Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
L'esame di persona imputata in un procedimento connesso non incontra alcun divieto nel fatto che la stessa sia già stata sentita come testimone e la testimonianza sia stata dichiarata inutilizzabile, pur se le nuove dichiarazioni siano state ottenute mediante la conferma di quelle precedentemente rese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/1998, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 24.11.98
1. Dott. AN Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " Fabio Mazza " N. 2613
3. " Gianfranco Tatozzi " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Federico " rel. N. 11279/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto ZI TT, n. a Lecce il 16/1/34 avverso la sentenza n. 941/97 della Corte di Appello di Lecce del 30/10/97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Federico
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per le parti civili l'Avv. Vittorio Vernaleone del Foro di Lecce, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore l'avv. Pasquale Corleti del Foro di Lecce, che ne ha chiesto l'accoglimento.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 10/11/96 il Pretore di Lecce Sez. distaccata di Galatina - affermava la penale responsabilità di EZ TT in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p. per avere, in qualità di medico che aveva avuto in cura MA AR AS, nonché il primario del reparto di pediatria dell'ospedale civile di Galatina, per negligenza - in quanto pur in presenza di una sintomatologia ben determinata, caratterizzata tra l'altro da vomito incoercibile, si asteneva nei quattro giorni successivi all'insorgere dei primi sintomi manifestati dal paziente dal disporre qualsivoglia indagine strumentale anche di semplice attuazione (rx addome e clisma opaco) che gli consentisse di addivenire alla formulazione di una sicura diagnosi e per imperizia consistita nell'errata, interpretazione della sintomatologia manifestata dal MA e nel conseguente estremo ritardo nella diagnosi di occlusione intestinale e da invaginazione da cui lo stesso era affetto - determinato nel piccolo paziente, a causa del protrarsi della patologia non trattata, l'instaurarsi, in concomitanza del grave e progressivo sequestro di liquidi da parte della massa intestinale, di uno stato di tossiemia e di squilibrio idroelettrolitico che cagionava, nonostante l'intervenuta resezione ed asportazione del tratto intestinale interessato dall'invaginazione, l'insorgere di ipertemia e convulsioni, con conseguente morte del piccolo paziente per "encefalopatia grave", avvenuta in Bari l'11/8/91, e concesse all'imputato le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi, sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, cui assegnava una provvisionale di lire ventimilioni ciascuna, oltre alla rifusione delle relative spese di costituzione e giudizio.
Il EZ proponeva appello avverso la sentenza predetta, chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai componenti l'equipe medico - chirurgica che il 19/5/91 aveva sottoposto ad intervento il piccolo MA (D'RI, RN, TA e CI ME), in quanto i medesimi erano stati esaminati quali testimoni in violazione degli artt. 197 co 1 lett. a) e 61 cpp, essendo stati in precedenza sottoposti ad indagini preliminari per lo stesso fatto. Nel merito, l'appellante invocava l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, quanto meno, perché non costituisce reato sul rilievo che non era ravvisabile colpa professionale per omessa o ritardata diagnosi atteso che, in ogni caso, il bambino era giunto all'intervento chirurgico in buone condizioni, non disidratato ne' compromesso in alcuna funzione, non essendo possibile ravvisare, per altro verso, nesso di causalità tra i presidi diagnostici e terapeutici o la loro eventuale omissione e la morte del medesimo.
L'appellante presentava, quindi, motivi nuovi con cui allegava e faceva proprio, da un canto, un parere medico legale del Prof. IO Fornari nel quale, si ipotizzava l'insorgenza nella fase post-operatoria di fatti direttamente ricollegabili sia all'intervento che alle procedure anestesiologiche, e chiedeva, dall'altro, la rinnovazione parziale del dibattimento mediante l'escussione di testi su circostanze riguardanti il decorso post - operatorio medesimo, emerse successivamente al giudizio di primo grado. La Corte di Appello di Lecce, accogliendo la istanza suddetta, e dichiarata l'inutilizzabilità delle testimonianze rese da D'RI, RN. TA e CI ME, disponeva l'esame degli stessi quali persone già sottoposte ad indagine ed ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'appellante e quella contraria delle parti civili.
Quindi, con sentenza del 30/10/97 la medesima Corte di Appello respingeva l'appello proposto dal EZ, confermando in toto la decisione di primo grado e disponendo altresì ex art 207 cpv. cpp la trasmissione di copia della sentenza medesima, unitamente a quella del verbale dell'udienza del 30/10/97, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in sede per le valutazioni del caso in riferimento alle deposizioni dei testi MÀ IO e IA ES.
