CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito l'Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo ed il rigetto nel resto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8756 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Milano ha confermato quella resa dal 1'11 dicembre 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato EN GI responsabile del reato d'incendio boschivo e, applicata la diminuzione per il rito, l'ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. 2. GI è accusato di aver appiccato il fuoco ad arbusti secchi insistenti in una zona di pascolo cespugliato a ginestra in via d'imboschimento con betulle, così cagionando un incendio. 2.1 La Corte di appello di Milano ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito la natura dolosa dell'incendio, per il cui spegnimento era stato necessario l'intervento del personale del Nucleo Forestale. La relativa comunicazione di notizia di reato, infatti, pur dando atto del mancato rinvenimento di ordigni incendiari o residui di essi, poneva in risalto la compatibilità delle caratteristiche fisiche del punto d'insorgenza con un'accensione diretta mediante strumenti a fiamma libera, oltre al rilievo che le condizioni climatiche in quella zona non permettevano un innesco dovuto a cause naturali. Ritenuta, quindi, non contestata la natura d'incendio del fuoco, propagatosi su un'area di notevole dimensione, ha ritenuto altrettanto incontrovertibile la presenza dell'imputato sul luogo dell'incendio. Segnatamente, l'uomo era notato da testimoni, immediatamente dopo il propagarsi delle fiamme, a distanza di pochi metri dal punto d'innesco che si trova, a sua volta, a brevissima distanza dalla sbarra posta a chiusura della strada sterrata che conduce alla baita a lui in uso. Di particolare rilievo probatorio sono state ritenute le dichiarazioni della teste SK che ha riferito di avere visto il ricorrente allontanarsi dal quel luogo a bordo della propria autovettura, unitamente alla moglie, proprio in contemporanea al divampare delle fiamme, frettolosamente e senza fermarsi a chiedere notizie ovvero dare l'allarme o, ancora, chiedere aiuto. Il movente del gesto era individuato nell'interesse del ricorrente, esperto cacciatore e detentore di diverse altane nella zona interessata dall'incendio, di garantirsi durante l'attività venatoria una migliore visuale, precedentemente occlusa dalla presenza degli alberi e degli arbusti, invece combusti nell'incendio. Escluso, dunque, qualsivoglia decorso causale alternativo, reputate inverosimili le giustificazioni della propria condotta rese dall'imputato in sede di esame, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse appiccato l'incendio per cui era stata tratto a giudizio. 3. EN GI ricorre per cassazione e deduce quattro motivi. 3.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione di «molti elementi ulteriori» posti all'attenzione della Corte che, al contrario, si è limitata a richiamare per ralationem le argomentazioni di quella di primo grado, in tal modo determinando un vulnus per il diritto di difesa. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova in punto di mancato scrutinio della parola della teste LM che avrebbe confermato la veridicità delle giustificazioni del ricorrente sulla propria condotta. La Corte territoriale ha trascurato sia lo stato di necessità in cui versava GI, confermato dalla deposizione della teste. 3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, la cui responsabilità penale non è stata affermata «al di là di ogni ragionevole dubbio». Giusta la tesi difensiva, l'omessa valutazione degli elementi rivenienti dalle dichiarazioni della teste LM depotenzia la prova, meramente indiziaria, posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 3.4. Con il quarto deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. La Corte territoriale si è sottratta all'onere motivazionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, formulata valorizzando l'assenza di precedenti condanne, la parametrazione della pena base da parte del Giudice di primo grado nel minimo edittale, la condotta serbata dall'imputato nella fase delle indagini e durante il giudizio, infine l'assistenza prestata dal ricorrente in occasione della bonifica dei terreni dell'Alpe di Carate, come da documentazione prodotta nel corso del giudizio a seguito d'indagini difensive. 4. L'Avvocato generale, con requisitoria scritta depositata il 15 settembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto nel resto del ricorso. 'I; 3 5. La difesa, in data 3 ottobre 2022, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei motivi appena su nteggiatí . CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato il quarto motivo, laddove per il resto il ricorso pone censure infondate. 1. La disamina del fatto d'incendio già lumeggiato in parte narrativa, non può che condurre alla conclusione che le doglianze di merito formulate con il ricorso non siano fondate, non riscontrandosi nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge ovvero vizi di motivazione, essendo le conclusioni in essa esposte del tutto congrue e prive di sintomi d'illogicità manifesta. 