Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
In sede di applicazione dell'indulto, avverso il provvedimento del giudice che abbia deciso irritualmente nelle forme dell'udienza camerale anziché "de plano", è data solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione, che va qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2007, n. 28045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28045 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/07/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 2813
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012012/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ IN, N. IL 09/06/1975;
avverso ORDINANZA del 02/03/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2 marzo 2007 la Corte d'Appello di Bologna, Sezione Seconda Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, determinava, nei confronti di PE CE, la pena inflitta in continuazione per i reati di sequestro di persona e di rapina, ai quali era applicabile l'indulto ex L. n. 241 del 2006, nella misura di un anno di reclusione e, per l'effetto, dichiarava estinta per indulto nella misura di un anno la pena inflitta a PE con la sentenza pronunziata il 9 luglio 2004 dalla Corte d'Appello di Bologna.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, PE che, anche mediante una memoria difensiva, lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
1. All'applicazione dell'amnistia e dell'indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 672 c.p.p., comma 1. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 c.p.p., (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric.
Magarotto, RV. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci, RV. 223126).
2. Nel caso in esame la situazione appare peculiare, poiché il giudice dell'esecuzione, anziché procedere de plano, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e ha deciso all'esito di tale udienza.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento alcune, più risalenti decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché de plano come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura adottata, pur se non rispettosa di quanto stabilito dall'art. 672 c.p.p., comma 1, e art.667 c.p.p., comma 4, realizza un'anticipata garanzia del contraddittorio, intraducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (sez. 1^, 23 dicembre 1996, n. 6387, RV. 206349; sez. 1^, 7 aprile 1995, n. 1146, RV. 201023). Al contrario, la giurisprudenza più recente ritiene che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (sez. 3^, 19 febbraio 2003, n. 8124, RV. 223464; sez. 3^, 7 luglio 1995, n. 1182, RV. 202599). Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, poiché il ricorrente è stato, comunque, privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione affinché provveda sulla opposizione proposta in base al combinato disposto di cui all'art. 672 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello
di Bologna per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 10 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007