Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2001, n. 7833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7833 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
0 8 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / 00 2 - R I 6 T 2 B R S . I . A R L . G L T P . E A U D R . REPUBBLICA ITALIANA B L B I E A A R D D T A T I NO LA DEL TOPO I TALIANO7 83 3 /0 1 I 1 S E 3 R N T 1 E E N S . T E I LA CORT N S A A E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente 7.18946/98 R.G.N. Dott. Michele Cantillo Dott. Enrico Papa Consigliere 18075 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Rep. 16/3/2001 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 16 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 62967 sul ricorso proposto da: N. Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrenteJ
contro
CC OV;
intimato avverso la sentenza n. 60/03/97, depositata il 17/10/1997 dalla Commissione Tibutaria Regionale della Puglia. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3 1 1 5 udienza del 16/3/2001 dal Relatore Cons. Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accogliment del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con ricorso diretto alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Bari, CC OV impugnava la cartella esattoriale con la quale gli era stata negata la detrazione per lavoro autonomo calcolata nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1984. La Commissione adita respingeva il ricorso ed il contribuente si rivolgeva al giudice superiore, che preso atto dell'intervenuto sgravio dell'intero carico iscritto a ruolo, dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, ricordando che l'art. 46 del Dlvo n.546/1992 vietava la condanna alle spese nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere. In considerazione di ciò e trattandosi di causa risolvibile ai sensi dell'art. 384 cpc, concludeva per la riforma della sentenza impugnata con eliminazione del capo relativo alle spese di lite. 2 L'intimato non svolgeva attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 16/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta dalla sentenza impugnata che la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su conforme richiesta dell'Ufficio, che aveva dato atto dell'avvenuto annullamento del ruolo a carico del CC. Tanto premesso, Osserva il Collegio che ai fini della decisione del caso in esame Occorre avere riguardo all'art. 46 del Dlvo n.546/1992, il quale stabilisce che le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverse disposizioni di legge (che qui non rilevano). Simile disposizione è stata più volte sospettata d'illegittimità, ma le relative questioni sono state dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale con ordd. 1998/00368, 1999/00077, 1999/00265 e 2000/00465. Tenuto conto di quanto sopra e considerato, perciò, che una volta dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, i giudici a quo non avrebbero dovuto disporre alcunchè per le spese 3 (C. Cass. 1999/05817), la sentenza impugnata dev'essere senz'altro cassata con eliminazione del capo relativo alla condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese sostenute dal CC. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese. Compensa le spese del presente giudizio. Roma, il 16/3/2001 parences Juell IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTEy IL CANCELLIERE C1 Innocenco Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 GIU 2001. Oggi IL CANCELLIERE C1 E N InnocenzoBatista O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / N S A 4 I I / - G 6 R 2 B E . . R A L R . T L P A . U A D D . B I B L E E R A T D T A T N I I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T I N A A M 4