Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Al giudizio di revocazione - che si instaura dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza revocando - sono applicabili le norme stabilite per il procedimento dinanzi a quel giudice, con la conseguenza che, richiesta (come nella specie) la revocazione di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal giudice di pace, la domanda di revocazione va introdotta, ex art. 398 primo comma cod. proc. civ., con atto di citazione e non (come nella specie) con ricorso. Quanto alla valutazione della tempestività della domanda medesima (artt. 325 ss. cod. proc. civ.), deve, poi, aversi riguardo alla data di notificazione della citazione stessa, ovvero del ricorso, ove esistano i presupposti della sua conversione in citazione e sempre che esso risulti notificato unitamente al pedissequo decreto contenente l'indicazione della data di comparizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SC, anche quale titolare della ditta individuale SA & EP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, difesa dall'avvocato LUIGI SEMINARA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GO RI EF, elettivamente domiciliata in ROMA PZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE GRASSO POLIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 293/99 del Giudice di pace di CATANIA, depositata il 26/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Enrico PANNOZZO per delega dell'Avvocato Luigi SEMINARA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice di pace di Catania del 10/7/1998 NG ST impugnava per revocazione, ex articolo 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo emesso da detto giudice il 9/4/1997 e non opposto.
La NG chiedeva la revoca e Vannullamento dell'impugnato decreto ingiuntivo perché la somma ingiunta non era dovuta alla presunta creditrice in quanto faceva parte della proposta di commissione del 17/4/1996 che era stata pagata in precedenza.
RA ER, quale titolare della ditta SA e PE, si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda della NG.
Con sentenza 26/3/1999 l'adito giudice di pace revocava e dichiarava nullo il decreto ingiuntivo impugnato per revocazione ed inoltre dichiarava che l'istante NG ST nulla doveva alla ditta convenuta SA e PE di RA ER. Osservava il giudice di pace: che la domanda di revocazione non era stata proposta con atto di citazione, come previsto dall'articolo 398 c.p.c., ma con ricorso depositato in cancelleria il 10/7/98, ossia entro il termine di giorni trenta dalla scoperta della proposta di commissione del 17/4/1996 avvenuta il 12/6/1998; che la NG aveva regolarmente notificato all'altra parte copia del ricorso, con pedissequo decreto di comparizione, entro il termine del 31/7/1998 indicato nel decreto;
che, peraltro, il rilevato vizio di forma era stato sanato perché l'atto introduttivo era stato portato a conoscenza della controparte;
che in effetti la mercè di cui alla commissione del 23/9/1996 faceva parte della cucina commissionata il 17/4/1996; che tale proposta di commissione era stata sostituita con altra del 10/5/1996 in quanto l'istante, oltre alla cucina, aveva acquistato quattro sedie di faggio per il prezzo di L. 800.000 per cui l'importo complessivo era aumentato a L. 13.410.000; che tale importo era stato regolarmente pagato dalla NG alla ditta convenuta, come risultava sia dalla documentazione prodotta che dalla deposizione resa dai testi TA e BI SO;
che, quindi, la ditta convenuta non poteva chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo in questione per la somma di L. 690.000 che era stata pagata in precedenza dalla istante;
che di conseguenza andava revocato e dichiarato nullo il decreto ingiuntivo impugnato per revocazione. La cassazione della sentenza del giudice di pace di Catania è stata chiesta da ER RA, quale titolare della ditta individuale SA e PE, con ricorso affidato a sei motivi illustrati da memoria. NG ST ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso che la resistente NG ha sollevato sostenendo che l'impugnata sentenza è estranea alla tipologia prevista dall'articolo 113 c.p.c. in quanto la controversia è stata trattata dal giudice di pace perché rientrante nella sua competenza funzionale, a norma dell'articolo 398 c.p.c., a prescindere dal valore inferiore a due milioni, con la conseguenza che la relativa pronuncia è appellabile e non ricorribile in cassazione. L'eccezione è infondata atteso che, secondo quanto disposto dall'articolo 403 c.p.c., contro la sentenza di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. In proposito va rilevato che, come questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le tante, sentenza 13/6/2000 n. 8026), il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo perché non opposto - e che definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato - si configura come un provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata. A tale decreto va pertanto attribuita natura sostanziale di sentenza: nella specie si tratta di sentenza astrattamente impugnabile solo con il ricorso per cassazione perché relativa a controversia di valore inferiore a due milioni. Con il primo motivo di ricorso ER RA denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 330, ultimo comma, c.p.c. per essere stata notificata la domanda di revocazione al procuratore della beneficiaria del decreto ingiuntivo e non a questa personalmente, pur essendo decorso oltre un anno dal deposito dell'atto impugnato.
