CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7358 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Uditi i difensori del ricorrente, Avv. ANTONIO ALAIO e BR CARAFA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7358 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2016 la Corte di appello di Napoli confermava la confisca di alcuni beni immobili, acquistati nel 2008 e nel 2012 rispettivamente da ER De AR e EN De IM, adottata dal Tribunale di Napoli in ragione della contestuale condanna dei predetti per più fatti di usura, statuizione altrettanto confermata con la detta sentenza di appello. Interposto ricorso in cassazione, questa Corte, con sentenza del 14 giugno 2018, n. 38973, ferma la responsabilità dei due imputati per i reati agli stessi ascritti, annullava con rinvio quella di appello limitatamente alla sola confisca perchè la Corte del merito non aveva scrutinato la richiesta di integrazione probatoria sollevata dalla difesa in relazione alla acquisizione di determinati documenti né aveva prestato la dovuta attenzione, sempre nella medesima ottica, al rilievo da ascrivere al procedimento penale promosso in danno del De IM per evasione dell'Iva. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, confermava nuovamente la confisca resa ai danni della De AR e del De IM. Con sentenza n. 31557/22, la sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso di ER De AR ER e rigettava il ricorso di EN De IM avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale era stata confermata la confisca dei beni immobili ai danni degli stessi. 1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di EN De IM, lamentando che la Suprema Corte era incorsa nel medesimo errore di fatto in cui erano incorsi i giudici che la avevano preceduta, e cioè: per avere erroneamente ritenuto che il valore di mercato degli immobili acquistati da De IM (C 230.000,00 circa) coincidesse con il valore concreto e con il prezzo pattuito per la vendita (C 161.000,00); : per avere erroneamente ritenuto che De IM avesse pagato l'intero presso (C 230.000,00), quando invece aveva corrisposto soltanto C 55.000,00; per avere erroneamente ritenuto i redditi da lui prodotti pari ad C 99.000,00 (invece di C 11.461,00) nel 2010, C O invece di C 11.101,00 nel 2011, C O invece di C 3.670,00 nel 2012, come emergenti dagli estratti INPS prodotti in giudizio;
per non avere considerato anche i redditi prodotti da De IM AN negli anni sopra indicati;
per non avere considerato i redditi da lavoro al nero per gli anni 2011 e 2012, quantificati dalla Corte di appello in via deduttiva in C 103.000,00 per il solo 2012; per avere quindi ritenuto sussistente la sproporzione tra la capacità reddituale e il valore immobiliare basandosi su dati incompleti e comunque erroneamente riportati. Il difensore contesta inoltre la ritenuta "novità" e quindi non introducibilità del prezzo effettivamente sborsato da De IM per l'acquisto degli immobili del 2 2012, argomento presente fin dal primo grado di giudizio ed inutilmente esplicitato nell'atto di appello;
sul valore e sul prezzo pattuito e pagato per gli immobili confiscati vi era errore di fatto per omessa valutazione di prove decisive (contratto di compravendita del 28/2/2012 e la scrittura privata di restituzione degli assegni del 3/9/2012) Ulteriore errore di fatto -prosegue il difensore- consisteva nell'essersi la Suprema Corte spinta oltre le censure difensive, mettendo in discussione ciò che era stato accertato e dichiarato dalla Corte di appello in ottemperanza alla sentenza rescindente in punto di confisca, e cioè che dall'esame degli atti processuali sopravvenuti il ricorrente aveva incassato e non aveva versato, e quindi aveva guadagnato 103.000,00 euro nel 2012, senza contare il reddito da lavoro prestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 — 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.". Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso;
occorre premettere che l'indagine della Corte di appello in sede di giudizio di rinvio dalla sentenza n. 38973/2018 era ben delimitato: si legge infatti a pag.23 della predetta sentenza di questa Corte: "12.9 Sono fondate, invece, le censure sollevate con il sesto motivo e con i motivi aggiunti depositati dall'avv. Alaio relative alla confisca dei beni immobili intestati a De AR ER e De IM EN. Sul punto la sentenza impugnata è viziata da omessa motivazione poichè la Corte partenopea non si è pronunciata sulla richiesta difensiva di acquisizione, ex art. 603 cod. proc. pen. di un faldone blu contenente documenti sui lavori eseguiti dai De IM in diverse località nel territorio nazionale. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni in punto di confisca dei beni immobili intestati a De AR ER e De IM EN. In sede di rinvio la Corte d'appello dovrà valutare anche gli ulteriori elementi di conoscenza derivanti dai procedimenti a carico di De IM AN e De IM EN per evasione dell'IVA. Devono essere respinti nel resto i ricorsi di De AR ER e De IM EN" (pag.23) „ 3 Una volta accertato quindi che il tema da trattare era soltanto quello dei redditi "in nero" di De IM, e considerato che contro la sentenza n. 38973/2018 non è stato proposto ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen., tutti i motivi del ricorso straordinario oggi in esame diversi dal tema sopra evidenziato sono inammissibili, visto che la Corte di appello non doveva trattare (e quindi, tantomeno avrebbe dovuto occuparsene la Sesta Sezione di questa Corte nella sentenza oggetto del presente ricorso) del prezzo pattuito per la vendita degli immobili, di quanto effettivamente pagato, dei redditi prodotti negli anni dal ricorrente e dei redditi di suo padre, punti tutti sui quali si è già formato il giudicato. Sull'unico punto devoluto all'esame di questa Corte nella sentenza impugnata non si rileva alcun errore di fatto, avendo la Sesta Sezione rilevato che "sono state ritenute complessivamente non dirimenti le relative emergenze offerte dalla difesa e ricavate dall'azione penale autonomamente promossa in danno del De IM per evasione relativa all'IVA perché destinate ad offrire solo spunti prospettici e non concreti elementi valorizzabili in una ottica di puntuale quantificazione delle disponibilità in tal modo accumulate e poi veicolate in direzione degli acquisti effettuati nel 2012" (pag.7 e 8 della sentenza impugnata). Sulla circostanza dedotta, la sentenza impugnata ha risposto al punto, risolvendo così una questione di diritto su cui non è ammesso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.; le eccezioni secondo le quali la Sesta Sezione avrebbe comunque errato nel ritenere che una capacità reddituale non determinata non poteva essere sproporzionata rispetto all'acquisto immobiliare e che la Corte di appello avrebbe quantificato le somme evase con un non convincente ragionamento logico (pag.8 sentenza impugnata) costituiscono eccezioni di diritto, in quanto si censurano le argomentazioni contenute nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte e si chiede, in sostanza, un quarto giudizio di merito. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti 4 Il Consigliere estensore Il Presid,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/01/2023
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Uditi i difensori del ricorrente, Avv. ANTONIO ALAIO e BR CARAFA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7358 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2016 la Corte di appello di Napoli confermava la confisca di alcuni beni immobili, acquistati nel 2008 e nel 2012 rispettivamente da ER De AR e EN De IM, adottata dal Tribunale di Napoli in ragione della contestuale condanna dei predetti per più fatti di usura, statuizione altrettanto confermata con la detta sentenza di appello. Interposto ricorso in cassazione, questa Corte, con sentenza del 14 giugno 2018, n. 38973, ferma la responsabilità dei due imputati per i reati agli stessi ascritti, annullava con rinvio quella di appello limitatamente alla sola confisca perchè la Corte del merito non aveva scrutinato la richiesta di integrazione probatoria sollevata dalla difesa in relazione alla acquisizione di determinati documenti né aveva prestato la dovuta attenzione, sempre nella medesima ottica, al rilievo da ascrivere al procedimento penale promosso in danno del De IM per evasione dell'Iva. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, confermava nuovamente la confisca resa ai danni della De AR e del De IM. Con sentenza n. 31557/22, la sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso di ER De AR ER e rigettava il ricorso di EN De IM avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale era stata confermata la confisca dei beni immobili ai danni degli stessi. 1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di EN De IM, lamentando che la Suprema Corte era incorsa nel medesimo errore di fatto in cui erano incorsi i giudici che la avevano preceduta, e cioè: per avere erroneamente ritenuto che il valore di mercato degli immobili acquistati da De IM (C 230.000,00 circa) coincidesse con il valore concreto e con il prezzo pattuito per la vendita (C 161.000,00); : per avere erroneamente ritenuto che De IM avesse pagato l'intero presso (C 230.000,00), quando invece aveva corrisposto soltanto C 55.000,00; per avere erroneamente ritenuto i redditi da lui prodotti pari ad C 99.000,00 (invece di C 11.461,00) nel 2010, C O invece di C 11.101,00 nel 2011, C O invece di C 3.670,00 nel 2012, come emergenti dagli estratti INPS prodotti in giudizio;
per non avere considerato anche i redditi prodotti da De IM AN negli anni sopra indicati;
