Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 3
In tema di distanze legali tra costruzioni, il primo comma, lettera c) dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nel testo introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui dispone che la distanza di ogni edificio da costruire, dagli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza del suo fronte, deve intendersi nel senso del divieto di creazione di intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi. A tal fine la distanza dal confine di un edificio che presenti sporgenze non meramente decorative e stabilmente incorporate nell'immobile (nella specie, una scala esterna in muratura composta da ventuno gradini) deve essere misurata tenendo conto delle sporgenze stesse.
Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872, 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni.
La distanza tra edifici frontistanti, ai sensi dell'art 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, va calcolata in funzione dell'altezza effettiva di quello da costruire, anche se questo è destinato a sorgere su un piano di campagna posto a una quota inferiore a quella originaria del suolo, che sia stata artificialmente diminuita, poiché altrimenti si darebbe luogo a distacchi inferiori a quelli minimi stabiliti dalla norma e quindi a intercapedini dannose.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE GI, D'BR MA NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, che li difende unitamente all'avvocato LAMBIASE PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NC NE AR, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato CAPPELLO R., difesa dall'avvocato CAPPELLO ARMANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 486/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato LAMBIASE Pasquale, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con denuncia di nuova opera del 20 febbraio 1987 MA US RO, proprietaria di un edificio e del circostante terreno in località Scendone a Forio di Ischia, chiese al Pretore di Ischia di ordinare a EP LA e a NC D'AM TA la sospensione dei lavori di costruzione che avevano intrapreso in un confinante loro fondo in base a una concessione edilizia illegittima e in violazione delle distanze legali, nonché di condannarli alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni. L'istanza interdittale, cui si era opposta la sola D'AM TA, fu accolta con decreto del 21 febbraio 1987, poi però revocato con ordinanza del 12 maggio 1988. La causa, rimessa per competenza al Tribunale di Napoli, fu riassunta da EP LA e da NC D'AM TA con richiesta di rigetto delle domande proposte da MA US RO, la quale insistette invece per il loro accoglimento. All'esito dell'istruzione, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 29 settembre 1994 il Tribunale condannò i due convenuti all'arretramento del loro fabbricato fino alla distanza di m. 3,80 da quello dell'attrice e al risarcimento dei danni conseguenti all'accertata violazione del rapporto tra volume e superficie, liquidati nella misura di lire 83.406.250, oltre agli interessi con decorrenza dalla domanda. Impugnata da EP LA e da NC D'AM TA in via principale, nonché da MA US RO incidentalmente, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, che con sentenza del 3 marzo 1998 ha rigettato entrambi i gravami. Contro questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione EP LA e NC D'AM TA, in base a sette motivi, poi illustrati anche con memorie. MA US RO si è costituita con controricorso.
Con ordinanza del 4 dicembre 2000 questa Corte ha disposto che venisse richiesta al Sindaco di Forio di Ischia la trasmissione di copia dello strumento urbanistico eventualmente vigente in quel Comune alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Acquisito il documento, la causa è stata discussa all'udienza del 18 ottobre 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso EP LA e NC D'AM TA lamentano che la Corte di appello ha confermato la pronuncia di condanna all'arretramento del loro fabbricato fino a una distanza pari alla sua altezza, in applicazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, trascurando il fatto che tale disposizione è operante soltanto nei comuni privi di strumenti urbanistici, mentre quello di Forio di Ischia si era dotato fin dal 1926 di un regolamento edilizio, rimasto in vigore fino all'approvazione del nuovo piano regolatore del 1986, avvenuta dopo la costruzione dell'edificio in questione.
Di questa censura la resistente ha contestato pregiudizialmente l'ammissibilità, osservando che in sede di merito la circostanza non era stata non solo provata, ma neppure mai allegata dalle altre parti, come era loro onere. L'eccezione va disattesa, poiché si basa su un assunto che contrasta con il principio, costantemente enunciato da questa Corte (v., tra le altre, Cass. 3 febbraio 1998 n. 1047; 2 maggio 1997 n. 3820; 25 novembre 1996 n. 10450), secondo il quale "le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo di cui agli art. 872, 873 c. c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni".
