Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
1 81 5 9/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Contratti Currione del com Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tratto. Contrast preliminare Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 19139/98 Cron..18812 ConsigliereDott. Antonio VELLA Rep. 28418 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud. 27/03/01 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREN A DI CASAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.
5-24. n SENTENZA per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: il 18-06-01 IL CANCELLIERE PISCAZZI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BATTISTA DOMENICO, difeso dagli avvocati RICCARDI лу LUCIO, URSINI PIETRO, giusta delega in atti%;B CANCELLERIA ricorrente
contro
SALE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato NANNA VITO, 455793 difeso dall'avvocato AUGUSTO ENZO, giusta delega in CORTE SUPREV AZIONE atti;
UFFICIC E - . 2001 controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. 527 avverso la sentenza n. 435/98 della Corte d'Appello di per diritti il -1- IL BARI, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Adriano BARBATO, per delega му dell'Avv. E.AUGUSTO, dep. in udienza difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24.9.1984 FF LE esponeva che il 10.10.1981 aveva stipulato con DO TR un contratto preliminare per l'acquisto di un appartamento in Cellamare alla via di nuovo tracciato "Parco Montecarlo" piano I scala E- a sinistra di chi saliva le scale, composto di sei vani ed accessori;
il TR, quale responsabile della costruzione dell'appartamento, si era impegnato a farglielo assegnare, una volta ultimato;
il prezzo era stato pattuito in L.77.000.000= che era stato regolato mediante il versamento in contanti di L.5.000.000= all'atto della sottoscrizione del preliminare, con successivi versamenti ed accollo di mutuo;
il RE si era impegnato a non variare il prezzo di L.77.000.000= anche in caso di aumento dei costi;
la consegna era stata prevista per la data del 10.4.83 ed era stata garantita la libertà dell'appartamento da ogni vincolo, salvo quello relativo al mutuo bancario anzidetto;
era stata stabilita una penale di L.5.000.000= a carico dell'inadempiente ed il promittente venditore avrebbe dovuto provvedere a sue spese all'accatastamento dell'immobile e all'ottenimento del certificato di abitabilità; con lettera del 28.10.1982 l'avv. Nicola Bavaro, in nome e per conto del TR gli aveva comunicato che il contratto preliminare era stato ceduto a IO IS, titolare dell'omonima impresa di costruzioni con sede in Cellamare, che si impegnava ad assumere gli obblighi contrattuali;
l'appartamento, che doveva essere consegnato entro il 10.4.83, era quasi ultimato, ma mentre esso LE aveva adempiuto le sue obbligazioni puntualmente, inadempiente era stato il IS che egli aveva inutilmente invitato alla consegna dell'immobile, appena ultimato, e alla stipula del contratto definitivo, previo pagamento della differenza dovuta a saldo del prezzo, con le modalità stabilite, con detrazione di quanto eventualmente occorrente per il completamento dell'opera, ma con l'aggiunta di quanto dovuto per lavori extracontrattuali richiesti. Tutto ciò premesso, l'attore evocava in giudizio davanti al Tribunale di Bari il IS per sentir dichiarare trasferito o trasferire in suo favore, l'appartamento anzidetto, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa e al pagamento della penale e delle spese. Resistendo alla domanda, il convenuto ne chiedeva il rigetto deducendo che era estraneo al contratto che l'attore assumeva di aver stipulato con il TR, peraltro priva di data certa;
