Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
In virtù delle disposizioni contenute nell'art. 11, lett. c) e d) del d.P.R. 15.1.1972, n. 11, sostanzialmente confermate dal d.P.R. 24.7.1977,n.616, numerose funzioni in materia forestale (tra le quali il servizio antincendi boschivo) sono state trasferite alle Regioni, per cui gli uffici forestali e le strutture del servizio boschivo antincendi operanti nel territorio di ciascuna Regione sono parte integrante dell'amministrazione regionale, mentre il personale in loro dotazione è rimasto in carico al Corpo forestale dello Stato che da un lato ha il pieno potere di disporre del proprio personale, nel senso di individuare all'interno di esso i nominativi più idonei, scegliere a quali strutture interne possono essere distaccati, mettere a disposizione delle Regioni i nominativi prescelti ed eventualmente revocarne la destinazione presso le Regioni per comprovate esigenze, mentre, per altroverso, le Regioni hanno il potere di organizzare e distribuire i compiti tra tali dipendenti che prestano servizio nelle strutture amministrative regionali, e sono legati ad esse, e non allo Stato, da rapporto organico; ne consegue che, qualora il personale del corpo forestale dello Stato destinato al servizio di prevenzione antincendi presso una amministrazione regionale abbia assunto un soggetto con contratto a termine di diritto privato, a norma dell'art. 1 della legge n. 205 del 1962, il rapporto di lavoro si instaura tra il privato e l'amministrazione regionale, e non tra il privato e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11784 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PE TO, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, n. 1, presso l'avv. Domenico Garofalo, che lo difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (già Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), in persona del Ministro in carica, legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo difende;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1503 in data 2 maggio 2000 (R.G. 614/99);
sentiti, nella pubblica udienza dell'12.3.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Pietro Abritti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce ha accolto l'appello del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (poi Ministero delle politiche agricole e forestali) e, in totale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da TO PE per il pagamento di somme rivendicate a titolo di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica attribuita. Il Tribunale ha ritenuto che fosse fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero perché l'amministrazione datrice di lavoro del PE doveva individuarsi nella Regione Puglia.
Il PE, riferisce il Tribunale, aveva lavorato in forza di contratti a tempo determinato quale sorvegliante forestale nell'ambito dei servizi antincendio boschivi di pertinenza della Regione, che li espletava dal 1990 avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, sulla base di disposizione di legge e di apposita convenzione. Pertanto, era stato assunto dal Corpo forestale dello Stato per conto e nell'interesse dell'amministrazione regionale e non di quella statale.
La cassazione della sentenza è domandata con ricorso per due motivi da TO PE, al quale resiste con controricorso il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, la Corte rileva che sul tema della sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione a controversia inerente a rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di pubblica amministrazione, e attinente a questioni sorte in periodo antecedente al 1^ luglio 1998 (art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001), si è formato il giudicato, poiché la giurisdizione ordinaria è stata esplicitamente affermata nella sentenza di primo grado e la statuizione non è stata appellata dall'amministrazione (Cass, sez, un, 16161/2002 e le altre numerose conformi).
2. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si sostiene che il Tribunale ha erroneamente imputato alla Regione il rapporto di lavoro sulla base di una convenzione esplicante effetti solo sul piano interno delle relazioni Regione - Ministero, ma non per i terzi, trascurando di considerare le risultanze del modello 101, nonché delle certificazioni provenienti dell'ufficio di collocamento e dal coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato.
3. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa motivazione per non avere il Tribunale preso in considerazione le prove documentali fornite dal lavoratore in ordine alla legittimazione del Ministero.
4. La Corte, esaminati unitariamente i motivi di ricorso concernenti una questione unica, li giudica infondati perché l'identificazione del soggetto datore di lavoro è stata operata dal Tribunale facendo corretta applicazione delle norme di diritto, restando di conseguenza irrilevanti le censure relative alla motivazione (vedi Cass., sez. un., 261/2003).