Sebbene ammissibile, la doglianza in considerazione è però infondata.
Dall'esame della copia trasmessa dal Comune di Forio di Ischia a questa Corte, infatti, risulta che il regolamento edilizio del 1926 non contiene alcuna generale disciplina delle distanze tra costruzioni, poiché in proposito si limita a fissare (nell'art. 36^, richiamato dai ricorrenti) le dimensioni minime degli "spazi vuoti tra casa e casa ... a confine della pubblica strada". Non rientra, quindi, nel novero di quegli strumenti urbanistici alla cui inesistenza il citato art. 17 della legge n. 765 del 1967 condiziona la propria applicabilità, dato che "in tema di distanze legali, al fine di escludere l'applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 17 c.d. "legge ponte" del 6 agosto 1967 n. 765, è necessario che il regolamento edilizio provveda direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza dell'indicata norma suppletiva, la cui finalità è d'impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga senza rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio;
pertanto, qualora il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali, devono applicarsi quelle previste dall'art. 17 legge cit., non già la disciplina dell'art. 873 c.c." (v., tra le altre, Cass. s.u. 22 novembre 1994 n. 9871 e, da ultimo, Cass. 3 febbraio 1999 n. 886). Con il secondo motivo di ricorso EP LA e NC D'AM TA contestano l'esattezza del criterio adottato nella sentenza impugnata per il computo della distanza tra i due fabbricati in questione: secondo i ricorrenti non si sarebbe dovuto tenere conto, come invece si è fatto, della scala esterna di accesso ai piani superiori dello stabile di MA US RO, in quanto il già menzionato art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nell'imporre una distanza minima pari "all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire", esclude dalla sua previsione "appendici, pertinenze o manufatti in genere dell'edificio vero e proprio". La censura non è fondata.
Avendo accertato, in fatto, che la scala di cui si tratta, "per le sue obbiettive connotazioni e la sua specifica collocazione, costituisce un'articolata parete, rappresentata, appunto, dalle strutture portanti, dai muri che, lateralmente la delimitano, dai ventuno gradini che si protendono verso il confine", con "constatati e precisati aspetti di immobilità, di stabile collegamento con il suolo, di consistenza", correttamente la Corte di appello ha individuato nel profilo esterno di tale manufatto la linea da cui calcolare la distanza che doveva essere rispettata da parte dei vicini. Infatti "l'art. 41 quinquies il comma lett. c) l. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui dispone che la distanza di ogni edificio da costruire, dagli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza del suo fronte, da un lato, in quanto norma integrativa di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze legali nei rapporti di vicinato, va interpretata alla luce del principio generale di cui all'art. 873 c.c. dell'inammissibilità d'intercapedini di larghezza inferiore a tre metri e, dall'altro lato, per effetto del coordinamento con la disposizione relativa all'altezza degli edifici, formante con la parte in questione un unico periodo sotto la stessa lett. c), deve intendersi nel senso del divieto di creazione d'intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi;
ne consegue che, dovendo il termine "edificio" considerarsi sinonimo di "costruzione" per quanto attiene alla normativa di cui all'art. 873 c.c. e di altre norme speciali in materia perché ambedue sono suscettibili di determinare, con l'elevazione, intercapedini dannose, donde l'obbligo di distanziarle, è corretta l'applicazione della distanza prescritta dalla norma speciale, nei casi in cui si tratti di "costruzione" di muro di fabbrica, sia che esso faccia parte di un fabbricato vero e proprio, sia che non faccia materialmente parte di un edificio (nella specie, di contenimento di un terrapieno)" (Cass. 1 marzo 1995 n. 2342), sicché "la distanza dal confine di un edificio che presenti sporgenze non meramente decorative e stabilmente incorporate nell'immobile (nella specie, una scala esterna in muratura) deve essere misurata tenendo conto delle sporgenze stesse" (Cass. 26 maggio 1998 n. 5222) Con il terzo motivo di ricorso EP LA e NC D'AM TA, dopo aver contestato che il corrispondente loro motivo di appello fosse generico, come ritenuto dal giudice di secondo grado, sostengono che ingiustificatamente, nella sentenza impugnata, si è escluso che il loro fondo, prima della costruzione, fosse stato portato a un livello inferiore a quello originario ed erroneamente è stata computata, nel calcolo dell'altezza dell'edificio, anche quella dello "sbancamento".