2. Quanto al primo motivo, deve qui ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile» (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv216663; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839). E', dunque, in questo solco che si è posto il giudice di appello che, nonostante il richiamo "integrale" alla motivazione del Giudice di primo grado (puntualmente sintetizzata nella sentenza di appello), ha esaminato ciascuna delle doglianze di merito prospettate con l'impugnazione e fornito risposte complete, coerenti con le evidenze istruttorie, prive di tangibili fratture razionali e rispettose dei canoni ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte delle quali il ricorrente - come si vedrà nella trattazione del secondo e terzo motivo - si pone in un'ottica ispirata alla confutazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito e alla formulazione di una generica accusa al giudice di appello di non avere valutato i «molti elementi ulteriori» che si è guardato bene dall'indicare. Si tratta di doglianza aspecifica e, pertanto, inammissibile. 3. Manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione logica delle questioni trattate. 4 La difesa lamenta la mancata esplicita valutazione delle dichiarazioni rese in sede d'indagini difensive da NA LM, moglie dell'imputato, che avvalorerebbero la versione alternativa resa dall'imputato o, quantomeno, sarebbero idonee a insinuare il ragionevole dubbio sull'ascrivibilità della condotta al ricorrente. E, tuttavia, va in primo luogo evidenziato come l'iter argomentativo posto a base dell'opzione decisionale che ha portato la Corte territoriale a ritenere coincidente l'odierno ricorrente con la persona cui ascrivere il fatto di incendio boschivo, sì fondi sulla complessiva valutazione, logicamente orientata, di una serie di elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio e, segnatamente, la presenza di GI (attestata da testimoni oculari e ammessa dallo stesso imputato) sul luogo dell'innesco nella immediatezza del divampare delle fiamme, la condotta di sostanziale fuga successivamente serbata, l'esistenza di un movente. A fronte di tanto, la tesi difensiva - secondo la quale l'assenza di prova diretta di percezione dell'azione dell'appiccamento del fuoco da parte del GI avrebbe dovuto condurre ad affermare che l'incendio era avvenuto a opera di ignoti ovvero per cause accidentali - appare priva di adeguata forza confutativa, sol che si abbia riguardo al principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prova, il dubbio idoneo a introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647). Né può in tale senso attribuirsi pregio alla dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dalla teste Almendras. Com'è noto, detta violazione rileva esclusivamente come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame;
con la precisazione che il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053); e con l'ulteriore annotazione di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione che censurano l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, senza denunciare uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Inoltre, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico) (Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Duri, 213630). In tale cornice ermeneutica, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi testé richiamati e, infatti, dopo aver ribadito il solido quadro indiziario, ha esposto le ragioni a sostegno della propria pronuncia, dimostrando di avere tenuto presente ogni elemento decisivo. Le diverse valutazioni di merito della difesa, appunto in quanto tali, sono estranee al giudizio di legittimità. 4. Come anticipato è, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, in punto di circostanze attenuanti generiche. Il Giudice per indagini preliminari ne aveva motivato, a p. 4 della sentenza, il diniego sulla scorta dell'assenza di elementi positivi suscettibili di positiva valutazione, escludendo il rilievo ex se dell'incensuratezza e valorizzando la condotta successiva al fatto. Nei motivi di appello la difesa invitava il giudice di secondo grado ad apprezzare l'assenza di precedenti condanne, la circostanza che il Giudice di primo grado aveva parametrato la pena base nel minimo edittale, la condotta serbata dall'imputato nella fase delle indagini e durante il giudizio, infine l'assistenza prestata dal ricorrente in occasione della bonifica dei terreni dell'Alpe di Carate. 6 Il Consigliere estensore Con tali elementi, puntualmente sottoposti al suo vaglio, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi, in ipotesi anche al fine di escluderne il rilievo. Né è possibile ritenere che ci si trovi al cospetto di una motivazione di rigetto implicita, posto che «La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 6 n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e nel caso che ci occupa manca nel provvedimento impugnato qualsiasi riferimento a detta valutazione, pur a fronte dell'indicazione di specifici elementi indicato nell'atto di appello. Si reputa pertinente il principio di diritto espresso in sede di legittimità secondo cui «Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione» (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063). 