la cessione del predetto contratto, avendo per oggetto la compravendita di un immobile, doveva risultare da лу atto scritto e per essere valida richiedeva la sua partecipazione o la sua adesione, l'attore non poteva, quindi, pretendere il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile, a nulla rilevando le obbligazioni assunte dal TR, e solo mediante la stipula di un nuovo contratto, che avesse previsto l'effettivo valore dell'appartamento, avrebbe potuto conseguire questa finalità. Il G.I. ordinava la chiamata in causa del TR. Quest'ultimo non si costituiva in giudizio e successivamente veniva dichiarato il suo fallimento dal Tribunale di Bari, per cui l'attore provvedeva a notificare l'atto di chiamata in causa alla Curatela fallimentare. Con la sua comparsa di risposta, il Curatore del predetto fallimento eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Curatela e chiedeva l'estromissione dal giudizio. L'adito Tribunale, con sentenza n.393/94, dopo aver dato atto della rinunzia alla domanda proposta contro la Curatela fallimentare, rigettava la domanda 2 proposta contro il IS, che però condannava, per responsabilità precontrattuale, al pagamento di L. 13.000.000 oltre interessi legali e la metà delle spese che compensava per l'altra metà, ed infine condannava l'attore al pagamento delle spese in favore della Curatela fallimentare. Avverso tale decisione proponeva appello il IS;
si costituiva il LE, spiegando a sua volta appello incidentale. Con sentenza in data 3/28.4.98, la Corte di appello di Bari, per quanto qui ancora interessa, accoglieva l'appello incidentale e dichiarava risolto il contratto preliminare stipulato il 10.10.81 dal LE e da DO TR, per inadempimento colpevole del promittente venditore subentrato, IO IS, escludendo la condanna dello stesso per responsabilità precontrattuale censurata con l'appello principale;
condannava IO IS al pagamento, in favore di FF LE, della somma di му L.24.000.000= oltre gli interessi legali dal 6.11.91, della somma di L.13.000.000 oltre gli interessi legali dal 30.8.83, e della somma di L.23.000.000=, comprensiva della penale, oltre gli interessi legali dal 6.11.91, per le causali indicate in motivazione;
condannava IO IS al pagamento, in favore di FF LE, delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio e dichiarava interamente compensate le spese e le competenze del doppio grado del giudizio fra il LE e la Curatela. Osservava all'uopo la Corte territoriale che ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti del consenso del contraente ceduto e la forma scritta richiesta dall'oggetto del preliminare, atteso che il consenso predetto poteva essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario e risultare da atti diversi come, ad esempio dalla sottoscrizione dell'atto di citazione contenente la manifestazione della volontà di accettare la sostituzione del cessionario al cedente. 3 Per il riconoscimento dell'efficacia probatoria delle copie fotostatiche era possibile-come aveva ritenuto il Tribunale 1 ricorrere ad altri mezzi di prova ed a presunzioni semplici sicchè ben poteva a tal fine attribuirsi rilevanza al mancato interrogatorio formale del IS;
la cessione si ha quando vi sia sostituzione soggettiva e restino immutati gli elementi essenziali del contratto anche se si inseriscano clausole aggiuntive. Sull'inadempimento del cessionario non poteva sussistere alcun dubbio essendo pacifico che non avesse inteso perfezionare la compravendita ed anzi avesse preteso di rinegoziare la stessa, pur avendo il promissario versato gli acconti surricordati ed avendo sopportato le spese per l'acquisto dei materiali di cui alle fatture prodotte. Era poi risultato che nelle more del giudizio, per un difetto di trascrizione dell'atto di citazione, IS aveva venduto ad altri l'appartamento, sicchè, My anche sulla base di questo comportamento, non contestato, di decisiva importanza, la domanda di risoluzione contrattuale si appalesava fondata essendo incontrovertibile la colpa e la gravità dell'inadempimento di chi doveva perfezionare la compravendita promessa fin dal 1981. Conseguentemente andava accolta la domanda di restituzione delle somme pagate in conto al prezzo, pari a L.24.480.000=, oltre gli interessi legali dalla domanda di risoluzione (6.11.91), mentre non andava disposta la rivalutazione del credito trattandosi di obbligazione pecuniaria e assicurando, il tasso degli interessi, una sufficiente copertura renumerativa, nonché delle somme pagate per i materiali posti in opera nell'appartamento, nella misura, già rivalutata dal Tribunale, di L. 13.000.000= oltre gli interessi legali del 30.8.83 al soddisfo. Andava accolta, inoltre, la domanda di attribuzione della penale, nella misura di L.5.000.000= 4 Spettava, inoltre, al LE, il risarcimento del danno che consisteva