La prima doglianza non ha ragione di essere, poiché la Corte di appello, pur avendo tacciato di genericità il vago richiamo di EP LA e NC D'AM TA a una loro consulenza tecnica di parte, ha esaminato (e respinto) nel merito il motivo di gravame relativo all'asserita diminuzione del "piano di campagna" iniziale.
Tale assunto, d'altra parte, è stato disatteso con adeguata motivazione, esauriente e logicamente coerente, essendosi constatato che esso "rinviene puntuale smentita nelle rilevazioni del consulente tecnico di ufficio" riportate nelle sue due relazioni e confortate "dal rilievo grafico allegato con il n. 2 alla prima delle cennate relazioni ... sottoscritto dai consulenti di parte senza alcuna riserva in ordine all'altezza stessa", nonché dai "rilievi fotografici che ritraggono, ancor oggi, il finitimo edificio US".
Ma comunque la tesi dei ricorrenti è erronea in diritto: la distanza tra edifici frontistanti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, va calcolata in funzione dell'altezza effettiva di quello da costruire, anche se questo è destinato a sorgere da un piano posto a una quota inferiore a quella originaria del suolo, che sia stata artificialmente diminuita mediante "sbancamenti", poiché altrimenti si darebbe luogo a distacchi inferiori a quelli minimi stabiliti dalla norma e quindi a intercapedini da considerare, per presunzione iuris et de iure, pregiudizievoli per le ragioni dell'igiene, della salubrità, dell'ordinato assetto urbanistico (cfr., sulla necessità di considerare, ai fini delle distanze, la reale altezza degli edifici dai rispettivi livelli di appoggio, anche nel caso in cui questi siano stati modificati, Cass. 21 dicembre 1992 n. 13529; ne' un diverso principio è desumibile da Cass. 17 ottobre 1992 n. 11435, invocata dai ricorrenti).
Con il quarto motivo di impugnazione EP LA e NC D'AM TA lamentano che la Corte di appello ha tenuto conto, nel calcolo sia della distanza da osservare rispetto all'altro fabbricato, sia del volume effettivamente realizzato, del portico del tutto aperto e privo di pareti, che invece "andava urbanisticamente e tecnicamente considerato una pertinenza" del loro edificio, sicché "si è negata puramente e semplicemente la realtà evidente", risultante dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica di parte.
Neppure questa censura può essere accolta.
Sono infatti insindacabili in questa sede, perché sorretti da congrua motivazione, gli apprezzamenti e le valutazioni, tipicamente di merito, che hanno condotto il giudice di secondo grado (sulla scorta delle risultanze delle "dirette constatazioni del consulente tecnico di ufficio" e dei "grafici, prospetti e sezioni allegate" all'elaborato peritale") a ritenere che "il LA e la D'UR TA non hanno affatto realizzato il porticato riportato nel grafico di progetto, bensì hanno eseguito un volume tompagnato per tutti i lati, con i soli vani di apertura esterna senza infisso, ossia un manufatto che inequivocabilmente costituisce costruzione". Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano che nella determinazione della distanza tra il loro fabbricato e quello di MA US RO si è tenuto conto della scala e di un portico del secondo edificio, che erano stati realizzati a loro volta in violazione delle distanze, nonché abusivamente senza possibilità di sanatoria e che pertanto non appartengono più all'originaria proprietaria, essendo destinati ad essere acquisiti dal Comune e demoliti, sicché consistono in "un manufatto amministrativamente illegittimo e, quindi, giuridicamente inesistente, ma anche fisicamente inesistente, perché dovrà essere abbattuto". La doglianza è infondata.
