Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 12, comma terzo, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (che fa divieto agli operai di lavorare nel campo di azione dell'escavatore), oggi sostituito dall'art. 118, comma terzo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è configurabile solo durante il funzionamento dell'escavatore. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'escavatore non era in funzione, ha precisato che, nonostante la natura di reato di pericolo astratto, ai fini della sua configurabilità si impone un'interpretazione conforme al principio di offensività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2009, n. 46719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46719 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
46 7 1 9 / 09 M
n.1668 Sentenza UDIENZA PUBBLICA DEL 14/10/09
R.G. n. 15865/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill. mi Signori
-dott. Onorato Pieluigi Presidente
-dott. Cordova Agostino Consigliere
-dott. Gentile Mario Consigliere
-dott. Mulliri Guicla I. Consigliere
-dott. Gazzara Santi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PP AR, nato a [...] il [...], res. Te ivi in via Madonna del Campo, n. 51
Avverso la sentenza resa dal Gip presso il Tribunale di Roma in data 12/12/08
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore del ricorrente, avv. Susanna Carraro, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso osserva
Il Gip presso il Tribunale di Roma, con sentenza del 12/12/08, ha dichiarato PP AR responsabile del reato di cui agli artt. 12 e 77 sub a), d.P.R. 164/56, in quanto durante le operazioni di scavo, l'operaio De CC CA sostava all'interno della fossa, in prossimità del cucchiaio dell'escavatore.
Lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. La difesa dell'imputato ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di Appello di Roma, e trasmesso, conseguentemente a questa Corte, con i seguenti motivi:
-errata interpretazione dell'art. 12 d.P.R. 164/56 in punto di addebito di responsabilità all'imputato nel caso in cui, come nella specie, l'escavatore non era in funzione, bensì posto in stato di sicurezza e, dunque, impossibilitato a qualsiasi azione.
La norma in questione, infatti, va interpretata correttamente, per la tutela del lavoratore e non è concretizzabile il reato de quo nel caso in cui si riveli la insussistenza del pericolo, che può determinarsi dalla attività del mezzo, che con il cucchiaio interviene nella escavazione del terreno.
-la sentenza impugnata merita censura in punto di accertamento della penale responsabilità del prevenuto in merito al reato ascrittogli, in quanto la motivazione, posta a sostegno del decisum, appare inficiata dalla assoluta mancanza di analisi critica e di un adeguato iter logico argomentativo da cui potere inferire le ragioni che hanno giustificato la applicazione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si appalesa fondato in ordine alla contestata concretizzazione del reato di cui alla imputazione.
La violazione prevista e punita dall'art. 12, d.P.R. 164/56 è reato di pericolo e, più specificamente, di pericolo astratto.
Tuttavia, alla luce del principio costituzionale di offensività, anche tale categoria di reati deve essere interpretata alla luce del detto principio;
ne consegue che la norma va ricostruita così da limitarne l'ambito applicativo ai soli comportamenti concretamente pericolosi. La Corte Costituzionale ha avuto modo più volte di affermare che è dovere del giudice valutare la offensività in concreto delle condotte, in quanto sebbene la offensività deve ritenersi, di norma, implicita nella configurazione del fatto, ciò non esclude il verificarsi di una divergenza tra tipicità ed offesa a causa della necessaria astrattezza della norma medesima( Corte Cost. n. 333/91).
Anche in relazione ai reati di pericolo astratto la lettera della legge rappresenta il limite esterno imposto all'opera dell'interprete; entro questo limite, è il bene giuridico che rappresenta il criterio selettivo indispensabile per individuare i fatti vietati, determinando l'espunzione dal tipo legale della classe dei fatti che, per la loro oggettività, sono inidonei ad offendere, anche in soli termini di esposizione a pericolo, il bene tutelato.
In particolare, per campo di azione di un escavatore deve intendersi tutta la zona nella quale, in relazione alla conformazione del terreno, alle modalità di lavoro e ad ogni eventuale circostanza concretamente rilevante, si possa rilevare una situazione di pericolo (Cass. 26/4/68, n. 1526 ). Nel caso di specie, lo stesso giudice di merito ha avuto modo di accertare ed ha rilevato come dall'ispezione effettuata nel cantiere è emerso che un operaio lavorava nel raggio di azione dell'escavatore mentre lo stesso escavatore trovatasi in stato di messa in sicurezza, dunque impossibilitato a qualsiasi azione, prima che il predetto operaio scendesse nello scavo e durante la sosta di costui in loco.
In dipendenza dei detti elementi il decidente avrebbe dovuto rilevare la insussistenza della violazione di cui al capo di imputazione.
St Questo Collegio ritiene meritevole di accoglimento la impugnazione avanzata dalla difesa del PP e, per l'effetto, che la sentenza resa dal Tribunale di Roma va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 14/10/09.
Il consigliere estensore Il Presidente
Santi Gazzara) ( Pierluigi Onorato)
Pulling de: Jesperd
DEPOSITATA IN CANCELLERIA A DI M E
R lil 4 DIC. 2009
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott Eid Na