nella differenza fra l'attuale valore commerciale dell'appartamento e il prezzo pattuito e la Corte territoriale, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile e della sua ubicazione, riteneva di poter determinare in via equitativa il valore, all'attualità, in L.100.000.000=. Il danno andava quindi determinato in L.23.000.000= (L.100.000.000- L.77.000.000) ma da questa somma andava detratto l'importo della penale, spettando il risarcimento solo degli ulteriori danni non coperti dalla penale, spettando il risarcimento solo degli ulteriori danni non coperti dalla penale, e quindi nella misura di L.18.000.000 oltre gli interessi legali dalla domanda. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, il IS;
i resiste con controricorso il LE;
entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità del procedimento e della decisione per violazione del principio di cui all'art. 276 cpc, relativo all'immutabilità del collegio giudicante in relazione all'art. 360, n.4 cpc. Con una argomentazione invero macchinosa, si sostiene che vi era stata un'udienza di discussione all'esito della quale la causa era stata rinviata ad altra udienza per una determinata produzione documentale. A quella udienza la causa è stata trattenuta in decisione e quindi decisa dal collegio di quell'udienza, diverso da quello dell'udienza precedente. In realtà, risulta dagli atti che la causa, introitata una prima volta in decisione all'udienza del 5.12.1997, venne con ordinanza, pronunziata dal collegio e sottoscritta ovviamente dal solo Presidente, rimessa sul ruolo collegiale per acquisire la copia della comparsa di costituzione della Curatela fallimentare, con contestuale fissazione di altra udienza, evidentemente di discussione. Che nella seconda occasione (24.12.1997) il Collegio fosse composto da magistrati diversi rispetto a quelli che avevano trattenuto in decisione la causa alla precedente udienza non implica affatto la violazione denunciata, atteso che è stato ripetutamente affermato che il principio dell'immutabilità del giudice non vieta che il collegio, dopo una prima discussione, presenzi poi, in diversa composizione, ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione (v. Cass. 17.1.1998, n.361). Ancora, il principio dell'immutabilità del collegio, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa è rispettato quando il collegio dopo una prima лу udienza di discussione, partecipi, in una diversa composizione, ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione (v. Cass.22.5.1997, n.4577). Assolutamente inconferente è poi il riferimento alla circostanza che l'adempimento richiesto fosse relativo al rapporto LE Curatela, attesa l'unicità del processo. Il primo motivo deve essere pertanto respinto. Con il secondo mezzo si deduce violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 1406, 2727 e 2759 c.c., nonché omessa applicazione delle norme di cui agli artt. 2712, 2719, 1325, 1350 e 1351 c.c., in relazione all'art. 360, n.3 cpc. Secondo il ricorrente nella specie non poteva parlarsi di cessione del contratto perché per aversi cessione occorre il consenso del ceduto e tale consenso non può essere rappresentato da una mera adesione successiva all'accordo tra cedente e cessionario. 6 La censura non è fondata;
la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che nella specie, il consenso del LE alla cessione poteva trarsi, oltre che dal conferimento del mandato al proprio legale a margine dell'atto di citazione notificato al IS, in altra documentazione e segnatamente dalla lettera -con cui il LE invitò raccomandata del 28.3.84 - rimasta senza riscontro IS all'adempimento degli obblighi rivenienti dal preliminare sottoscritto dal TR, così riconoscendo ed accettando l'avvenuta cessione del contratto. Restava così accertato il consenso del contraente ceduto, nella forma richiesta, sicchè, sotto questo profilo, non poteva dubitarsi della validità della cessione nei rapporti tra LE e IS. Per la validità della cessione era sufficiente, come si è detto, il consenso anche successivo del contraente ceduto. му La giurisprudenza richiamata a sostegno della censura dimostra unicamente che il consenso del ceduto è elemento costitutivo del contratto di cessione;
