Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2011, n. 439
CASS
Sentenza 4 novembre 2011

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Massime1

Deve essere annullata per difetto di motivazione, la sentenza di condanna per il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione fondata esclusivamente sulla mera natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, in quanto l'anticipazione della tutela rispetto al verificarsi del danno in concreto presuppone, comunque, un rigoroso accertamento delle situazioni di fatto che danno causa all'esistenza del pericolo. (Nella specie si trattava di formaggi le cui modalità di detenzione prima della vendita all'ingrosso, asseritamente non rispettose dei parametri di sicurezza ed igiene alimentare, non avevano costituito oggetto di accertamento).

Commentario1

  • 1La ratio della “offensività della coltivazione” nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 luglio 2020

    Profili di Diritto Costituzionale Nell'ambito del Diritto Penale, la ratio della “concreta offensività” è essenziale, in tanto in quanto la sanzione detentiva e, per conseguenza, la rieducazione del condannato sono legittime soltanto se il reo ha cagionato un'offesa grave e concreta ad un bene giuridico tutelato dalla Carta fondamentale. A tal proposito, De Lia (2019) afferma che, nel comma 2 Art. 25 Cost., il fatto punibile commesso deve essere un “fatto offensivo commesso [rectius: consumato, ndr]”, giacché la repressione giuspenalistica non ha alcun senso senza che vi sia stata una lesione tangibile del diritto conculcato. Del pari, Bonomi (2021) precisa che “l'intervento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2011, n. 439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 439
Data del deposito : 4 novembre 2011

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