Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11784
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Sentenza 2 agosto 2003

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In virtù delle disposizioni contenute nell'art. 11, lett. c) e d) del d.P.R. 15.1.1972, n. 11, sostanzialmente confermate dal d.P.R. 24.7.1977,n.616, numerose funzioni in materia forestale (tra le quali il servizio antincendi boschivo) sono state trasferite alle Regioni, per cui gli uffici forestali e le strutture del servizio boschivo antincendi operanti nel territorio di ciascuna Regione sono parte integrante dell'amministrazione regionale, mentre il personale in loro dotazione è rimasto in carico al Corpo forestale dello Stato che da un lato ha il pieno potere di disporre del proprio personale, nel senso di individuare all'interno di esso i nominativi più idonei, scegliere a quali strutture interne possono essere distaccati, mettere a disposizione delle Regioni i nominativi prescelti ed eventualmente revocarne la destinazione presso le Regioni per comprovate esigenze, mentre, per altroverso, le Regioni hanno il potere di organizzare e distribuire i compiti tra tali dipendenti che prestano servizio nelle strutture amministrative regionali, e sono legati ad esse, e non allo Stato, da rapporto organico; ne consegue che, qualora il personale del corpo forestale dello Stato destinato al servizio di prevenzione antincendi presso una amministrazione regionale abbia assunto un soggetto con contratto a termine di diritto privato, a norma dell'art. 1 della legge n. 205 del 1962, il rapporto di lavoro si instaura tra il privato e l'amministrazione regionale, e non tra il privato e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11784
    Data del deposito : 2 agosto 2003

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