Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 33658
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Sentenza 20 aprile 2005

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In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, qualora l'imputato non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 169 cod. proc. pen., l'Autorità procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (art. 157, comma quinto, cod. proc. pen.); ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all'art. 169, comma primo, ultima parte, in quanto tale procedura presuppone che l'elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 33658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33658
    Data del deposito : 20 aprile 2005

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