5. Per le esposte considerazioni la sentenza deve essere annullata, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto ossequiante i suindicati principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Miliano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12 ottobre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito l'Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo ed il rigetto nel resto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8756 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Milano ha confermato quella resa dal 1'11 dicembre 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato EN GI responsabile del reato d'incendio boschivo e, applicata la diminuzione per il rito, l'ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. 2. GI è accusato di aver appiccato il fuoco ad arbusti secchi insistenti in una zona di pascolo cespugliato a ginestra in via d'imboschimento con betulle, così cagionando un incendio. 2.1 La Corte di appello di Milano ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito la natura dolosa dell'incendio, per il cui spegnimento era stato necessario l'intervento del personale del Nucleo Forestale. La relativa comunicazione di notizia di reato, infatti, pur dando atto del mancato rinvenimento di ordigni incendiari o residui di essi, poneva in risalto la compatibilità delle caratteristiche fisiche del punto d'insorgenza con un'accensione diretta mediante strumenti a fiamma libera, oltre al rilievo che le condizioni climatiche in quella zona non permettevano un innesco dovuto a cause naturali. Ritenuta, quindi, non contestata la natura d'incendio del fuoco, propagatosi su un'area di notevole dimensione, ha ritenuto altrettanto incontrovertibile la presenza dell'imputato sul luogo dell'incendio. Segnatamente, l'uomo era notato da testimoni, immediatamente dopo il propagarsi delle fiamme, a distanza di pochi metri dal punto d'innesco che si trova, a sua volta, a brevissima distanza dalla sbarra posta a chiusura della strada sterrata che conduce alla baita a lui in uso. Di particolare rilievo probatorio sono state ritenute le dichiarazioni della teste SK che ha riferito di avere visto il ricorrente allontanarsi dal quel luogo a bordo della propria autovettura, unitamente alla moglie, proprio in contemporanea al divampare delle fiamme, frettolosamente e senza fermarsi a chiedere notizie ovvero dare l'allarme o, ancora, chiedere aiuto. Il movente del gesto era individuato nell'interesse del ricorrente, esperto cacciatore e detentore di diverse altane nella zona interessata dall'incendio, di garantirsi durante l'attività venatoria una migliore visuale, precedentemente occlusa dalla presenza degli alberi e degli arbusti, invece combusti nell'incendio. Escluso, dunque, qualsivoglia decorso causale alternativo, reputate inverosimili le giustificazioni della propria condotta rese dall'imputato in sede di esame, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse appiccato l'incendio per cui era stata tratto a giudizio. 3. EN GI ricorre per cassazione e deduce quattro motivi. 3.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione di «molti elementi ulteriori» posti all'attenzione della Corte che, al contrario, si è limitata a richiamare per ralationem le argomentazioni di quella di primo grado, in tal modo determinando un vulnus per il diritto di difesa. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova in punto di mancato scrutinio della parola della teste LM che avrebbe confermato la veridicità delle giustificazioni del ricorrente sulla propria condotta. La Corte territoriale ha trascurato sia lo stato di necessità in cui versava GI, confermato dalla deposizione della teste. 3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, la cui responsabilità penale non è stata affermata «al di là di ogni ragionevole dubbio». Giusta la tesi difensiva, l'omessa valutazione degli elementi rivenienti dalle dichiarazioni della teste LM depotenzia la prova, meramente indiziaria, posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 3.4. Con il quarto deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. La Corte territoriale si è sottratta all'onere motivazionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, formulata valorizzando l'assenza di precedenti condanne, la parametrazione della pena base da parte del Giudice di primo grado nel minimo edittale, la condotta serbata dall'imputato nella fase delle indagini e durante il giudizio, infine l'assistenza prestata dal ricorrente in occasione della bonifica dei terreni dell'Alpe di Carate, come da documentazione prodotta nel corso del giudizio a seguito d'indagini difensive. 4. L'Avvocato generale, con requisitoria scritta depositata il 15 settembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto nel resto del ricorso. 'I; 3 5. La difesa, in data 3 ottobre 2022, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei motivi appena su nteggiatí . CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato il quarto motivo, laddove per il resto il ricorso pone censure infondate. 1. La disamina del fatto d'incendio già lumeggiato in parte narrativa, non può che condurre alla conclusione che le doglianze di merito formulate con il ricorso non siano fondate, non riscontrandosi nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge ovvero vizi di motivazione, essendo le conclusioni in essa esposte del tutto congrue e prive di sintomi d'illogicità manifesta. 