Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe TA NIRUBERTO Presidente R.G.N. 22224/00 Cron.4617 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Rep. Dott. UI VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
UR AR NC, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DONATO GIACOMINO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 5094 avverso la sentenza n. 858/00 del Tribunale di -1- POTENZA, depositata il 04/08/00 R.G.N. 714/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere. Dott. UI VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Potenza con sentenza del 6 novembre 1998 riconosceva il diritto di MA OR VO, nata il [...], a [...] l'assegno mensile di invalidità. A seguito di gravame del Ministero dell'Interno, che eccepiva l'assenza di prova sia in relazione al requisito reddituale che di quello dell'incollocabilità, il Tribunale di Potenza con agosto 2000 rigettava l'appello esentenza del compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. Osservava il Tribunale che il requisito UI OL reddituale doveva ritenersi provato sula base delle dichiarazioni dei redditi degli anni 1996, 1997 e 1998 del coniuge della VO, da cui emergeva che la proprio marito. Ciò a carico delstessa era dimostrava, al di là della stessa dichiarazione l'assenza di reddito sostitutiva di atto notorio, della ricorrente con riferimento agli anni per i quali aveva chiesto l'assegno. Con riferimento al requisito della incollocazione, il Tribunale precisava poi che il predetto requisito (risultante unicamente dall'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio O, anche, dalla sola domanda di iscrizione) poteva essere provato con qualsiasi mezzo 1 idoneo la cui sufficienza e pertinenza deveva essere valutata dal giudice. Nel caso di specie la difesa della VO aveva prodotto certificazione di iscrizione della ricorrente nella speciale lista costituita dall'elenco provinciale dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 19 della legge 482 del 1968. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso MA OR VO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. ПриветVioli 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 3 c.p.c. (primo motivo), nonchè360, primo comma, n. motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (secondo motivo). Deduce in particolare il Ministero che la incollocazione, elemento costitutivo della prestazione assistenziale, deve essere provata attraverso la iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio e anche attraverso la sola domanda di detta iscrizione. 2 possono trovare I due motivi del ricorso non accoglimento risultando infondati. Il Tribunale sul punto della incollocazione ha correttamente applicato i principi in materia di prova. Ed invero, in linea con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento agli assicurati infracinquantacinquenni n. 4555; (cfr. ex plurimis. : Cass. 28 marzo 2002 Cass. 8 giugno 2000 n.7820) il giudice d'appello richiede l'assegno di ha affermato che colui che invalidità deve dimostrare di essere iscritto nelle liste speciali di collocamento obbligatorio o, anche, di avere presentato domanda di iscrizione. Ribaditi detti principi, il Tribunale ha poi nel caso di specie 9. Viole ritenuto pienamente provato la sussistenza del detto requisito della facendo espresso incollocazione riferimento alla documentazione esibita dalla difesa della VO, da essa, appunto, facendone scaturire il raggiungimento della richiesta prova. Ne consegue che la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata ed improntata a retti criteri logico-giuridici, risulta insuscettibile di censura alcuna in questa sede di legittimità. Contro le ragioni poste a base della decisione del Tribunale il Ministero, inoltre, non ha proposto motivi specifici 3 di doglianza limitandosi soltanto a ricordare le statuizioni della Corte di Cassazione sulla prova della sussistenza del requisito della incollocazione. Con il terzo e quarto motivo il Ministero dell'Interno al requisito reddituale ritenuto- con riferimento provato dal giudice d'appello - deduce ancora violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.(primo motivo), nonchè motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione Gando Violen all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (secondo motivo). Sostiene più specificamente il ricorrente che la dichiarazione di responsabilità prodotta in corso di causa non poteva avere alcun valore, neanche indiziario, giusta quanto già statuito dalla Corte di cassazione. Inoltre non risultava conferente il richiamo operato dal Tribunale alla dichiarazione dei redditi del marito dell'assicurata essendosi anche in tal caso in presenza di documenti di parte e, pertanto, sforniti di valenza probatoria. Anche detti motivi risultano destituiti di fondamento. Va premesso che ai fini della decisione non risultano utili i richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (e, quindi, anche a Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10513, menzionata espressamente dal Ministero newl suo ricorso) perchè le statuizioni dei giudici di legittimità attengono a fattispecie diverse da quella in oggetto (e cioè a casi in cui era controversa la sufficienza della sola autocertificazione a costituire prova). Il Tribunale, invece, in presenza non solo di una "autocertificazione" ma anche di una dichiarazione dei redditi del marito della VO che attestava che l'assicurata era a suo carico, ha ritenuto provato che la VO non percepiva redditi in misura superiore al limite richiesto dalla legge per godere Gunde tuber dell'assegno di invalidità. Nel pervenire a tale decisione il Tribunale ha proceduto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 116 c.p.c., ad individuare le fonti del proprio convincimento ed a dare una valutazione delle risultanze istruttorie, sorretta da congrua e logica motivazione, sicchè la sentenza impugnata si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte, non potendo detto controllo riguardare il convincimento del giudice di merito sulla portata e rilevanza degli elementi istruttori considerati. Il Ministero, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione unitamenteliquidate, agli onorari 5 difensivi, come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Donato Giacomino, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 21,00 , oltre euro 1.300,00 (milletrecento/00), con attribuzione all'avv. Donato Giacomino dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORECONSIGLIERE ESCUSS мо LU PO IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,1 1 FEB. 2003 IL CANCELLIERE Пеша Виш IL CSENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI PAGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI GENSI DELL'ART. 10 8-73 N. 533 6