Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello quando riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Art. 135 - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentivehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27723 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 05/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 451
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 46085/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT RE, nato a [...] il [...];
contro la sentenza della Corte di Appello Napoli del 16/04/2012;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, RE EN fu condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed Euro 30.000 di multa per il reato (commesso in Napoli il 26 maggio 2010) di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis, per detenzione a fine di cessione e per cessione di dosi di cocaina ed eroina.
2. In parziale riforma della predetta sentenza, la Corte d'appello di Napoli, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate come equivalenti alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione e 40.000 Euro di multa (pena base sei anni di reclusione e 60.0000 di multa, ridotta per il rito).
3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, che deduce:
a) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione del divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, con riferimento alla pena pecuniaria, aumentata a 40.000 Euro dalla Corte d'appello;
b) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale con riferimenti al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice d'appello quando riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria, se - come nel caso in esame -, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. (Cass. Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, dep. 2010, Bertolini, Rv. 246137).
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, attesa la ricostruzione operata di giudici di merito con riferimento alle articolate modalità organizzative con cui si svolgeva l'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013