglio nazionale forense ha, tra l'altro, rilevato che la questione in oggetto avrebbe dovuto essere eccepita in termini (davanti al Consiglio dell'Ordine). E sul punto non v'è censura.
7. Con il settimo motivo, denunciando violazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 37 del r.d. n. 1578 del 1933 in relazione all'art. 38 dello stesso r.d. ed agli artt. 47 e 48 del r.d. n. 37 del 1934, in relazione all'art. 56, comma 3, del r.d. n. 1578 del 1933 ed all'art. 360, n.3 e n. 5, c.p.c., assume il ricorrente che la valutazione dell'incompatibilità attiene al momento dell'iscrizione all'albo, come è dato desumere dall'art. 35 del r.d. n. 37 del 1934 correlato all'art. 3, comma 1, del r.d. n. 1578 del 1933, e che l'omessa dichiarazione non poteva essere oggetto di un provvedimento disciplinare, regolato dal titolo 4^ del r.d. n. 1578 del 1933, bensì di un procedimento amministrativo finalizzato alla cancellazione, regolato dal titolo 3^ del citato r.d.
7.1. Il motivo non è fondato.
È sufficiente richiamare le ragioni già esposte per disattendere il quinto motivo.
8. Con l'ottavo motivo, denunciando violazione degli artt. 40 e 41 del r.d. n. 1578 del 1933, in relazione all'art. 56, comma 3, dello stesso r.d. ed all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., assume il ricorrente che il giudice disciplinare non avrebbe adeguatamente motivato circa la ravvisata idoneità della condotta dell'incolpato a compromettere la propria reputazione e la dignità della classe forense.
8.1. Il motivo è infondato.
La censura è rivolta alla motivazione adottata dal giudice disciplinare circa la sussistenza dell'illecito disciplinare. Va, tuttavia, rilevato che si verte in sede di ricorso ex art. 111 Cost., con il quale il vizio di motivazione è denunciabile soltanto ove si risolva in una violazione di legge, come avviene nel caso di mancanza totale o di mera apparenza della motivazione: ipotesi nella specie non ravvisabili (sent. n. 1528/97; n. 289/99).
9. In conclusione, il ricorso è rigettato.
10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2003