Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
Deve essere annullata per difetto di motivazione, la sentenza di condanna per il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione fondata esclusivamente sulla mera natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, in quanto l'anticipazione della tutela rispetto al verificarsi del danno in concreto presuppone, comunque, un rigoroso accertamento delle situazioni di fatto che danno causa all'esistenza del pericolo. (Nella specie si trattava di formaggi le cui modalità di detenzione prima della vendita all'ingrosso, asseritamente non rispettose dei parametri di sicurezza ed igiene alimentare, non avevano costituito oggetto di accertamento).
Commentario • 1
- 1. La ratio della “offensività della coltivazione” nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 luglio 2020
Profili di Diritto Costituzionale Nell'ambito del Diritto Penale, la ratio della “concreta offensività” è essenziale, in tanto in quanto la sanzione detentiva e, per conseguenza, la rieducazione del condannato sono legittime soltanto se il reo ha cagionato un'offesa grave e concreta ad un bene giuridico tutelato dalla Carta fondamentale. A tal proposito, De Lia (2019) afferma che, nel comma 2 Art. 25 Cost., il fatto punibile commesso deve essere un “fatto offensivo commesso [rectius: consumato, ndr]”, giacché la repressione giuspenalistica non ha alcun senso senza che vi sia stata una lesione tangibile del diritto conculcato. Del pari, Bonomi (2021) precisa che “l'intervento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2011, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 04/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2320
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 10289/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CL LI, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 7 Maggio 2010 dal TRIBUNALE Di Aosta, che lo ha condannato alla pena di 5.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) e art. 6, mentre lo ha assolto dal il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 103; Fatti accertati il 27 maggio 2008;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. CICCOTTI Simone in sostituzione dell'Avv. Sammaritani Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVA
Con sentenza emessa in data 7 Maggio 2010, il Tribunale di Aosta ha assolto il Sig. DU, quale responsabile legale del caseificio "CAV Snc", dal reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.103 e lo ha condannato alla pena di 5.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 81 cpv c.p., L. 30 aprile 1962, n. 283, art.5, lett. b) e art.
6. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, infatti, il Tribunale ha ritenuto che le modalità con cui i formaggi venivano custoditi prima di essere destinati alla vendita all'ingrosso non rispettassero i parametri di sicurezza e igiene alimentare che debbono essere garantiti, e ciò indipendentemente dal fatto che i prodotti avessero subito alterazioni organiche o chimiche. Attesa la non gravità dei fatti, il Tribunale ha ritenuto di applicare la sola pena dell'ammenda.
Avverso tale decisione il Sig. DU propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
1. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art. 5, lett. b), citato. Osserva il ricorrente che la natura di pericolo del reato impone una attenta valutazione dell'esistenza effettiva di una situazione di pericolo, senza la quale la condotta difetterebbe di ogni offensività e non potrebbe essere ricondotta alla fattispecie incriminatrice (Sezione Terza Penale, sentenza n. 46719 del 2009). In altri termini è compito del giudice "accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale pericolo"; a fronte di tali principi, nel caso in esame manca del tutto un accertamento puntuale e non si da conto delle conclusioni della consulenza di parte in tema di pericolo di alterazione del prodotto. Quanto poi ai pericoli legati alla tutela igienico- sanitaria, la stessa sentenza da atto che le porzioni di formaggio erano custodite sottovuoto in un locale interrato e non esclude che le stesse fossero destinate ad essere inviate in giornata ai destinatari, mentre non prende in alcun modo in considerazione le regole tecniche di conservazione dei formaggi che risultano pienamente compatibili con la situazione di fatto (umidità e temperatura) accertata dai verbalizzanti.
2. Mancata ammissione di prova decisiva e vizio di motivazione per avere il Tribunale accolto la richiesta difensiva di assumere le dichiarazioni di sei testimoni e del consulente tecnico di parte, ma poi limitato l'assunzione a solo tre testimoni e dichiarato non necessaria ulteriore istruttoria (verbale udienza 7 maggio 2010), con incomprensibile esclusione dell'integrazione probatoria costituita dal consulente, che nella sua relazione scritta aveva definito "ottimale" le modalità di conservazione utilizzate dalla ditta: già con valutazione ex ante tale prova risulta "decisiva" e ingiustamente esclusa, con conseguente vizio radicale della sentenza che non da conto in alcun modo delle ragioni per cui ha disatteso la versione difensiva.
OSSERVA
Si legge a pag. della sentenza che la violazione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) non richiede che il prodotto risulti effettivamente alterato nelle sue caratteristiche essenziali, ma è sufficiente perché si crei la situazione di pericolo sanzionata dalla norma che la condotta abbia omesso di "uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di comune esperienza, poiché, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non si esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi si un danno per la salute del consumatore, ben potendo assumere rilievo penale le sole modalità estrinseche di conservazione del prodotto". A tale principio, che si pone in linea con l'interpretazione giurisprudenziale, deve corrispondere, a parere della Corte, un accertamento rigoroso del mancato rispetto delle norme di legge o di comune esperienza che, solo, garantisce che la tutela anticipata dell'igiene degli alimenti e della salute dei consumatori non si trasformi in previsione priva di tipicità e insuscettibile di effettiva difesa da parete della persona indagata o imputata. Ritiene la Corte che nel caso in esame difetti una puntuale disamina degli aspetti ora ricordati. In primo luogo la motivazione della sentenza omette di indicare per quale ragione i tagli di forma di formaggio destinati alla vendita all'ingrosso, che risultavano sigillati e posti sotto vuoto, potessero essere suscettibili di subire contaminazione a seguito del passaggio di persone o di agenti esterni. In secondo luogo, con riferimento all'umidità e alla temperatura dell'ambiente la difesa ha prodotto il disciplinare di produzione del formaggio IN OP, da cui risulterebbe che la maturazione del prodotto deve avvenire in ambienti a elevata umidità ("almeno 90%) e temperatura compresa tra 5 e 12 centigradi;
a fronte di questi dati, la motivazione non indica alcun elemento da cui possa emergere la ragionevole certezza che i valori di umidità e di temperatura presenti nel locale ove il formaggio era depositato fossero diversi e tali da incidere sulla conservazione di un prodotto sotto vuoto, ne' affronta il tema della durata della permanenza dei prodotti stessi nei locali, essendo evidente la diversa incidenza sul piano logico che, rispetto al pericolo di alterazione, riveste una situazione di deposito dei formaggi per un arco di tempo considerevole rispetto a una situazione di deposito momentaneo in attesa che gli stessi vengano avviati al trasporto verso i destinatari.
Il difetto di motivazione su questi aspetti essenziali non può essere superato mediante il mero richiamo alla qualificazione del reato come ipotesi di reato di pericolo presunto, posto che l'anticipazione della tutela rispetto al verificarsi del danno in concreto presuppone comunque un rigoroso accertamento delle situazioni di fatto che danno causa all'esistenza del pericolo. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata, con rinvio ex art. 623 c.p.p. al Tribunale di Aosta per un nuovo giudizio che terrà conto, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., dei principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012