Propone ora ricorso per cassazione il EZ avverso la sentenza di cui sopra, deducendo a sostegno del gravame due motivi di doglianza. Con il primo motivo l'imputato eccepisce la nullità della sentenza per inosservazione di norme processuali ex art. 606 lett. c) cpp in relazione agli artt. 197 comma 1 lett. a) e b), 61 e 191 cpp, avendo la Corte di Appello - a suo dire - erroneamente proceduto ad un nuovo esame ex art. 210 cpp di quelle persone che nel giudizio di primo grado erano state assunte quali testimoni in violazione degli artt.197 e 61 cpp e le cui dichiarazioni in tale sede sono state poi giustamente dichiarate inutilizzabili dalla stessa Corte territoriale con l'ordinanza del l7/10/97, ed avendo essa tenuto conto di tali nuove dichiarazioni ai fini della decisione impugnata malgrado la preclusione alla rinnovazione di mezzi di prova inutilizzabili. Con il secondo motivo, invece, si eccepisce la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 606 lett. e) e 546, comma 1 lett. e), anche in relazione all'art. 192 commi 3 e 4 cpp, in quanto la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese ex art. 210 cpp da i medici che avevano eseguito l'intervento chirurgico con le dovute cautele di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cpp, limitandosi ad affermare la loro piena attendibilità in maniera apodittica ed individuando quale riscontro esterno la reciproca conferma del loro contenuto e la coerenza con la documentazione clinica in atti, senza però specificazione dei dati di quest'ultima che conforterebbero le dichiarazioni stesse. Si sostiene altresì che la Corte di Appello, sul punto, avrebbe trascurato di valutare attentamente la circostanza relativa all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni in questione ed in particolare il fatto che detti medici fossero portatori di un interesse proprio, specifico ed opposto a quello dell'imputato, omettendo di dar credito alle testimonianze, addotte dalla difesa, che smentivano quelle deposizioni.
Sempre in tema di valutazione della prova, il ricorrente lamenta l'assoluta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove questa, pur ritenendo quantomeno dubbie le conclusioni della perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio, non ha avvertito la necessità di rinnovare la perizia, ma ha fondato le proprie conclusioni proprio sugli accertamenti tecnici scegliendo quelle parti della perizia e quelle osservazioni dei consulenti che potessero essere utili ai fini della ricostruzione degli accadimenti necessaria per la pronuncia della sentenza.
Si lamenta ancora che la Corte di Lecce avrebbe omesso di prendere in considerazione il problema relativo alla provenienza delle fotografie del pezzo operatorio in atti, finendo con il sottrarre immotivatamente un elemento di valutazione dal novero delle acquisizioni probatorie, senza peraltro consentire di approfondire la rilevanza che tale dato avrebbe potuto avere nella ricostruzione del decorso della malattia da parte dei periti e dei consulenti tecnici. Nel quadro di questo stesso secondo motivo di censura il ricorrente lamenta altresì che la sentenza si presenta assolutamente immotivata con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla individuazione degli elementi che hanno portato la Corte di Appello a stigmatizzare la condotta del medesimo evidenziandone il ritardo nella diagnosi. Ci si duole, in particolare, che la Corte leccese - nonostante che sul punto fosse stato dedotto uno specifico motivo d'appello - avrebbe omesso di verificare, con quella che si suole definire una prognosi postuma, il momento in cui la diagnosi sarebbe stata certamente possibile, onde stabilire se il ritardo potesse essere addebitato ad errore diagnostico e cioè a colpa del professionista. In altre parole, ad avviso del ricorrente, la Corte di Lecce sarebbe pervenuta all'affermazione della sua responsabilità prescindendo dalla definizione del quadro sintomatologico in presenza del quale egli si è trovato ad operare, omettendo di trattare l'argomento relativo alla difficoltà di corretta diagnosi tempestiva in presenza di un "diverticolo di Meckel". La conclusione in parola non potrebbe però considerarsi corretta perché derivata da un ragionamento viziato dall'erronea prospettiva (valutazione, cioè, del fatto ex post, ossia con il senno di poi) nel quale la condotta dell'imputato è stata soppesata.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, per quanto attiene al primo motivo di doglianza, deve rilevarsi che nessuna norma procedurale vieta che un soggetto, già sentito come testimone e la cui testimonianza sia stata dichiarata inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p., possa essere poi sentito a norma dell'art. 210 stesso codice.
