CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20505 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
nei confronti di: OTP8RE HI LO, nato a [...] il 17 93:=133 1964; avverso la ordinanza n. 948/2025 del Tribunale di Palermo del 9 giugno 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20505 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 16/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con ricorso del 4 agosto 2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza con la quale, in data 9 giugno 2025, il Tribunale di Palermo, operando in qualità di giudice del riesame cautelar9aveva accolto il ricorso proposto da AT LO avverso il provvedimento con il quale, il precedente 13 maggio 2025, il GI del Tribunale di Palermo aveva disposto a carico dello AT, implicato in una complessa indagine avente ad oggetto la sua partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti nonché taluni reati fine di tale associazione, la misura cautelare della custodia in carcere. In particolare il Giudice del riesame cautelare, pur ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e pur considerato che i reati a lui attribuiti rientravano fra quelli per i quali vi è la presunzione relativa di sussistenza della esigenza cautelare, dovendosi, altresì, presumere la sussistenza della esigenza di adeguatezza della misura custodiale intramuraria, ha, tuttavia, ritenuto che nella occasione siffatta presunzione dovesse essere superata dal fatto che non fosse emersa dagli atti la prova che lo AT avesse proseguito oltre l'agosto del 2021, data fino alla quale era stata contestata la adesione del predetto alla associazione a delinquere in questione, peraltro caratterizzata dalla base familiare, sviluppatasi attraverso la sua fattiva collaborazione con la compagine delittuosa, né giovando ai fini della attualità e concretezza delle esigenze cautelari il fatto che il predetto fosse soggetto gravato da recidiva qualificata, atteso che la stessa è riferita a condanne da lui subite in epoche assai risalenti nel tempo. Come detto il provvedimento in questione è stato impugnato dalla competente Procura della Repubblica che ha affidato le proprie lagnanze ad un unico motivo di doglianza con il quale ha censurato il provvedimento del Tribunale del riesame, sostenendo che lo stesso fosse stato adottato in violazione di legge ed in difetto di motivazione. In particolare l'Ufficio ricorrente ha contestato l'asserito superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale osservando che il Tribunale non avrebbe esaminato compiutamente la personalità dell'indagato, soggetto non solo compenetrato nella struttura dell'associazione di cui all'imputazione, ma anche punto di riferimento di un mercato dello stupefacente avente un più ampio respiro, 2 avendo verosimilmente legami con altre organizzazioni criminali operanti nel territorio di Palermo. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei precedenti specifici dello AT, denotanti l'inserimento nel circuito illecito del traffico degli stupefacenti sin dal 1990; aggiunge ancora che nell'ordinanza è stata esaminata esclusivamente l'assenza di attualità della associazione in relazione alla quale si indaga, omettendo di considerare che il pericolo di reiterazione delle condotte criminose può estrinsecarsi anche in condotte che, pur richiamando la stessa specie di quelle per le quali si indaga, si differenzino per struttura operativa da questa, così come non sono stati esaminati gli elementi di attualizzazione della esigenza cautelare invece evidenziati di GI nel provvedimento oggetto dell'ordinanza di riesame ora censurata. La difesa dell'indagato ha fatto pervenire una memoria con la quale si oppone all'accoglimento del ricorso. Va, peraltro, dato atto che in data 19 novembre 2025 l'allora difensore fiduciario dell'indagato, aveva fatto richiesta di trattazione in forma orale "partecipata" del presente giudizio;
istanza che era stata accolta. Successivamente, in data 27 novembre 2025 l'indagato ha fatto pervenire dichiarazione con la quale, previa revoca del precedente difensore, aveva provveduto a nominare quale proprio difensore di fiducia l'avv.ssa RA AT, la quale ha, appunto, depositato in data 1 dicembre 2025 una memoria difensiva, senza, tuttavia, prendere parte al processo. Anche l'avv.ssa Corbo ha fatto pervenire una memoria, delegando, altresì, per la udienza odierna l'avv. Claudio Guzzo, il quale, pur presente, si è, tuttavia, limitato a prendere atto dell'avvenuta revoca del mandato conferito alla propria delegante. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è fondato e, pertanto lo stesso deve essere accolto. Deve essere, infatti, in primo luogo rilevato che, stante la tipologia di contestazione provvisoriamente elevata a carico del prevenuto, ad essa è applicabile, una volta ritenuta - come in questo caso - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la presunzione, semplice, di sussistenza, in forma attuale e concreta, delle esigenze cautelari e di adeguatezza, rispetto ad esse 3 della misura custodiale intramuraria (in tale senso, di recente: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 agosto 2025, n. 29237, rv 288309). Non sconosce il Collegio il criterio con il quale si è inteso temperare la rigidità della predetta presunzione, secondo il quale, il tempo trascorso dai fatti contestati, anche alla luce della modifica del testo codicistico intervenuta a seguito della entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, deve essere espressamente considerato dal giudice della cautela ove si tratti di un rilevante lasso di tempo privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare nel novero degli elementi da valutare "dai quali non risultano esigenze cautelari, cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Va, peraltro, ribadito che la prognosi in merito alla pericolosità dell'indagato non è parametrata solo in funzione della operatività della associazione sulla quale si indaga, né in funzione della più o meno ampia durata del cosiddetto "tempo silente" dovendo essa avere ad oggetto la possibilità che l'indagato commetta altri reati che siano espressione della medesima professionalità maturata in precedenza e della intensità del suo grado di inserimento nei circuiti criminali operanti nello stesso ambito delinquenziale frequentato dalla associazione in relazione alla appartenenza alla quale lo stesso risulta essere gravato dai pesanti indizi di colpevolezza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 aprile 2021, n. 16357, rv 281293; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 febbraio 2021, n. 3966, rv 280243). Si vuole con ciò intendere che il giudice della cautela deve svolgere una valutazione di carattere complessivo, che tenga sì conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati per cui si indaga, ma che, non essendo un siffatto elemento, laddove non macroscopicamente dilatato, di per sé idoneo a far ritenere superata la presunzione relativa dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prenda in esame anche gli altri elementi sintomatici della persistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie il Tribunale di Palermo ha, invece, preso sostanzialmente inconsiderazione, onde accogliere l'istanza di riesame presentata dalla difesa dello AT, esclusivamente il dato temporale costituita dalla distanza cronologica fra i fatti per cui si indaga e la adozione della misura, senza operare una più penetrante indagine in merito alla attualità delle esigenze cautelari. 4 Premesso, infatti, che la persistente attualità della reiteraziorutdi reati della stessa specie di quelli per cui vi sono le indagini non deve essere intesa come la imminente specifica opportunità di una ricaduta nel delitto, essendo, invece, fattore in tale senso adeguato anche il rilievo di elementi sintomatici apprezzabili in funzione delle modalità realizzative della condotta, della personalità dell'indagato, quale emergente anche dalla sua storia criminale, e del contesto socio ambientale nel quale sono maturate le condotte in questione, i quali, certamente, vanno esaminati con maggiore rigore quanto più è ampio il lasso temporale fra essi e l'adozione della misura (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 febbraio 2022, n. 9041, rv 282891), va dettOche nell'occasione il Tribunale siciliano ha trascurato di esaminare con l'opportuno approfondimento sia i dati allarmanti rivenienti dalla personalità dello AT, ifrf cui precedenti specifici lumeggiano il suo stabile inserimento nel circuito del traffico illecito degli stupefacenti fin dal 1990, sia la circostanza che l'ambito operativo della associazione nel cui seno era ben inserito l'indagato non solo si caratterizza per la sua collocazione ad un livello commerciale medio-alto, il che ne legittima la inferenziale stabilità, dato questo ultimo che è ulteriormente rafforzato dalla matrice familiare del sodalizio che ne giustifica la affermazione della tendenziale persistenza. A tale fattore va, ulteriormente, agganciato il dato obbiettivo che, la natura fiduciaria del ruolo svolto dallo AT nell'ambito associato, costituisce un sintomo, certamente suscettibile di approfondimento in sede cautelare, della particolare prossimità che per tale ragione è riscontrabile fra la posizione dell'indagato ed i vertici del sodalizio criminoso. La mancata adeguata valutazione dei predetti fattori rende gravemente claudicante la motivazione della ordinanza censurata in punto di superamento delle presunzioni dettate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., imponekdo, pertanto, l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione personale, della ordinanza impugnata.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025
