Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8099 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RFT A80 99 0 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4112/99 Presidente SAGGIODott. Antonio Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 18752 MERCURIO Consigliere Dott. Ettore Rep. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud. 27/03/01 LAMORGESE Cons. Rel. Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RS RA, elettivamente domiciliata in Roma, via Stazione di Monte Mario n. 9, presso l'avv. dall'avv. Alessandra Gullo, e rappresentata e difesa Giuseppe Magaraggia, giusta delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, 1962 elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Carlo De Angelis e Mario Poti, giusta delega in atti;
1 - resistente che ha depositato procura avversO la sentenza n. 38 del Tribunale di Brindisi depositata il 16 febbraio 1998 (R.G. n. 760/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Michele Di Lullo per delega avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questa Corte con pronuncia del 16 giugno 1994 annullava la sentenza del Tribunale di Lecce del 3 aprile 1992, confermativa della decisione in data 5 ottobre 1990, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da RA NI nei confronti dell'Inps, per ottenere la pensione d'invalidità. La NI provvedeva alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Brindisi, giudice di rinvio, che con sentenza depositata il 16 febbraio 1998 le riconosceva l'assegno d'invalidità con decorrenza dal 1° maggio 1992. Condividendo le 2 conclusioni della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, detto giudice riteneva che soltanto dall'aprile 1992 il quadro morboso della assicurata raggiungendo così la sogliasi era aggravato, invalidante. Avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi la NI ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente denuncia vizio di motivazione in uno con la violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (primo motivo) e con la violazione ed erronea applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 1 e 2 legge 12 giugno 1984 n. 222 (secondo motivo). Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la sussistenza dello stato invalidante, pur essendosi limitata a richiamare le valutazioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di rinvio, senza rapportare le patologie riscontrate, già presenti sin dal 1983, alla diminuzione della capacità di lavoro e 3 di guadagno alla data della domanda amministrativa, e per non avere accertato con precisione l'epoca dell'insorgenza dello stato invalidante. Sostiene che la sua obesità concorreva con l'ipertensione e con le varici, e che tale complesso morboso doveva essere valutato in relazione all'attività di bracciante agricola e alla specificità di tale occupazione. Le censure non possono essere accolte. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il Tribunale di Brindisi per determinare la decorrenza dello stato invalidante non ha soltanto richiamato il parere del consulente tecnico, nominato nel giudizio di rinvio, e rilevato che vi erano due precedenti indagini che avevano escluso la sussistenza di uno stato invalidante all'epoca Si deve invece della domanda amministrativa. evidenziare che la sentenza impugnata, riportate le patologie riscontrate alla NI obesità di - ipertensione arteriosa con media entità, compromissione cardiaca, extrasistole ventricolare (coppie), varici arto inferiore sinistro con stasi venosa, gonartrosi sinistra, spondiloartrosi cervicale e lombare con discreto deficit funzionale - ha condiviso il parere dell'ausiliare sull'epoca 4 dell'insorgenza dello stato invalidante, con argomentati rilievi. Ha infatti Osservato che l'ipertensione arteriosa era documentata, non già alla data della domanda amministrativa, ma dal dicembre 1985 e che sino al luglio 1991, secondo gli accertamenti eseguiti, non vi erano segni di sofferenza miocardica, e che l'extrasistole, da considerarsi invece segno di sofferenza miocardica in un soggetto obeso ed iperteso, era accertata dal luglio 1992. E nella valutazione effettuata la è fatta caricosentenza impugnata non solo si dell'analisi delle malattie accertate, ma ha tenuto conto anche del probabile aggravamento delle varici e della spondiloartrosi (v. pag. 4), con la conseguenza che è priva di fondamento la censura svolta sotto il profilo di un'accettazione acritica da parte del giudice del merito del parere dell'ausiliare. Né del resto il giudice del merito aveva il dovere di prendere in considerazione le critiche svolte dalla ricorrente con la mera contrapposizione di una diversa valutazione di taluni elementi emersi di fronte all'apprezzamento compiuto dal consulente di ufficio: ha infatti sottolineato la sentenza impugnata che, dopo 5 l'espletamento della rinnovata consulenza, la NI non aveva sollevato alcuna specifica censura in ordine alle risultanze dell'indagine, ma si era limitata a reiterare, nel corso della discussione della causa, la richiesta di riconoscimento del trattamento economico dalla data della domanda amministrativa. Si deve poi aggiungere che per consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte, sentenza 11 gennaio 2000, n. 225), nei giudizi in tema di invalidità pensionabili, allorché la valutazione compiuta dal giudice si basi sulle conclusioni del consulente di ufficio, dal medesimo giudice condivise, gli errori dell'ausiliare, che si ripercuotono sulla sentenza e sono denunciabili in sede di legittimità come vizio di motivazione della sentenza medesima, sono soltanto quelli derivanti da carenze о deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non le semplici difformità tra la valutazione del consulente sulla entità e la incidenza delle patologie riscontrate e quella ritenuta dalla parte, in quanto il controllo di legittimità devoluto alla Corte di cassazione non consente il riesame e una nuova autonoma valutazione del 6 merito del merito della causa, ma soltanto la verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello. Inconferente, infine, è la doglianza relativa all'omessa indagine della incidenza del quadro morboso della NI sulla sua capacità di guadagno, in quanto tale elemento non ha più rilievo dopo l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222, normativa applicabile nella specie in quanto la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata a decorrere dall'aprile 1992. Sebbene soccombente, la NI deve essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P. Q. M.
0 I 1 A D S . , S 3 T O 3 A R L T 5 A L , ' Corte rigetta il ricorso;
nulla per le La O . L A L B S N E E I P D D 3 S 7 I spese del presente giudizio di cassazione. A - T N 8 S G O O P A M D I Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001. I A . D O E R 7 T T N E Il Consigliere est. Il Presidente S Autours ha s you тояний пр Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE еее 15 GIU. 2001 7 MA ogg,