ma tale consenso, così come qualunque accettazione di proposta contrattuale, può essere manifestato con una mera adesione e non si richiede alcunchè oltre a tanto. Quanto alla forma, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui anche la sottoscrizione della citazione può costituire valida espressione per iscritto del consenso alla cessione del contratto da parte del contraente ceduto. Tale profilo appare pertanto sfornito di pregio. Quanto poi alla ulteriore questione, pure sollevata nel motivo in esame re lativamente alla valenza della scrittura ai fini della cessione, la Corte territoriale ha esattamente rilevato che nel caso di specie si era avuta sostituzione soggettiva, rimanendo immutati gli elementi essenziali del contratto, anche ove vengano inserite clausole aggiuntive. 7 Ciò era avvenuto nel caso di specie giacchè con la clausola n.11 si fece riferimento alle unità immobiliari già edificate dal TR (di cui alle scale contrassegnate con le lettere C-D-E-F nel progetto), fra le quali rientrava l'immobile promesso in vendita al LE, e, con la clausola n. 12 si diede atto che erano già stati stipulati n.6 “compromessi" con la riscossione, da parte del TR, di acconti per L.70.000.000=, sicchè chiaramente gli accordi riguardavano anche l'unità immobiliare anzidetta;
il preliminare con LE risultava poi espressamente menzionato nella scrittura integrativa del 6.9.82 anche acquisita al processo;
d'altronde, con la clausola sub i) TR si impegnò a notificare agli acquirenti degli appartamenti (scale C-D-E-F) l'avvenuto trasferimento dell'immobile al IS con l'evidente finalità di rendere operanti nei confronti del cessionario gli effetti dei contratti preliminari già stipulati e quindi di realizzare la sostituzione soggettiva richiesta per la configurazione della cessione contrattuale;
con la predetta my scrittura non si realizzò un accordo interno, come aveva ritenuto il Tribunale, ma una vera e propria cessione dei contratti, fra cui quello del LE: infatti il IS non si obbligò soltanto a "rispondere in proprio degli acconti incassati dal TR” il che già di per sé sostanzialmente - giustificherebbe l'accoglimento della domanda di risoluzione, con i relativi effetti restitutori ma anche a "completare a sua cura e spese gli - appartamenti e i locali oggetto della permuta", ad "assumere l'onere per il rilascio della nuova concessione edilizia relativa al plesso di sedici appartamenti (scala C-E-F) e otto locali, essendo quella precedente scaduta"; l'assunzione dell'obbligo di completare la costruzione delle varie unità immobiliari e di quello di rispondere ai promissari degli acconti versati, non può che essere interpretata nel senso del subentro di IS nella situazione esistente a quella data il che implicava, per i tipici effetti della cessione, l'obbligo di ultimare gli appartamenti e trasferirli ai 8 promissari acquirenti, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna ragione per inserire nel contratto, una volta trasferita la proprietà del complesso immobiliare a IS, il suo obbligo di completare i lavori in corso e di precisare in qual misura i promissari avevano adempiuto fino a quel momento le loro obbligazioni di pagamento;
la controdichiarazione del 14.1.84 non comprovava l'insussistenza della cessione del contratto: infatti, con la stessa, LE riconobbe che i due pagamenti (di L.18.000.000 e di L.6.000.000) erano stati effettuati in favore del TR “originario promittente venditore” – il che è pacifico - e che invece la relativa IVA era stata corrisposta a IS;
ciò confermava che quest'ultimo subentrò nel rapporto contrattuale stipulato dal TR giacchè altrimenti non si spiegherebbe l'emissione delle due fatture da parte sua a fronte di acconti му versati per l'acquisto dell'appartamento di cui al preliminare, e conferma inoltre che, dopo la definizione dei rapporti fra TR e IS, quest'ultimo ebbe direttamente rapporti con LE, evidentemente in quanto subentrato nel rapporto contrattuale non ancora eseguito. Trattasi di valutazioni sorrette da argomentazioni logiche, sicchè l'iter decisionale risulta evidente ed è pertanto incensurabile in sede di legittimità. Quanto poi alla ulteriore questione del disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica prodotta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tale disconoscimento di conformità non ha gli stessi effetti del disconoscimento della sottoscrizione ex art.215 cpc e non impedisce che il giudice possa accertare la conformità anche con testi e presunzioni, sicchè una volta fatto questo accertamento l'esistenza della scrittura si ha per provata anche ai fini della validità del contratto (v. Cass.940 del 1996). 