Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall'interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all'accordo.
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- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 2. Patteggiamento: consenso non può esser revocatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2012, n. 11209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11209 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente del 23/02/2012
Dott. FOTI Giacomo Consigliere SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 365
Dott. MASSAFRA Umberto rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 22650/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT AR N. IL 22/09/1981;
avverso la sentenza n. 5665/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTO, del 29/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di MA MA avverso fa sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 29.11.2010 dal GIP del Tribunale di Benevento che applicava al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di Euro 2.270,00 di ammenda di cui Euro 1.520,00 sostitutive di gg. 40 di arresto, con sospensione della patente di guida per anni uno, per il reato di cui all'art. 186, commi 2 (lett. e, essendo stato accertato un tasso alcolemico di gr. 1,749/1) e 5 C.d.S. (commesso il 6.11.2008).
Con la detta sentenza il GIP rigettava la richiesta avanzata con dichiarazione depositata in udienza di applicazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, sulla base dell'art. 2 c.p., comma 4, sulla scorta dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui non si può procedere alla combinazione dette disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia. Il ricorrente deduce la violazione di legge sia in relazione all'art.2 c.p., comma 4 non avendo il GIP rilevato, a seguito della richiesta formulata in udienza, l'intervenuta revoca del consenso a suo tempo prestato, ammissibile poiché fondato su legge superveniens, sia in relazione all'art. 186 C.d.S., contestando la sussistenza dell'effetto duplicativo dei benefici paventato dal Tribunale. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In effetti, con la medesima sopravvenuta L. n. 120 del 29.7.2010, da un canto è stato introdotto l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro per pubblica utilità, con raggiunta, in caso di esito positivo, dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca la confisca del veicolo sequestrato) e, dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista (dal previgente D.L. 23 maggio 2008, n. 92) art. 4 per il reato di cui al comma 2, lett. e) della medesima norma, con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 a d Euro 6.000,00).
Non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato ovvero al sua mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente, benché la pena base di partenza debba comunque essere maggiore di quella concordata e cioè quale prevista dalla nuova formulazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (non potendosi certo combinare un frammento normativo di una legge ed un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità: cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687). Tanto sarebbe sostanzialmente in linea con l'orientamento espresso da questa Suprema Corte laddove è stato affermato, da un canto, che "in tema di successione di leggi penali, l'art. 2 cod. pen., comma 3, facendo riferimento alla "disciplina più favorevole", intende riferirsi a quella che in concreto - cioè proprio in relazione alla ipotesi in giudizio- venga a risultare, complessivamente, più favorevole per il giudicabile" (Sez. 6^, n. 394 del 30.5.1990, Rv. 186207) e, dall'altro, che "l'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice" (Sez. 1^, n. 40915 del 2.10.2003, Rv. 226475 ed altre conformi). Ad ogni modo, è vero che quanto alla possibilità di revoca dell'accordo ex art. 444 c.p.p., secondo il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità "La richiesta di applicazione della pena non è più revocabile dopo che la parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice" (tre le più recenti:
Cass. pen. Sez. 3^, n. 39730 del 4.6.2009, Rv. 244892) ma, benché l'accordo si sia perfezionato con l'accettazione della richiesta, il consenso prestato deve ritenersi sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronunzia della sentenza ex art.444 c.p.p., sia intervenuta una novella legislativa più favorevole,
o tale comunque ritenuta dall'interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia indotta a chiedere o consentire all'accordo (cfr. in proposito, Cass. pen. Sez. 6^, n. 26976 del 10.4.2007, Rv. 237095) Del resto, la comparizione delle parti in sede di udienza di patteggiamento e la possibilità di sottoporre al giudice ogni utile conclusione per l'eventuale (art. 444 nuovo cod. proc. pen., comma 2) applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) corroborano tale tesi, sicché ben può la parte in quella sede e, nel caso di specie, l'imputato, recedere dal consenso prestato o dalla richiesta formulata per invocare, contestualmente, l'applicazione della nuova normativa. Dovendosi ritenere, pertanto, inficiato in radice l'accordo sulla base del quale fu pronunziata l'impugnata sentenza, dovrà conseguirne l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012