5. In virtù dell'art. 11, lett. c) e d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, tanto l'Ispettorato regionale delle foreste, quanto gli
Ispettorati dipartimentali e i relativi uffici, sono stati trasferiti dall'allora Ministero dell'agricoltura e foreste alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio avevano sede. Nell'operare tale trasferimento, mentre l'art. 4, lett. t) del menzionato D.P.R. conservava allo Stato la competenza in ordine al reclutamento, addestramento e inquadramento del Corpo forestale e alle relative scuole, l'art. 11, u.c., dello stesso decreto stabiliva che "il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto".
6. Pertanto, con le predette disposizioni si è provveduto ad istituire per gli uffici forestali periferici trasferiti alle regioni un peculiare, certamente atipico, doppio regime, riguardante, l'uno, le funzioni e gli uffici e, l'altro, il personale. Mentre, per quanto riguarda il primo profilo, risultano trasferite alle regioni tutte le strutture organizzative periferiche che, a norma del d.lgs. 12 marzo 1948, n. 804, facevano capo alla Direzione generale dell'economia forestale e montana del Ministero dell'agricoltura e foreste (ad eccezione delle stazioni forestali), al contrario, per quanto riguarda il personale addetto ai relativi uffici, si è stabilita la sua permanenza nel Corpo forestale dello Stato (ad eccezione del c.d.
personale civile dello stesso Corpo, trasferito alle regioni con gli uffici) e la sua conseguente sottoposizione - relativamente al reclutamento, all'addestramento e all'inquadramento - alle competenze dello Stato.
7. Come ha rimarcato la Corte costituzionale, le ragioni sottese alla scelta compiuta dal legislatore nel dare attuazione all'art. 117 Cost. (nel testo allora vigente) sul punto considerato, vanno probabilmente individuate in un riconoscimento della tradizione di unitarietà e di specifica competenza propria del Corpo forestale e comunque la peculiarità della disciplina non presenta profili di illegittimità costituzionale, trovando fondamento la permanenza allo Stato del personale del Corpo forestale nella molteplicità e nella natura delle funzioni conservate in materia allo stesso Stato (C.
cost. n. 142 del 1972). 8. È poi intervenuto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale, ha sostanzialmente confermato la disciplina preesistente. Tale decreto, infatti, ha ribadito negli stessi termini la separazione tra titolarità (regionale) degli uffici e delle funzioni e dipendenza (statale) del personale del Corpo forestale, con l'espresso rinvio all'art. 11, u.c., del d.P.R. n. 11 del 1972 operato dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. n. 616 del 1977. Le novità introdotte da quest'ultimo riguardano unicamente l'accresciuto carico delle funzioni devolute alle regioni in materia di polizia forestale, di difesa del suolo, di protezione dell'ambiente naturale e di lotta contro gli incendi.
