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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6996 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AN nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 03/08/2022 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 3 agosto 2022 la Corte di appello di Genova rigettava la richiesta proposta nell'interesse di EA NO, intesa a ottenere la restituzione della somma di 41.800 euro, sottoposta a sequestro a seguito di una perquisizione eseguita dalla P.G. presso un bar gestito da una società della quale lo stesso NO era legale rappresentante. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6996 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso EA NO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione della legge processuale (artt. 263, comma 6, 178 lett. a), 179, comma 1, cod. proc. pen.), stante la incompetenza funzionale della Corte di appello. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la somma di 41.800 euro fosse sottoposta, insieme ad altre, a sequestro preventivo in quanto profitto dei reati di truffa per i quali è stato condannato in primo grado VA NO. Detta somma, invece, è stata oggetto di un sequestro probatorio, mentre il sequestro preventivo, disposto con decreto emesso nei confronti di VA NO, ha riguardato somme diverse da quella rinvenuta nel bar, della quale è stata chiesta la restituzione, con istanza sulla quale la competenza a provvedere spettava al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto di archiviazione nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. La difesa ha correttamente ricostruito la vicenda processuale, come risulta dagli atti allegati al ricorso. Il 23 settembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Savona depositò ordinanza con la quale applicò una misura cautelare nei confronti di VA NO e contestualmente decreto di sequestro preventivo delle cose profitto dei reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio allo stesso contestati. Lo stesso giorno il Pubblico Ministero emise decreto di perquisizione e sequestro nei confronti dello stesso NO e della moglie, che fu eseguito anche presso il bar gestito dal figlio dei coniugi, legale rappresentante della s.a.s. Karibuni di NO EA, all'interno del quale, custodita nella cassaforte, fu rinvenuta la somma di 41.800 euro oggetto della richiesta di restituzione, negata con il provvedimento qui impugnato. Ad esito di detto sequestro EA NO fu sottoposto a indagini per il reato di autoriciclaggio, ma il 31 gennaio 2020 il G.i.p., accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, dispose l'archiviazione del procedimento. A fronte della richiesta di restituzione della suddetta somma, presentata dal difensore di EA NO, il Pubblico Ministero trasmise gli atti al G.i.p. con parere negativo;
in data 14 aprile 2020 il G.i.p. rigettò la richiesta ritenendo che il denaro potesse essere provento dei reati contestati al padre VA, poi 2 effettivamente condannato dal Tribunale di Savona con sentenza del 6 aprile 2022, impugnata dall'imputato. Dopo la sentenza di condanna del padre, EA NO personalmente ha chiesto la restituzione della somma al Tribunale di Savona, che per competenza ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Genova, quale giudice che procede nei confronti di VA NO. La Corte territoriale ha respinto la richiesta, richiamando il provvedimento del G.i.p., ritenendo che per la decisione sulla restituzione della somma, sottoposta a "sequestro preventivo", sia necessario attendere l'esito del giudizio di appello. 3. Così ricostruito lo sviluppo del procedimento, risulta fondata la doglianza della difesa in ordine all'errore commesso dal Pubblico Ministero e dal G.i.p. prima e dalla Corte di appello poi: la somma di 41.800 euro, della quale il ricorrente ha chiesto la restituzione, non è sottoposta a sequestro preventivo bensì a sequestro probatorio, circostanza che emerge con chiarezza dal verbale di esecuzione dei due distinti decreti di sequestro, quello preventivo del G.i.p. e quello probatorio del Pubblico Ministero. Va però evidenziato che la difesa per prima, erroneamente, una volta intervenuto il decreto di archiviazione nei confronti di EA NO, chiese la restituzione della somma al P.M. e non al G.I.P.; attivata irritualmente la procedura prevista dall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., riguardante il sequestro preventivo, a provvedere sulla richiesta fu comunque il G.i.p., vale a dire lo stesso giudice dell'esecuzione la cui competenza funzionale viene oggi invocata dalla difesa alla luce del disposto dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen. (in proposito v. Sez. 1, n. 15997 del 28/02/2014, Villa, Rv. 259912). In secondo luogo, se anche la Corte di appello ha erroneamente affermato che detta somma si trova sottoposta a sequestro preventivo, non si può obliterare che è stato lo stesso ricorrente ad adire il giudice della cognizione nel processo a carico del padre VA: in sostanza ci si duole in questa sede della incompetenza di un giudice al quale la stessa parte si è rivolta. In questa situazione difetta l'interesse del ricorrente a ottenere una declaratoria di incompetenza funzionale, in quanto vi è già stata una pronuncia del giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione (il G.i.p. quale giudice dell'esecuzione), che la parte ben potrebbe nuovamente adire in presenza di nuovi elementi. Peraltro, alla luce del tenore dei provvedimenti di rigetto della richiesta, emessi dal G.i.p. e dalla Corte di appello, si evince che i giudici, a prescindere dalla errata qualificazione del sequestro, hanno ritenuto che anche la somma di 3 41.800 euro possa astrattamente essere ritenuta provento dei reati contestati a VA NO e, in qualche modo, che sulla sorte della stessa si debba decidere nel giudizio di cognizione, anche se in effetti il Tribunale di Savona nulla ha disposto in merito, avendo riguardato la confisca una diversa somma di denaro. In tal caso, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza, il terzo potrebbe chiedere al giudice che procede la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio e poi impugnare con ricorso per cassazione l'eventuale provvedimento di rigetto (Sez. 5, n. 37145 del 24/05/2022, Rovagnati s.p.a., Rv. 283598; Sez. 3, n. 40789 del 07/09/2021, Viglialoro, Rv. 282405; Sez. 1, n. 21356 del 01/04/2021, Klemnyk, Rv. 281370). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 3 agosto 2022 la Corte di appello di Genova rigettava la richiesta proposta nell'interesse di EA NO, intesa a ottenere la restituzione della somma di 41.800 euro, sottoposta a sequestro a seguito di una perquisizione eseguita dalla P.G. presso un bar gestito da una società della quale lo stesso NO era legale rappresentante. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6996 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso EA NO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione della legge processuale (artt. 263, comma 6, 178 lett. a), 179, comma 1, cod. proc. pen.), stante la incompetenza funzionale della Corte di appello. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la somma di 41.800 euro fosse sottoposta, insieme ad altre, a sequestro preventivo in quanto profitto dei reati di truffa per i quali è stato condannato in primo grado VA NO. Detta somma, invece, è stata oggetto di un sequestro probatorio, mentre il sequestro preventivo, disposto con decreto emesso nei confronti di VA NO, ha riguardato somme diverse da quella rinvenuta nel bar, della quale è stata chiesta la restituzione, con istanza sulla quale la competenza a provvedere spettava al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto di archiviazione nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. La difesa ha correttamente ricostruito la vicenda processuale, come risulta dagli atti allegati al ricorso. Il 23 settembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Savona depositò ordinanza con la quale applicò una misura cautelare nei confronti di VA NO e contestualmente decreto di sequestro preventivo delle cose profitto dei reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio allo stesso contestati. Lo stesso giorno il Pubblico Ministero emise decreto di perquisizione e sequestro nei confronti dello stesso NO e della moglie, che fu eseguito anche presso il bar gestito dal figlio dei coniugi, legale rappresentante della s.a.s. Karibuni di NO EA, all'interno del quale, custodita nella cassaforte, fu rinvenuta la somma di 41.800 euro oggetto della richiesta di restituzione, negata con il provvedimento qui impugnato. Ad esito di detto sequestro EA NO fu sottoposto a indagini per il reato di autoriciclaggio, ma il 31 gennaio 2020 il G.i.p., accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, dispose l'archiviazione del procedimento. A fronte della richiesta di restituzione della suddetta somma, presentata dal difensore di EA NO, il Pubblico Ministero trasmise gli atti al G.i.p. con parere negativo;
in data 14 aprile 2020 il G.i.p. rigettò la richiesta ritenendo che il denaro potesse essere provento dei reati contestati al padre VA, poi 2 effettivamente condannato dal Tribunale di Savona con sentenza del 6 aprile 2022, impugnata dall'imputato. Dopo la sentenza di condanna del padre, EA NO personalmente ha chiesto la restituzione della somma al Tribunale di Savona, che per competenza ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Genova, quale giudice che procede nei confronti di VA NO. La Corte territoriale ha respinto la richiesta, richiamando il provvedimento del G.i.p., ritenendo che per la decisione sulla restituzione della somma, sottoposta a "sequestro preventivo", sia necessario attendere l'esito del giudizio di appello. 3. Così ricostruito lo sviluppo del procedimento, risulta fondata la doglianza della difesa in ordine all'errore commesso dal Pubblico Ministero e dal G.i.p. prima e dalla Corte di appello poi: la somma di 41.800 euro, della quale il ricorrente ha chiesto la restituzione, non è sottoposta a sequestro preventivo bensì a sequestro probatorio, circostanza che emerge con chiarezza dal verbale di esecuzione dei due distinti decreti di sequestro, quello preventivo del G.i.p. e quello probatorio del Pubblico Ministero. Va però evidenziato che la difesa per prima, erroneamente, una volta intervenuto il decreto di archiviazione nei confronti di EA NO, chiese la restituzione della somma al P.M. e non al G.I.P.; attivata irritualmente la procedura prevista dall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., riguardante il sequestro preventivo, a provvedere sulla richiesta fu comunque il G.i.p., vale a dire lo stesso giudice dell'esecuzione la cui competenza funzionale viene oggi invocata dalla difesa alla luce del disposto dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen. (in proposito v. Sez. 1, n. 15997 del 28/02/2014, Villa, Rv. 259912). In secondo luogo, se anche la Corte di appello ha erroneamente affermato che detta somma si trova sottoposta a sequestro preventivo, non si può obliterare che è stato lo stesso ricorrente ad adire il giudice della cognizione nel processo a carico del padre VA: in sostanza ci si duole in questa sede della incompetenza di un giudice al quale la stessa parte si è rivolta. In questa situazione difetta l'interesse del ricorrente a ottenere una declaratoria di incompetenza funzionale, in quanto vi è già stata una pronuncia del giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione (il G.i.p. quale giudice dell'esecuzione), che la parte ben potrebbe nuovamente adire in presenza di nuovi elementi. Peraltro, alla luce del tenore dei provvedimenti di rigetto della richiesta, emessi dal G.i.p. e dalla Corte di appello, si evince che i giudici, a prescindere dalla errata qualificazione del sequestro, hanno ritenuto che anche la somma di 3 41.800 euro possa astrattamente essere ritenuta provento dei reati contestati a VA NO e, in qualche modo, che sulla sorte della stessa si debba decidere nel giudizio di cognizione, anche se in effetti il Tribunale di Savona nulla ha disposto in merito, avendo riguardato la confisca una diversa somma di denaro. In tal caso, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza, il terzo potrebbe chiedere al giudice che procede la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio e poi impugnare con ricorso per cassazione l'eventuale provvedimento di rigetto (Sez. 5, n. 37145 del 24/05/2022, Rovagnati s.p.a., Rv. 283598; Sez. 3, n. 40789 del 07/09/2021, Viglialoro, Rv. 282405; Sez. 1, n. 21356 del 01/04/2021, Klemnyk, Rv. 281370). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023.