nei confronti di: OTP8RE HI LO, nato a [...] il 17 93:=133 1964; avverso la ordinanza n. 948/2025 del Tribunale di Palermo del 9 giugno 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20505 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 16/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con ricorso del 4 agosto 2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza con la quale, in data 9 giugno 2025, il Tribunale di Palermo, operando in qualità di giudice del riesame cautelar9aveva accolto il ricorso proposto da AT LO avverso il provvedimento con il quale, il precedente 13 maggio 2025, il GI del Tribunale di Palermo aveva disposto a carico dello AT, implicato in una complessa indagine avente ad oggetto la sua partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti nonché taluni reati fine di tale associazione, la misura cautelare della custodia in carcere. In particolare il Giudice del riesame cautelare, pur ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e pur considerato che i reati a lui attribuiti rientravano fra quelli per i quali vi è la presunzione relativa di sussistenza della esigenza cautelare, dovendosi, altresì, presumere la sussistenza della esigenza di adeguatezza della misura custodiale intramuraria, ha, tuttavia, ritenuto che nella occasione siffatta presunzione dovesse essere superata dal fatto che non fosse emersa dagli atti la prova che lo AT avesse proseguito oltre l'agosto del 2021, data fino alla quale era stata contestata la adesione del predetto alla associazione a delinquere in questione, peraltro caratterizzata dalla base familiare, sviluppatasi attraverso la sua fattiva collaborazione con la compagine delittuosa, né giovando ai fini della attualità e concretezza delle esigenze cautelari il fatto che il predetto fosse soggetto gravato da recidiva qualificata, atteso che la stessa è riferita a condanne da lui subite in epoche assai risalenti nel tempo. Come detto il provvedimento in questione è stato impugnato dalla competente Procura della Repubblica che ha affidato le proprie lagnanze ad un unico motivo di doglianza con il quale ha censurato il provvedimento del Tribunale del riesame, sostenendo che lo stesso fosse stato adottato in violazione di legge ed in difetto di motivazione. In particolare l'Ufficio ricorrente ha contestato l'asserito superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale osservando che il Tribunale non avrebbe esaminato compiutamente la personalità dell'indagato, soggetto non solo compenetrato nella struttura dell'associazione di cui all'imputazione, ma anche punto di riferimento di un mercato dello stupefacente avente un più ampio respiro, 2 avendo verosimilmente legami con altre organizzazioni criminali operanti nel territorio di Palermo. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei precedenti specifici dello AT, denotanti l'inserimento nel circuito illecito del traffico degli stupefacenti sin dal 1990; aggiunge ancora che nell'ordinanza è stata esaminata esclusivamente l'assenza di attualità della associazione in relazione alla quale si indaga, omettendo di considerare che il pericolo di reiterazione delle condotte criminose può estrinsecarsi anche in condotte che, pur richiamando la stessa specie di quelle per le quali si indaga, si differenzino per struttura operativa da questa, così come non sono stati esaminati gli elementi di attualizzazione della esigenza cautelare invece evidenziati di GI nel provvedimento oggetto dell'ordinanza di riesame ora censurata. La difesa dell'indagato ha fatto pervenire una memoria con la quale si oppone all'accoglimento del ricorso. Va, peraltro, dato atto che in data 19 novembre 2025 l'allora difensore fiduciario dell'indagato, aveva fatto richiesta di trattazione in forma orale "partecipata" del presente giudizio;
istanza che era stata accolta. Successivamente, in data 27 novembre 2025 l'indagato ha fatto pervenire dichiarazione con la quale, previa revoca del precedente difensore, aveva provveduto a nominare quale proprio difensore di fiducia l'avv.ssa RA AT, la quale ha, appunto, depositato in data 1 dicembre 2025 una memoria difensiva, senza, tuttavia, prendere parte al processo. Anche l'avv.ssa Corbo ha fatto pervenire una memoria, delegando, altresì, per la udienza odierna l'avv. Claudio Guzzo, il quale, pur presente, si è, tuttavia, limitato a prendere atto dell'avvenuta revoca del mandato conferito alla propria delegante. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è fondato e, pertanto lo stesso deve essere accolto. Deve essere, infatti, in primo luogo rilevato che, stante la tipologia di contestazione provvisoriamente elevata a carico del prevenuto, ad essa è applicabile, una volta ritenuta - come in questo caso - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la presunzione, semplice, di sussistenza, in forma attuale e concreta, delle esigenze cautelari e di adeguatezza, rispetto ad esse 3 della misura custodiale intramuraria (in tale senso, di recente: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 agosto 2025, n. 29237, rv 288309). Non sconosce il Collegio il criterio con il quale si è inteso temperare la rigidità della predetta presunzione, secondo il quale, il tempo trascorso dai fatti contestati, anche alla luce della modifica del testo codicistico intervenuta a seguito della entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, deve essere espressamente considerato dal giudice della cautela ove si tratti di un rilevante lasso di tempo privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare nel novero degli elementi da valutare "dai quali non risultano esigenze cautelari, cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Va, peraltro, ribadito che la prognosi in merito alla pericolosità dell'indagato non è parametrata solo in funzione della operatività della associazione sulla quale si indaga, né in funzione della più o meno ampia durata del cosiddetto "tempo silente" dovendo essa avere ad oggetto la possibilità che l'indagato commetta altri reati che siano espressione della medesima professionalità maturata in precedenza e della intensità del suo grado di inserimento nei circuiti criminali operanti nello stesso ambito delinquenziale frequentato dalla associazione in relazione alla appartenenza alla quale lo stesso risulta essere gravato dai pesanti indizi di colpevolezza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 aprile 2021, n. 16357, rv 281293; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 febbraio 2021, n. 3966, rv 280243). Si vuole con ciò intendere che il giudice della cautela deve svolgere una valutazione di carattere complessivo, che tenga sì conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati per cui si indaga, ma che, non essendo un siffatto elemento, laddove non macroscopicamente dilatato, di per sé idoneo a far ritenere superata la presunzione relativa dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prenda in esame anche gli altri elementi sintomatici della persistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie il Tribunale di Palermo ha, invece, preso sostanzialmente inconsiderazione, onde accogliere l'istanza di riesame presentata dalla difesa dello AT, esclusivamente il dato temporale costituita dalla distanza cronologica fra i fatti per cui si indaga e la adozione della misura, senza operare una più penetrante indagine in merito alla attualità delle esigenze cautelari. 4 Premesso, infatti, che la persistente attualità della reiteraziorutdi reati della stessa specie di quelli per cui vi sono le indagini non deve essere intesa come la imminente specifica opportunità di una ricaduta nel delitto, essendo, invece, fattore in tale senso adeguato anche il rilievo di elementi sintomatici apprezzabili in funzione delle modalità realizzative della condotta, della personalità dell'indagato, quale emergente anche dalla sua storia criminale, e del contesto socio ambientale nel quale sono maturate le condotte in questione, i quali, certamente, vanno esaminati con maggiore rigore quanto più è ampio il lasso temporale fra essi e l'adozione della misura (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 febbraio 2022, n. 9041, rv 282891), va dettOche nell'occasione il Tribunale siciliano ha trascurato di esaminare con l'opportuno approfondimento sia i dati allarmanti rivenienti dalla personalità dello AT, ifrf cui precedenti specifici lumeggiano il suo stabile inserimento nel circuito del traffico illecito degli stupefacenti fin dal 1990, sia la circostanza che l'ambito operativo della associazione nel cui seno era ben inserito l'indagato non solo si caratterizza per la sua collocazione ad un livello commerciale medio-alto, il che ne legittima la inferenziale stabilità, dato questo ultimo che è ulteriormente rafforzato dalla matrice familiare del sodalizio che ne giustifica la affermazione della tendenziale persistenza. A tale fattore va, ulteriormente, agganciato il dato obbiettivo che, la natura fiduciaria del ruolo svolto dallo AT nell'ambito associato, costituisce un sintomo, certamente suscettibile di approfondimento in sede cautelare, della particolare prossimità che per tale ragione è riscontrabile fra la posizione dell'indagato ed i vertici del sodalizio criminoso. La mancata adeguata valutazione dei predetti fattori rende gravemente claudicante la motivazione della ordinanza censurata in punto di superamento delle presunzioni dettate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., imponekdo, pertanto, l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione personale, della ordinanza impugnata.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025