9. In particolare, l'art. 69 d.P.R. 616/1977 ha trasferito alle regioni le funzioni di cui alla legge 10 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. Tale legge fissava alcuni strumenti di programmazione, definiva opere e mezzi per la prevenzione degl'incendi, individuava nel Corpo forestale dello Stato lo strumento attraverso cui il Ministero dell'agricoltura e foreste avrebbe costituito il servizio antincendio boschivo (cfr. art. 5); attività, quest'ultima, specificatamente menzionata come di competenza regionale dal citato art. 69 (restando riservata allo Stato l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego dei vigili del fuoco) e concernente una materia che, in virtù del richiamato contesto normativo, è stata integralmente trasferita alle regioni (vedasi ad esempio quanto disposto con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993, n. 428). 10. L'interpretazione della normativa richiamata porta a concludere che gli uffici forestali e le strutture del servizio boschivo antincendio operanti nel territorio della regione Puglia sono parti integranti dell'amministrazione regionale (cfr. C. cost. n. 772 del 1988 e n. 157 del 1995). Pertanto, l'art. 71, lett. g), del d.P.R. n. 616 del 1977, attraverso il richiamo dell'art. 11, u.c., del d.P.R. n. 11 del 1972, consente l'impiego del personale dipendente dal Corpo
forestale dello Stato da parte delle regioni proprio al fine del loro inserimento negli uffici e strutture regionali, ancorché - e si è già posta in evidenza l'assoluta peculiarità della regolamentazione - con vincoli al potere di disposizione delle regioni in ordine alla concreta utilizzazione del predetto personale, derivanti dall'imperativo del rispetto dell'unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento del Corpo. 11. Quindi, nel quadro normativo stabilito in materia dal d.P.R. n. 616 del 1977, la norma che, per l'esercizio delle funzioni trasferite, permette alle regioni di utilizzare i dipendenti del Corpo forestale dello Stato nel rispetto dell'unitarietà di struttura di quest'ultimo, comporta, da un lato, che gli uffici e le funzioni siano di pertinenza regionale., sicché rientra nei poteri della regione stabilire l'organizzazione e la distribuzione dei compiti fra i dipendenti che prestano servizio nelle varie strutture amministrative regionali;
dall'altro, riconosce al Corpo forestale, come ordine autonomo e indipendente dalle regioni, il pieno potere di disporre del proprio personale, nel senso di individuarne i nominativi più idonei, di scegliere da quali strutture interne possano essere distaccati, di mettere a disposizione delle regioni, nei limiti stabiliti dalla legge, i dipendenti prescelti ed, eventualmente, di revocarne la destinazione presso le regioni per comprovate esigenze.
12. È certo che un sistema così peculiare, come quello disposto in materia dal d.P.R. n. 616 del 1977, caratterizzato dalla separazione dei poteri di organizzazione degli uffici e delle funzioni da quelli di gestione del rapporto di lavoro del personale, non può adeguatamente funzionare senza efficaci strumenti di cooperazione tra regioni e Stato. A tal fine sono stipulate convenzioni, o intese, in ordine all'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato nell'amministrazione regionale (nella fattispecie, è stata stipulata la convenzione in data 3.5.1990, secondo l'accertamento del giudice del merito).
13. La conclusione che assume rilievo decisivo ai fini della decisione della controversia è, dunque, che il Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione Puglia, in base alla convenzione, "nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste" e di lotta agli incendi boschivi, in quanto preposto ad uffici e strutture regionali, agisce a tutti gli effetti nella veste di organo della Regione, alla quale imputa tutti gli atti rientranti nelle attribuzioni organiche, ancorché il rapporto di servizio del personale non intercorra con la regione ma con lo Stato e ciò vale a spiegare, siccome la Regione deve rispettare l'autonoma organizzativa del personale, l'uso della denominazione dell'organo, anche nei rapporti con i terzi, di Corpo forestale dello Stato.
14. È nella qualità di organo regionale che il competente personale del Corpo forestale ha assunto a termine il PE (per la prevenzione di incendi boschivi nel periodo estivo), con contratto di diritto privato a norma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1962, n. 205 (disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e dell'azienda di Stato per le foreste demaniali), legge che, non abrogata dall'art. 25 della legge delega 28 ottobre 1970 n. 775 (cfr. C. cost. n. 163 del 1985), deve ritenersi operativa anche dopo il trasferimento delle funzioni idraulico-forestali alla regione, in forza del principio di conservazione dell'ordinamento giuridico, fintanto che la regione medesima non abbia esercitato la potestà legislativa che le compete per la disciplina sostanziale delle funzioni trasferite.
15. Il Tribunale, pertanto, correttamente non si è occupato, in quanto non avrebbero potuto incidere sulla questione della legittimazione passiva, dei documenti che comprovavano che l'avviamento al lavoro era avvenuto nei confronti del Corpo forestale dello Stato, che aveva stipulato il contratto di lavoro. 16. La complessità del fenomeno giuridico, come ricostruito, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003