per non avere considerato i redditi da lavoro al nero per gli anni 2011 e 2012, quantificati dalla Corte di appello in via deduttiva in C 103.000,00 per il solo 2012; per avere quindi ritenuto sussistente la sproporzione tra la capacità reddituale e il valore immobiliare basandosi su dati incompleti e comunque erroneamente riportati. Il difensore contesta inoltre la ritenuta "novità" e quindi non introducibilità del prezzo effettivamente sborsato da De IM per l'acquisto degli immobili del 2 2012, argomento presente fin dal primo grado di giudizio ed inutilmente esplicitato nell'atto di appello;
sul valore e sul prezzo pattuito e pagato per gli immobili confiscati vi era errore di fatto per omessa valutazione di prove decisive (contratto di compravendita del 28/2/2012 e la scrittura privata di restituzione degli assegni del 3/9/2012) Ulteriore errore di fatto -prosegue il difensore- consisteva nell'essersi la Suprema Corte spinta oltre le censure difensive, mettendo in discussione ciò che era stato accertato e dichiarato dalla Corte di appello in ottemperanza alla sentenza rescindente in punto di confisca, e cioè che dall'esame degli atti processuali sopravvenuti il ricorrente aveva incassato e non aveva versato, e quindi aveva guadagnato 103.000,00 euro nel 2012, senza contare il reddito da lavoro prestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 — 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.". Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso;
occorre premettere che l'indagine della Corte di appello in sede di giudizio di rinvio dalla sentenza n. 38973/2018 era ben delimitato: si legge infatti a pag.23 della predetta sentenza di questa Corte: "12.9 Sono fondate, invece, le censure sollevate con il sesto motivo e con i motivi aggiunti depositati dall'avv. Alaio relative alla confisca dei beni immobili intestati a De AR ER e De IM EN. Sul punto la sentenza impugnata è viziata da omessa motivazione poichè la Corte partenopea non si è pronunciata sulla richiesta difensiva di acquisizione, ex art. 603 cod. proc. pen. di un faldone blu contenente documenti sui lavori eseguiti dai De IM in diverse località nel territorio nazionale. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni in punto di confisca dei beni immobili intestati a De AR ER e De IM EN. In sede di rinvio la Corte d'appello dovrà valutare anche gli ulteriori elementi di conoscenza derivanti dai procedimenti a carico di De IM AN e De IM EN per evasione dell'IVA. Devono essere respinti nel resto i ricorsi di De AR ER e De IM EN" (pag.23) „ 3 Una volta accertato quindi che il tema da trattare era soltanto quello dei redditi "in nero" di De IM, e considerato che contro la sentenza n. 38973/2018 non è stato proposto ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen., tutti i motivi del ricorso straordinario oggi in esame diversi dal tema sopra evidenziato sono inammissibili, visto che la Corte di appello non doveva trattare (e quindi, tantomeno avrebbe dovuto occuparsene la Sesta Sezione di questa Corte nella sentenza oggetto del presente ricorso) del prezzo pattuito per la vendita degli immobili, di quanto effettivamente pagato, dei redditi prodotti negli anni dal ricorrente e dei redditi di suo padre, punti tutti sui quali si è già formato il giudicato. Sull'unico punto devoluto all'esame di questa Corte nella sentenza impugnata non si rileva alcun errore di fatto, avendo la Sesta Sezione rilevato che "sono state ritenute complessivamente non dirimenti le relative emergenze offerte dalla difesa e ricavate dall'azione penale autonomamente promossa in danno del De IM per evasione relativa all'IVA perché destinate ad offrire solo spunti prospettici e non concreti elementi valorizzabili in una ottica di puntuale quantificazione delle disponibilità in tal modo accumulate e poi veicolate in direzione degli acquisti effettuati nel 2012" (pag.7 e 8 della sentenza impugnata). Sulla circostanza dedotta, la sentenza impugnata ha risposto al punto, risolvendo così una questione di diritto su cui non è ammesso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.; le eccezioni secondo le quali la Sesta Sezione avrebbe comunque errato nel ritenere che una capacità reddituale non determinata non poteva essere sproporzionata rispetto all'acquisto immobiliare e che la Corte di appello avrebbe quantificato le somme evase con un non convincente ragionamento logico (pag.8 sentenza impugnata) costituiscono eccezioni di diritto, in quanto si censurano le argomentazioni contenute nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte e si chiede, in sostanza, un quarto giudizio di merito. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti 4 Il Consigliere estensore Il Presid,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/01/2023