9 Ancora, per ciò che attiene alla censura afferente al valore ammissivo accordato dalla sentenza impugnata alla mancata risposta all'interrogatorio formale, va evidenziato che, ai medesimi fini, la Corte territoriale utilizza altri numerosi e precisi elementi di riscontro, già in precedenza qui evidenziati, in ordine ai quali nel ricorso nulla si contrappone, sicchè la stessa ha carattere, se non decettivo, quanto meno non conferente alla statuizione impugnata e risulta pertanto inammissibile. Con il terzo motivo (violazione di legge per falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. nonché per omessa applicazione di quella di cui all'art. 1321 c.c, in relazione all'art.360, n.3 му cpc, nonché motivazione illogica ed inadeguata con riguardo a circostanze decisive prospettate e rilevabili di ufficio, in relazione all'art. 360, n.5 cpc) si sostiene che la sentenza avrebbe male interpretato la scrittura in esame. Secondo il ricorrente incombe al giudice la ricerca della comune intenzione delle parti solo nell'ipotesi in cui le espressioni letterali usane siano equivoche ovvero poco chiare (sic) e cita al riguardo Cass.3693 del 1992 e 6445 del 1988. A tanto si oppone il chiaro dettato dell'art. 1362 c.c., primo comma, mentre le sentenze citate hanno ovviamente ben diversa valenza. Peraltro, la deduzione della prevalenza dell'elemento letterale non ha rilievo, dato che il ricorso, in difformità rispetto al principio di autosufficienza, neppure riporta il tenore letterale dell'accordo: al contrario, a tanto provvede la sentenza impugnata, osservando, con motivazione congruamente e logicamente argomentata e, come tale, incensurabile in sede di legittimità, che il mancato riscontro, da parte di IS, della lettera raccomandata del 28.3.84 con la quale sollecitò la stipula del contratto definitivo di compravendita richiamando l'obbligo assunto di rispettare gli impegni di cui al preliminare, giacchè il silenzio di chi abbia interesse a 10 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 100 0 2001 24 al n.54367 000 (live trocan outco (Di st) PHILIPPO) Responsorer Cudiziari (PMPACCICHIN) contraddire può essere produttivo di effetti giuridici, tenuto conto delle altre risultanze processuali;
se realmente non vi fosse stata la cessione del contratto, IS avrebbe prontamente replicato a LE facendo presente la sua estraneità al rapporto;
il materiale acquistato dal LE, di cui alle bolle di accompagnamento e alle fatture della ditta EDIL MODER, venne, nel 1983, messo in opera nell'appartamento, come hanno confermato i testimoni escussi, il che offre la conferma della instaurazione di rapporti diretti tra LE e IS giacchè quest'ultimo aveva a quell'epoca la disponibilità dell'intero complesso immobiliare di cui alla scrittura del 4.9.82; la lettera del 28.10.82 con la quale l'avv. Bavaro, in nome e per conto del TR comunicò al LE che il contratto preliminare era stato ceduto al IS che si era obbligato agli impegni relativi;
era ben vero che questa nota venne inviata in nome e per conto del TR, ma in primo luogo, non poteva non attribuirsi importanza ad una comunicazione inviata da un legale sulla base : di un preciso riferimento ai rapporti intercorsi fra il suo cliente ed il IS, ed inoltre era significativa la mancanza di qualsiasi reazione da parte di questo ultimo al quale la lettera risulta inviata per conoscenza. MARGA DA BOLLO In definitiva, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la 20000 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. VENT ILA R EE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L465 800 oltre a L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 27.3.2001 80000 Il Presidente 330000. C al. Il Consigliere estensore Мигоровый Pijatest. 310000 IL CANCELLITRE C1 Paolo Talar ico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1.5GIU. 2001 IL CANCELLERE C1. 11