Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4372
CASS
Sentenza 27 marzo 2002

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In tema di distanze legali tra costruzioni, il primo comma, lettera c) dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nel testo introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui dispone che la distanza di ogni edificio da costruire, dagli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza del suo fronte, deve intendersi nel senso del divieto di creazione di intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi. A tal fine la distanza dal confine di un edificio che presenti sporgenze non meramente decorative e stabilmente incorporate nell'immobile (nella specie, una scala esterna in muratura composta da ventuno gradini) deve essere misurata tenendo conto delle sporgenze stesse.

Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872, 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni.

La distanza tra edifici frontistanti, ai sensi dell'art 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, va calcolata in funzione dell'altezza effettiva di quello da costruire, anche se questo è destinato a sorgere su un piano di campagna posto a una quota inferiore a quella originaria del suolo, che sia stata artificialmente diminuita, poiché altrimenti si darebbe luogo a distacchi inferiori a quelli minimi stabiliti dalla norma e quindi a intercapedini dannose.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4372
Data del deposito : 27 marzo 2002

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