Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27723
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello quando riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.

Commentario1

  • 1Art. 135 - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27723
Data del deposito : 5 marzo 2013

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