Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Y S 6 8 9 C.C. 1 5 / N IO 4 . / N Z 6 2 - A A I . R B R R T . REPUBBLICA ITALIANA . S P I . L A L D G T 02 E A A 0 22 L U R . D E DEI POPOLO IT ANO E B B D I E A I R T T S A T N LA CORTE S PREMA DICASSAZIONE N 1 I E E 3 S R Oggetto 1 S I E E . A T SEZIONE TRIBUTARIA N Tributaria A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 6641/00 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 5433 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 21/09/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 68459 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFF REGISTRO CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 ricorrente 1809 -1-
contro
NG RI OS, TA AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. FEDERICI 2, presso lo studio ALESSANDRINI, difesi dall'avvocato AL TA, giusta procura in calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 294/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 03/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/09/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89 del 2001; udito per il resistente, l'Avvocato TA, che ha chiesto il rigetto e insiste nelle spese;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia si riferisce ad una richiesta, presentata all'Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia, dai contribuenti NG MA OS e TA LD, e relativa alle maggiori somme percepite in relazione ad una scrittura privata autenticata, in data 9.1.93, di acquisto di una porzione immobiliare. I contribuenti impugnavano il silenzio rifiuto dell'Ufficio. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il successivo ricorso dei contribuenti, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava con decisione del 19.11.99, nella quale argomentava che il contribuente aveva diritto alle agevolazioni previste dalla legge n.795 del 1993 qualora, come nel caso in esame, le avessero chieste entro un anno dalla data dell'atto.
2. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria allegando come motivo, quello della violazione di legge e dell'erroneità della motivazione, in quanto - a suo l'art. 1 del D.L. 16/93, convertito con legge 75/93, parere non avrebbe efficacia retroattiva. Inoltre non sarebbe applicabile l'art.7, comma 9, della legge n.448/98. 9 0 8 1 3. Con requisitoria scritta del 10 maggio 2001, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva che la Corte rigettasse il ricorso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato. Sottolineava che la posizione sostenuta nel ricorso era contraria alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, senza che l'Amministrazione ricorrente avesse dedotto motivi che potessero indurre ad un ripensamento della questione, e che, d'altra parte, le argomentazioni contenute nel controricorso (anche a volerlo considerare un ricorso incidentale) apparivano o assorbite, o inammissibili, perché non trattate nel giudizio di merito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria non è fondato, e non può trovare accoglimento. La fattispecie deve essere esaminata alla luce delle diverse disposizioni normative che si sono succedute in materia. Come è noto le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono state introdotte dalla legge 22 aprile 1982, n.168, e poi rinnovate, con alcune modifiche, dal decreto legge 7 febbraio 1985 n.12, convertito, con modificazioni, dalla L.5 aprile 1985, n. 118. 2. L'art. 1 della legge n.168/1982 prevede una serie di casi di riduzione delle aliquote delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso. In particolare il sesto comma stabilisce, tra l'altro, che il compratore debba dichiarare, a pena di decadenza, "di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, in cui svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma", e prosegue prevedendo, per il caso di dichiarazione mendace, il pagamento delle intere imposte, nonché di una soprattassa del 30%. L'art.2 del D.L. n. 12/1985 prevede, a sua volta, agevolazioni del medesimo tenore sostanziale, e specificamente una serie di casi di riduzione delle aliquote delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso. In particolare nel primo comma, collega il beneficio ad alcune condizioni, disponendo, tra l'altro, che "l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in cui svolge la propria attività prevalente, o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende" e che il compratore debba dichiarare, a pena di decadenza, "di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione”, e prosegue prevedendo anch'esso, per il caso di dichiarazione mendace, il pagamento delle intere imposte, nonché di una soprattassa del 30%.