Va anche rilevato che la Corte di Appello, disponendo il riesame di persone già sentite come testi nella loro veste di soggetti già indicati, non ha assolutamente fatto ricorso all'istituto della rinnovazione degli atti nulli ex art. 630 comma 5 c.p.p., ma ha semplicemente adottato lo strumento istruttorio che appariva, allo stato, compatibile con l'esigenza di acquisire le dichiarazioni di persone, a giudizio della Corte stessa, "a conoscenza di fatti sicuramente rilevanti ai fini del processo".
Quanto poi al fatto che queste nuove dichiarazioni siano state ottenute mediante la conferma di quelle precedentemente rese in violazione dell'art. 197 comma 1 lett. a) e b), cui hanno fatto seguito semplici precisazioni, esso non sta affatto a significare che vi sia stata "utilizzazioni" delle precedenti testimonianze, già dichiarate inutilizzabili dalla stessa Corte di Lecce, in quanto il concreto riferimento al contenuto di esse non può che essere riguardato come elemento attinente all'esecuzione della "tecnica" di assunzione degli interrogatori, e cioè come una modalità di tale assunzione, che deve ritenersi certamente discutibile nel caso di specie, ma che non presenta in concreto profili di illegittimità in riferimento a specifiche norme procedurali.
Deve, perciò, concludersi che il primo motivo di censura non si presenti provvisto di fondatezza.
Passando quindi all'esame dell'altro motivo di doglianza, che presenta - come si è dianzi visto - diversi profili di censura, vanno presi in primo luogo in considerazione le doglianze riguardanti la valutazione delle risultanze della prova.
Circa le dichiarazioni rese dai componenti dell'equipe medico - chirurgica che il 19/5/91 effettuò presso l'ospedale di Galatina l'intervento sul piccolo AS MA - D'RI AG, TA OL, RN AN e CI ME GI - la Corte di Appello, dopo aver premesso che tali dichiarazioni non presentano il valore probatorio della testimonianza, precisa però che le medesime "sono da ritenersi pienamente attendibili perché, oltre ad essere circostanziate, precise e logicamente coerenti, si suffragano reciprocamente e trovano decisiva conferma nella menzionata documentazione clinica in atti" (pag. 18 della sentenza impugnata), nonché nelle testimonianze sicuramente attendibili dei genitori e della nonna del bimbo (v. pag. 34 della sentenza medesima). Devesi, quindi escludere che la Corte di Lecce sia pervenuta ad affermare la piena attendibilità delle dichiarazioni in oggetto in maniera puramente apodittica, senza adozione delle necessarie cautele imposte dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.. Su questo punto, invece, è dato riscontrare l'esistenza di un valido apparato logico-argomentativo sui profili dell'attendibilità sia intrinseca (con riferimento agli elementi della circonstanzietà, precisione e logica coerenza interna, che connotano quelle dichiarazioni) che estrinseca (riscontro a vicenda tra le dichiarazioni medesime, concordanza di esse con le risultanze della documentazione clinica in atti e con le testimonianze dei familiari della vittima) dei medici esaminati ex art. 210 c.p.p.. La sentenza gravata non si presta a censure per quanto concerne la motivazione relativa alla valutazione delle testimonianze dei testi IA e MÀ, indotti dalla difesa, relativi alla circostanza dell'aspirazione di sangue coagulato e di muco dal sondino naso - gastrico che sarebbe stato applicato al bambino avendo la medesima correttamente emesso in evidenza come la circostanza in parola sia stata smentita non solo dalle dichiarazioni rese dal primario anestesista CI ME e dall'aiuto chirurgo TA, ma anche da quelle - certamente disinteressate - dei genitori e della nonna del piccolo (in particolare, la madre di quest'ultimo, PP NE, la quale ha riferito di essere stata sempre vicina al figlio durante l'intera fase postoperatoria fino al trasferimento a Bari, tenendogli la mano senza lasciarlo solo neppure un attimo, ha escluso nella maniera più assoluta che sia stata mai effettuata alcuna aspirazione, tanto meno di materiale ematico). Per quanto riguarda poi la lamentata illogicità della motivazione, nella parte in cui analizza "le risultanze degli accertamenti tecnici irripetibili" confrontandole con le "risultanze della perizia disposta con le forme dell'incidente probatorio" e con la "deposizione resa nel dibattimento dal consulente tecnico del P.M., Prof. Tommaso Fiore", si rileva che la sentenza non appare censurabile sul piano della adeguatezza motivazionale, in quanto la Corte di appello ha ampiamente motivato, con argomentazioni che si sottraggono a censura di illogicità, sulle ragioni per le quali ha ritenuto di svalutare il giudizio dei periti nominati durante le indagini preliminari mediante incidente probatorio, facendo riferimento al fatto che i medesimi hanno stranamente ed ingiustificatamente omesso di tenere conto della cartella anestesiologica (in cui risultava che il bambino al momento dell'intervento era in stato di shock al massimo grado, classe VII ASA, quella dei pazienti a maggior rischio), pur messa a disposizione dal GIP, ed hanno invece utilizzato due documenti fotografici, provenienti dall'imputato e non acquisiti agli atti in via ufficiale, e ha ritenuto altresì di dare particolare rilievo alle spiegazioni scientifiche fornite dal consulente tecnico Prof. Fiore ai numerosi quesiti postigli, da valutare particolarmente attendibili perché sostanzialmente non contestate dai difensori dell'imputato in sede di controesame.
