Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 1
È illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'applicazione al pubblico ufficiale autore di delitti contro la P.A. della misura cautelare del divieto di dimorare ed accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento sono già preordinate le misure interdittive previste dagli art. 289 e 290 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a misura adottata per reati commessi dal dipendente di un'Asl all'interno dei locali di questa).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: concorre con il falso se la condotta non si esaurisce nel compimento dell'attoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, sussiste concorso materiale, e non assorbimento dell'abuso d'ufficio nel più grave reato di falso, qualora la condotta di abuso non si esaurisca nel compimento dell'atto falso, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui all' art. 323 c.p., costituendo una parte della più ampia condotta di abuso. Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 18/12/2019 , n. 3515 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/06/2019, il Tribunale di Palermo, parzialmente accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 11806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11806 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/02/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 332
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 49665/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
personalmente da:
MU CC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 31/10/2012 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'Indagato l'avv. Zancani Simone, in sostituzione dell'avv. Guido Simonetti, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello presentato dal P.M. ed in riforma del provvedimento del 11/10/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato una richiesta formulata dal rappresentante della pubblica accusa, disponeva l'applicazione della misura del divieto di dimora nel comune di San Donà di Piave nei confronti di CC MU in relazione ai reati di cui agli artt. 323, 314 e 56, 611 e art. 61 cod. pen., n. 2, per essersi procurato - quale medico ginecologo dipendente dell'Aus 10 Veneto Orientale, in servizio presso l'ospedale di San Donà di Piave, pur tenuto ad un rapporto di lavoro "esclusivo" potendo effettuar visite specialistiche solo in regime istituzionale - l'ingiusto profitto consistito nelle somme richieste e percepite da pazienti private, visitate privatamente nella struttura pubblica, le quali avrebbero dovuto pagare solo un ticket all'ente pubblico: ente che aveva perso, così, il relativo importo e che era stato danneggiato anche per effetto del consumo e del depauperamento dei macchinari, delle strutture e dei farmaci;
per essersi impossessato di undici confezioni di farmaci ad uso esclusivo ospedaliere); e per avere, nel giugno del 2012, con minacce consistite nel rappresentare non meglio precisate conseguenze collegate alla necessità di pagare multe rilevanti, tentato di indurre tre pazienti, che egli aveva visitato privatamente in quell'ospedale, a rendere false dichiarazioni, in ordine all'avvenuto pagamento di quelle somme di denaro, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria delegata. Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali avessero confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del MU con riferimento ai delitti ascrittigli;
e come, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, i dati a disposizione avessero provato l'esistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva, posto che il prevenuto aveva tenuto quelle condotte illecite per un lungo periodo e con un carattere di sistematicità, pure dimostrando, con le indicate minacce rivolte ad alcune pazienti, di voler proseguire nell'illecita attività, senza che rilevasse il fatto che, nel giugno del 2012, dopo una ennesima visita, non aveva chiesto alcuna somma di denaro alla paziente, in quanto episodio verificatosi appena pochi giorni dopo aver subito una perquisizione per iniziativa della polizia giudiziaria. Concludeva il Tribunale come tale bisogno di cautela ben potesse essere garantito con l'applicazione di una misura meno gravosa di quella degli arresti domiciliari richiesta dal P.M., quale quella del divieto di dimorare e di accedere nel comune ove aveva sede il nosocomio di cui era dipendente.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il MU, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Guido Simonetti, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Venezia erroneamente ritenuto di poter affermare la sussistenza del pericolo di commissione di altri reati della stessa specie di quelli oggetto di indagine, desumendo tale rischio esclusivamente dal presunto carattere sistematico delle condotte illecite e dal tentativo operato dall'indagato di interferire sulle investigazioni, senza tenere conto che le imputazioni riguarderebbero circa dodici pazienti sugli oltre seicento visitati nell'ultimo biennio e senza considerare il tempo trascorso dalla commissione dei fatti durante il quale il MU ha regolarmente continuato a svolgere la sua attività lavorativa presso l'ospedale di San Donà di Piave.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 275, 283 e 239 cod. proc. pen., per avere il Tribunale veneto disposto nei confronti dell'indagato l'applicazione della misura del divieto di dimora e di accesso nel comune ove ha sede il nosocomio di servizio, allo scopo, non consentito dalla legge, di non permettergli di svolgere in quella struttura la sua attività lavorativa, cioè di impedirgli l'esercizio di un'attività per la quale sarebbe stato più ragionevole l'eventuale applicazione di una misura interdittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pur nei limiti di seguito precisati.
2. Il primo motivo è inammissibile perché presentato per fare valer ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Ed infatti, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero erte si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Ed infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega il valore sintomatico degli indizi in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta di una misura adeguata alle medesime esigenze e proporzionata ai fatti. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e l'esistenza di bisogni di cautela a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de liberiate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come i giudici di merito abbiano dato puntuale contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare. Dati informativi dai quali, in termini esaurientemente congrui e logicamente ineccepibili, il Tribunale ha desunto la conferma della esistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva, posto che la condotta illecita posta in essere dal MU risultava essersi protratta per circa due anni (fino ad appena quattro mesi prima della decisione del Collegio), ed era stata realizzata con modalità espressione di sistematicità nella violazione delle disposizioni di legge che regolano la sua professione medicale. Nè sono ravvisabili incongruenze logiche, da un lato, nella valorizzazione dell'atteggiamento tenuto dall'indagato subito dopo aver appreso delle investigazioni svolte a suo carico, dato che il tentativo di indurre potenziali testimoni a dichiarare il falso agli inquirenti, è stato correttamente giudicato dal Tribunale come sintomatico di una non sopita propensione criminale più che come espressione di un rischio di inquinamento probatorio;
e, da altro lato, nel fatto che, nel giugno del 2012, il MU aveva visitato un'ennesima paziente senza chiedere alcuna somma non dovuta, in quanto i Giudici di merito hanno convincentemente spiegato che si trattava di un episodio accaduto pochi giorni dopo l'esecuzione della perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, sicché era ragionevole immaginare che l'indagato avesse volutamente inteso evitare di incrementare i motivi di sospetto nei suoi riguardi (v. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
3. Il secondo motivo del ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, allo scopo di salvaguardare l'esigenza di proporzione che deve esistere tra una misura cautelare personale e l'esigenza di cautela che si intende salvaguardare, la prescrizione relativa alla misura prevista dall'art. 283 cod. proc. pen. di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione deve considerarsi preordinata a vietare all'indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore. Ne consegue che, qualora si sia voluto fronteggiare esclusivamente il pericolo di recidiva, è illegittimo il provvedimento che applichi tale misura al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici, quali, nel caso di specie, le strutture dell'ausi dove l'indagato svolgeva la sua attività lavorativa pubblica di medico ginecologo, trattandosi di finalità al cui soddisfacimento sono preordinate le disposizioni dettate in materia di misure interdittive, previste dagli artt. 289 o 290 cod. proc. pen., che stabiliscono, rispettivamente, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ovvero il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali, astrattamente applicabili nella fattispecie, trattandosi di vicende delittuose addebitate ad un professionista, medico in servizio presso un ente pubblico (in senso conforme Sez. 6, n. 32402 del 16/07/2010, Orefice, Rv., 248323). L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al tribunale di Venezia che, nel nuovo esame, dovrà uniformarsi al principio di diritto innanzi enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013