Sentenza 5 luglio 2011
Massime • 1
Non è configurabile il delitto punito dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., in caso di vendita simulata di un bene immobile sottoposto a sequestro conservativo, effettuata dal proprietario dopo la trascrizione del vincolo reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2011, n. 27164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27164 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 05/07/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1186
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 25539/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI LZ AN, N. IL 7/12/1959;
2) IO EL, N. IL 18/2/1953;
avverso la sentenza n. 3823/2003 Corte d'Appello di Genova, del 08/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in Pubblica udienza del 5/7/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE Arturo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Santis Fausto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Zicavo (in sostituzione dell'avv. Ghelardi), che insiste come in ricorso.
FATTO
I ricorrenti Li CA AN e FR AF impugnano la semenzali cui in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 388 c.p., comma 1 e 3, per avere, la prima quale proprietaria e il secondo quale acquirente, mediante la vendita simulata di quattro immobili sottoposti a sequestro conservativo, sottratto i beni stessi e compiuto atti fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili (nei confronti di CO ER) di cui era in corso l'accertamento in sede giudiziaria.
Lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai non dimostrati presupposti dell'ingiunzione di pagamento e del carattere effettivamente simulato della vendita (affermato apoditticamente solo in riferimento al prezzo convenuto), richiesti dalla ipotesi di cui all'art. 388 c.p., comma 1, e alla effettiva sussistenza e possibilità stessa dell'evento sottrattivo, a fronte dell'anteriorità della trascrizione del sequestro rispetto alla incriminata vendita.
DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Effettivamente, invero, manca del tutto nella sentenza impugnata la disamina dei punti oggetto di ricorso - già dedotti in appello ad eccezione di quello, comunque da accertare d'ufficio in quanto condizione obiettiva di punibilità, inerente alla ingiunzione di eseguire la sentenza -: punti tutti decisivi per la sussistenza dei reati contestati.
In relazione alla fattispecie di cui al comma primo dell'art. 388 c.p., si ricorda in particolare che: -l'ingiunzione di ottemperanza non deve necessariamente essere fatta valere coattivamente con le forme e con i mezzi previsti dal diritto processuale civile, essendo sufficiente anche un'informale messa in mora, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non univoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta (Cass. Sez, 6, Sentenza n. 2559 del 24/09/1993, dep. 27/10/1993, Masi, Rv. 196022);
- il reato si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44936 del 03/10/2005, dep. 07/12/2005, Scuteri, Rv. 233502). In relazione alla fattispecie di cui all'art. 388 c.p., comma 3, si osserva che la condotta di "sottrazione" costituisce, come noto, una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, e assume anche, rispetto alle altre, un valore di chiusura improntato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall'attitudine a ledere l'interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni in funzione del corretto conseguimento delle finalità cui per effetto di esso sono deputati. Sotto tale profilo si ritiene rilevante ogni attività idonea a rendere non solo impossibile ma anche semplicemente più difficoltoso il detto conseguimento (v. Sez. 6A, n, 179 del 02/10/1984, dep. 10/01/1985, Tagliapietra, Rv. 167317; Sez. 6A, n. 4312 del 07/02/1985, dep. 07/05/1985, Scioscia;
Sez. 6A, n. 49895 del 03/12/2009, dep. 30/12/2009 P.M. in proc. Ruocco). Va da se poi che la condotta di sottrazione non può che definirsi in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti, assumendo corrispondentemente estrinsecazioni diverse (v. Sez. 6A, n. 31979 del 08/04/2003, dep. 29/07/2003, D'Angelo, Rv. 226220; Sez. 6A, n. 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc. Mazzone, Rv. 244853). È evidente che, in caso di immobili, la sottrazione non può concretarsi nello spostamento materiale della cosa, che è il modo tipico di realizzazione della condotta per i beni mobili. In tali casi vengono evidentemente in rilievo condotte diverse e, tra queste, in particolare, quella consistente in negozi dispositivi di diritti, tra cui in primis la vendita del bene. Senonché, la vendita di un bene immobile effettuata dopo la trascrizione di un vincolo reale non può, di per sè, integrare sottrazione, non essendo efficace nei confronti del soggetto nel cui interesse è stato apposto il vincolo, occorrendo evidentemente, al riguardo, altre condotte aggiuntive, idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità cui il vincolo stesso è predisposto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, rendendo motivazione immune dai vizi suevidenziati e attenendosi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011