Nessun vizio di motivazione può, dunque, ravvisarsi nella decisione della Corte leccese di non rinnovare la perizia, avendo essa congruamente motivato sulla sufficienza degli accertamenti tecnici acquisiti agli atti ai fini della decisione.
Circa la doglianza che la Corte di Appello avrebbe "omesso di prendere in considerazione il problema relativo alla provenienza delle fotografie del pezzo operatorio in atti", si rileva come essa sia manifestamente infondata, in quanto la sentenza gravata dedica alla questione la seconda metà di pag. 12 evidenziando come tali fotografie siano state messe a disposizione dei periti dal consulente di parte dell'imputato "nel corso delle operazioni peritali (come dagli stessi ammesso e riconosciuto anche dall'avv. Rampino), .... senza avvertire l'obbligo morale e giuridico di avvertire il GIP procedente di tale singolare acquisizione anche al fine di stabilire quale valore potesse essere annesso a siffatta documentazione priva di data e provenienza certe", e come tale acquisizione "extraprocedimentale", al pari dell'omessa valutazione della carta anestesiologica in atti, costituiscano circostanze che, quanto meno sul piano della correttezza della metodologia scientifica seguita, non possono non riverberarsi negativamente sull'attendibilità delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, infine, alla doglianza che la sentenza impugnata si presenterebbe "assolutamente immotivata con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla individuazione degli elementi che hanno portato la Corte di Appello a stigmatizzare la condotta del dott. EZ sottolineandone il ritardo nella diagnosi", si rileva che il denunciato vizio di carenza ed illogicità della motivazione, nella misura in cui non sarebbe stato adeguatamente ricostruito il quadro sintomatologico con la conseguente conclusione errata del ritardo diagnostico, deve considerarsi assolutamente insussistente, in quanto i giudici di appello, al contrario, hanno ricostruito minuziosamente le varie fasi e l'evoluzione delle condizioni del bambino (dedicando a tale ricostruzione l'intero paragrafo D del capitolo I della parte motiva della sentenza impugnata a pagg. 18 - 20), pervenendo proprio sulla base della stessa, e con un giudizio esclusivamente ex ante, alla conclusione circa la sussistenza della colpa professionale.
Ed invero, la Corte di Appello non si è limitata ad individuare genericamente nel ritardo tra l'insorgenza dei primi sintomi e l'esecuzione dell'intervento chirurgico la causa dell'evento mortale ma s'è puntigliosamente sforzata di verificare il preciso momento nel quale - senza soccorso della valutazione dei fatti ex post - la diagnosi di occlusione intestinale sarebbe stata certamente possibile.
La sentenza impugnata individua a tale momento nella giornata di sabato 18/5/91 allorquando dopo il ricovero ospedaliero, la presenza di iperpiressia e l'elevazione dei globuli bianchi emergenti dagli eseguiti esami di laboratori "costituivano altrettanti parametri d'allarme che avrebbero dovuto consigliare l'immediata esecuzione dell'esame radiografico", necessari ed indifferibile per il persistente vomito incoercibile.
Questa conclusione risulta supportata da un ampio e motivato apparato logico - argomentativo, per cui anche sotto questo profilo il secondo motivo di doglianza sollevato dal ricorrente deve reputarsi infondato.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese e competenze liquidate in complessive L. 3.000.000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese e competenze liquidate in complessive L.
3.000.000. Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999