3. Successivamente la materia è stata più volta rimaneggiata dal legislatore, in particolare, per quanto interessa in questa sede, con il decreto legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e con la legge 23 dicembre 1998, n.448. l'art. 1,Sempre per quanto può interessare ai fini di causa secondo comma, del D.L. n.16 del 1993 reintroduce il beneficio prima casa (limitato originariamente ad un periodo di tempo determinato) e prevede che chi acquista possa usufruire delle agevolazioni per la prima casa (qualora sussistano le altre condizioni di legge) anche se abbia fruito in precedenza di agevolazioni analoghe (espressamente elencate) come acquirente. Tra queste agevolazioni che non sono ostative ad una nuova fruizione delle agevolazione previste dalla norma del 1993 sono espressamente elencate sia quelle della legge n.168 del 1968 che quelle del D.L., n. 12 del 1985. Il terzo comma del medesimo articolo dispone, a sua volta, che l'acquirente abbia diritto alle agevolazioni anche per gli atti successivi al primo gennaio 1992, a condizione che non abbia avuto possibilità di chiedere le agevolazioni in precedenza, e presenti espressa domanda entro il termine di decadenza di un anno dall'atto. Infine l'art.7, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (misure di finanza pubblica) dispone espressamente che “ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazioni non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art.2 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12, convertito, con modificazioni, dalla L.5 aprile 1985, n.118, ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni dall'art. 1 delle L. 12 aprile 1982, n. 168.” 4. Il problema della possibilità per chi abbia già usufruito delle agevolazioni di cui alla legge n.168/1982 di avvalersi anche di quelle (simili, ma non sovrapponibili) stabilite dal decreto n.12 del 1985, appare dunque risolto in senso favorevole ai contribuenti dal secondo comma dell'art. 1 dello stesso D.L. n. 12/1985, che stabilisce che i benefici previsti per l'acquisto della per la prima casa possano essere goduti nuovamente - alle condizioni di legge - anche da chi ne abbia già fruito in precedenza, nonché dal nono comma dell'art. 7 della legge n.448 del 1998, che stabilisce espressamente che le agevolazioni concesse dalla decreto legge del 1985 competano ove ne ricorrano le condizioni anche quando l'acquirente - abbia già fruito dei benefici introdotti dalla legge del 1982. Va sottolineato che la normativa del 1993, pur entrata in vigore prima rispetto all'atto stipulato dai conugi TA e -come si è NG, è applicabile ugualmente in quanto detto il terzo comma della stesso decreto del 1993 estende i - benefici agli atti successivi al primo gennaio 1992, a condizione che gli interessati non abbiano avuto possibilità di chiedere le agevolazioni in precedenza, e presenti espressa domanda entro il termine di decadenza di un anno dall'atto. La sentenza impugnata afferma espressamente che questa condizione si era verificata, che il contribuente aveva operato secondo quanto prescritto dalla legge n.75/93, e, del resto, l'Amministrazione ricorrente non contesta in alcun modo questa circostanza. Non è contestato neppure che in linea di principio - astraendo cioè dal problema di una seconda fruizione dei benefici sussistessero gli estremi per godere del beneficio, che si trattasse dell'acquisto di una prima casa ai sensi di legge.
5. In queste condizioni il semplice fatto formale dell'avvenuta fruizione dei benefici della legge del 1982 non è ostativo - ove, naturalmente, sussistano gli altri presupposti sostanziali previsti dalla legge - al godimento delle agevolazioni stabilite dal decreto legge del 1985. L'insegnamento di questa Corte (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1999, n. 4840, Min. fin. c. Cerusico) spiega a questo proposito che "in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo all'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art.2 D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, (convertito nella l. 5 aprile 1985, n. 118) spettano anche a chi ha già goduto di quelli accordati dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168, per un precedente acquisto immobiliare. Tali agevolazioni, prorogate fino al 31 dicembre 1991, sono divenute permanenti per effetto dell'art.3, comma 2, l. 31 dicembre 1991 n. 415, che ne ha, però, escluso la cumulabilità, reintrodotta dall'art. 1 D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 (conv. con modificazioni nella 1. 24 marzo 1993 n. 75), nuovamente esclusa dall'art.3, comma 131, l. 28 dicembre 1995 n.549, ed infine nuovamente prevista dalla l. 23 dicembre 1998 n.448, il cui art.7, al comma 9, afferma espressamente la cumulabilità delle agevolazioni concesse dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 con quelle previste dall'art. 1 l. 22 aprile 1982 n. 168, precisando, nel comma successivo, che tale disposizione si applica anche "ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore...della legge", senza peraltro dar luogo a rimborso." ( nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 15 ottobre 1999, n.11634, Min. fin. c. 7 Misiti;
.sez. I, 29 aprile 1999, n.4309, Trovatelli e altro c. Min. fin.). Infatti, "per effetto della norma interpretativa di cui all'art. 7, comma 9, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 - applicabile, pertanto, anche ai giudizi pendenti - ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art.2 D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, conv. con modific. dalla l. 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso D.L., compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168.” (Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1999, n. 12540, Min. fin. c. Luccioni;
nello stesso senso sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11429, Min. Fin C. Sagramoni). L'unica pronunzia recente che vada in controtendenza e che escluda la possibilità che un soggetto che abbia già usufruito delle agevolazioni "prima casa" previste dalla legge 22 aprile 1982 n.168, possa nuovamente beneficiare delle agevolazioni di cui all'art.2 del decreto legge 7 febbraio 1985 n. 12 (Cass.civ., sez. I, 12 settembre 1998, n.9093, Min.fin. c. Maggio e altro) appare ormai superata dalle più approfondite considerazioni contenute nelle sentenze successive. 8 6. Concludendo, dunque, si deve ritenere che, ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso decreto, l'agevolazione prevista dal D.L. del 1985 competa anche agli acquirenti che abbiano già usufruito di quelle dell'art. 1 della L. 12 aprile 1982, n.168. Di conseguenza il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria deve essere respinto, e la sentenza della Commissione Regionale di Napoli confermata. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 21 settembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.Pasquale Reale) (dr. Stefano Monaci) IL CANCELLIERE C1. AR CA MA DEPOSITATO IN CANCELLISIA 15 FEB. E Oggi N JL CANCELLIERE C IO Z MA CAfuilt /1986 A R IST 5 6/4 . G N 2 E . R .R B A .P IA L D D L R EL E A T . A D B N T SI A E U T S SEN IB E 1 3 A R I I 1 A T R . E N T A M 9