Il motivo non è fondato in quanto, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, qualora, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione venga notificata non alla parte personalmente, ma presso il procuratore costituito - in violazione dell'articolo 330, comma 3, c.p.c., la notificazione stessa è nulla, ma tale nullità è sanata (come appunto avvenuto nel caso in esame) dalla costituzione del resistente (tra le ultime, sentenza 21/11/2000 n. 15023). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 398 e 325 c.p.c. deducendo che la revocazione è stata domandata con ricorso e non con atto di citazione come previsto dal citato articolo 398 c.p.c.. Il ricorso (con il decreto di comparizione) è stato notificato solo il 22/7/1998, ossia tardivamente in quanto oltre il termine fissato dall'articolo 325 c.p.c. in trenta giorni dalla "scoperta" del documento posto a base della revocazione, "scoperta" assertivamente avvenuta il 12/6/1998.
II motivo è fondato.
Occorre premettere che nel giudizio di revocazione si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice della cui sentenza si chiede la revocazione. Nella specie, trattandosi di revocazione di un decreto ingiuntivo non opposto ed emesso da un giudice di pace, la domanda di revocazione andava proposta, ex primo comma articolo 398 c.p.c., con atto di citazione e non con ricorso.
Bisogna altresì precisare che l'impugnazione per revocazione, così come ogni altro mezzo di gravame, deve essere proposta nei termini perentori stabiliti dalla legge, e segnatamente dagli articoli 325 e seguenti c.p.c., per il relativo esperimento: in particolare,
l'impugnazione per revocazione correlata, a mente dell'articolo 395, n. 1 e n. 3, c.p.c., al dolo di una delle parti in danno dell'altra (n. 1) o al recupero di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza investita da tal genere di gravame per fatto dell'avversario o per causa di forza maggiore (n. 3) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta scoperta del dolo o dei detti documenti (articolo 325, comma 1, e articolo 326, comma 1, c.p.c.). L'onere della prova dell'osservanza del termine considerato e, quindi, della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione incombe alla parte che questa abbia proposto, sicché il mancato soddisfacimento di tale onere comporta che il gravame deve essere senz'altro, d'ufficio, dichiarato inammissibile. Ne deriva che la domanda di revocazione non può ritenersi proposta che con la notificazione della inerente citazione e, per esigenze di economia processuale (positivamente apprezzate, nella specie, dalla sentenza di merito, non censurata in punto di convertibilità dell'atto introduttivo), del ricorso, ove ricorrano i presupposti della sua conversione in citazione e sempre che sia stato, tra l'altro, notificato unitamente al pedissequo decreto contenente l'indicazione della data di comparizione.
Nel caso concreto la domanda di revocazione è stata proposta con ricorso depositato il 10/7/1998 e poi notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il 22/7/1998 e, quindi, tardivamente atteso che - come dedotto dalla stessa NG nel ricorso e come riportato nella sentenza impugnata - la scoperta del documento posto a base della impugnativa per revocazione (ossia la copia della proposta di commissione del 17/4/1996) è avvenuta il 12/6/1998.
È appena il caso di aggiungere che la riconducibilità dell'istanza di revocazione nell'ipotesi dell'articolo 395 n. 1 c.p.c. (come sostenuto dalla resistente nel controricorso) non può evidenziare la tempestività dell'istanza di revocazione perché comunque scaduto il termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo della controparte (articolo 326, primo comma, c.p.c.) necessariamente verificatasi con il rinvenimento della proposta di commissione del 17/4/1996.
In definitiva il ricorso della ER deve ritenersi fondato con riferimento alla deduzione della decadenza della NG dalla facoltà di proporre l'impugnazione per revocazione ex articoli 656 e 395, n. 1, c.p.c..
Dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso deriva logicamente l'assorbimento degli altri motivi con i quali la ER: a) contesta la sussistenza del dolo revocatorio (terzo motivo); b) sostiene l'inapplicabilità del motivo di revoca di cui al n. 3 dell'articolo 395 c.p.c. all'impugnativa per revocazione del decreto ingiuntivo non opposto prevista dall'articolo 656 c.p.c. (quarto motivo); c) deduce l'irrilevanza e la non decisività del documento posto a base dell'istanza di revocazione (quinto motivo); d) lamenta la violazione dell'articolo 2722 c.c. da parte del giudice di pace (sesto motivo).
A norma dell'articolo 382, terzo comma, c.p.c. la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ragione della acclarata improponibilità - per tardività - della impugnativa per revocazione.
Sussistono giusti motivi - in considerazione, tra l'altro, della peculiarità della vicenda e della rilevata infondatezza del primo motivo del ricorso - che inducono a compensare interamente tra le parti le spese dell'intero procedimento, ossia del giudizio di revocazione dinanzi al giudice di pace e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2003