Quanto all'asserita inosservanza delle distanze, da parte della US RO, è sufficiente rilevare che l'argomentazione non può avere ingresso in questa sede a causa della sua novità, poiché non era stata fatta valere nell'atto di impugnazione contro la sentenza di primo grado.
In ordine poi alla mancanza di concessione edilizia, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che "tale profilo riveste significato unicamente nell'ambito pubblicistico, mentre nei rapporti tra privati le disposizioni da osservarsi nelle costruzioni ricevono tutela indipendentemente dall'esistenzà e dalla legittimità di un provvedimento amministrativo di autorizzazione". La decisione è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. s.u. 22 maggio 1998 n. 5143), secondo la quale "le norme di cui all'art. 872, 2^ comma, c.c. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile in subiecta materia, sono le uniche che consentono, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, ... la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, circostanze, queste, che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della p.a., e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli art. 873 seg. c.c. (o di quelle in esse richiamate)". Nè le norme in materia di distanze legali, così interpretate, possono reputarsi costituzionalmente illegittime, dato che "se l'ordinamento giuridico, pur prevedendo una serie di divieti e di altre reazioni negative per dissuadere dall'abusivismo edilizio e concedendo ai proprietari vicini di denunziare e impedire l'altrui illegalità, non toglie al frontista che ha costruito abusivamente il diritto di pretendere dal prevenuto il rispetto della distanza minima, ciò risulta ragionevole ... soprattutto per il rilievo specifico che le disposizioni sulle distanze fra costruzioni sono giustificate dal fatto di essere preordinate, non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una più ampia visione, anche al rispetto di una serie di esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio" (Corte cost. 18 aprile 1996 n. 120). Con il sesto motivo di ricorso EP LA e NC D'AM TA si dolgono di essere stati condannati, per la ritenuta violazione dell'indice di edificabilità, al risarcimento di un danno "spropositato", liquidato come se avesse carattere permanente, senza che si sia tenuto conto della contemporanea condanna all'arretramento pronunciata per l'inosservanza delle distanze e della conseguente diminuzione del volume, il quale avrebbe dovuto essere sottratto da quello residuo.
La censura non può essere accolta, a causa della sua novità. La questione, infatti, non ha formato oggetto di dibattito e di decisione nel giudizio a quo, in quanto gli appellanti principali, nell'adire il giudice di secondo grado, non l'avevano affatto sollevata.
Con il settimo motivo di ricorso, infine, si sostiene che il risarcimento avrebbe dovuto essere commisurato al valore non dell'edificio attuale di MA US RO, bensì di quello preesistente, che "in assenza di qualsiasi concessione edilizia" era stato trasformato da "vigneto con fabbricato in villa faraonica con dipendenze ecc.".
Anche questa censura va disattesa.
Alla luce dei principi enunciati dalle citate Corte cost. 18 aprile 1996 n. 120 e Cass. 22 maggio 1998 n. 5143, infatti, si deve ritenere che il carattere eventualmente abusivo di una costruzione (dal quale il LA e la D'AM TA avevano affermato, senza peraltro darne alcuna dimostrazione, essere connotato l'edificio della US RO) non priva il suo proprietario di ogni inerente diritto, ne' in particolare di quello di ottenere il risarcimento dei danni o (anche) la riduzione in pristino, secondo le previsioni dell'art. 972 cod. civ., in seguito all'inosservanza, da parte dei vicini, delle "regole da osservarsi nelle costruzioni", che siano dettate ai fini della "buona gestione del territorio", come la disposizione della legge della Regione Campania in tema di indice di edificabilità, di cui è stata accertata l'avvenuta violazione ad opera dei ricorrenti.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna di EP LA e di NC D'AM TA - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute da MA US RO, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 220.000 (Euro 113,62), oltre a lire 4.000.000 (Euro 2.065,83) per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2002