2. Quanto al primo motivo, deve qui ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile» (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv216663; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839). E', dunque, in questo solco che si è posto il giudice di appello che, nonostante il richiamo "integrale" alla motivazione del Giudice di primo grado (puntualmente sintetizzata nella sentenza di appello), ha esaminato ciascuna delle doglianze di merito prospettate con l'impugnazione e fornito risposte complete, coerenti con le evidenze istruttorie, prive di tangibili fratture razionali e rispettose dei canoni ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte delle quali il ricorrente - come si vedrà nella trattazione del secondo e terzo motivo - si pone in un'ottica ispirata alla confutazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito e alla formulazione di una generica accusa al giudice di appello di non avere valutato i «molti elementi ulteriori» che si è guardato bene dall'indicare. Si tratta di doglianza aspecifica e, pertanto, inammissibile. 3. Manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione logica delle questioni trattate. 4 La difesa lamenta la mancata esplicita valutazione delle dichiarazioni rese in sede d'indagini difensive da NA LM, moglie dell'imputato, che avvalorerebbero la versione alternativa resa dall'imputato o, quantomeno, sarebbero idonee a insinuare il ragionevole dubbio sull'ascrivibilità della condotta al ricorrente. E, tuttavia, va in primo luogo evidenziato come l'iter argomentativo posto a base dell'opzione decisionale che ha portato la Corte territoriale a ritenere coincidente l'odierno ricorrente con la persona cui ascrivere il fatto di incendio boschivo, sì fondi sulla complessiva valutazione, logicamente orientata, di una serie di elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio e, segnatamente, la presenza di GI (attestata da testimoni oculari e ammessa dallo stesso imputato) sul luogo dell'innesco nella immediatezza del divampare delle fiamme, la condotta di sostanziale fuga successivamente serbata, l'esistenza di un movente. A fronte di tanto, la tesi difensiva - secondo la quale l'assenza di prova diretta di percezione dell'azione dell'appiccamento del fuoco da parte del GI avrebbe dovuto condurre ad affermare che l'incendio era avvenuto a opera di ignoti ovvero per cause accidentali - appare priva di adeguata forza confutativa, sol che si abbia riguardo al principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prova, il dubbio idoneo a introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647). Né può in tale senso attribuirsi pregio alla dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dalla teste Almendras. Com'è noto, detta violazione rileva esclusivamente come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame;
con la precisazione che il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053); e con l'ulteriore annotazione di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione che censurano l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, senza denunciare uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Inoltre, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico) (Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Duri, 213630). In tale cornice ermeneutica, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi testé richiamati e, infatti, dopo aver ribadito il solido quadro indiziario, ha esposto le ragioni a sostegno della propria pronuncia, dimostrando di avere tenuto presente ogni elemento decisivo. Le diverse valutazioni di merito della difesa, appunto in quanto tali, sono estranee al giudizio di legittimità. 4. Come anticipato è, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, in punto di circostanze attenuanti generiche. Il Giudice per indagini preliminari ne aveva motivato, a p. 4 della sentenza, il diniego sulla scorta dell'assenza di elementi positivi suscettibili di positiva valutazione, escludendo il rilievo ex se dell'incensuratezza e valorizzando la condotta successiva al fatto. Nei motivi di appello la difesa invitava il giudice di secondo grado ad apprezzare l'assenza di precedenti condanne, la circostanza che il Giudice di primo grado aveva parametrato la pena base nel minimo edittale, la condotta serbata dall'imputato nella fase delle indagini e durante il giudizio, infine l'assistenza prestata dal ricorrente in occasione della bonifica dei terreni dell'Alpe di Carate. 6 Il Consigliere estensore Con tali elementi, puntualmente sottoposti al suo vaglio, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi, in ipotesi anche al fine di escluderne il rilievo. Né è possibile ritenere che ci si trovi al cospetto di una motivazione di rigetto implicita, posto che «La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 6 n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e nel caso che ci occupa manca nel provvedimento impugnato qualsiasi riferimento a detta valutazione, pur a fronte dell'indicazione di specifici elementi indicato nell'atto di appello. Si reputa pertinente il principio di diritto espresso in sede di legittimità secondo cui «Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione» (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063). 5. Per le esposte considerazioni la sentenza deve essere annullata, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto ossequiante i suindicati principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Miliano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12 ottobre 2022