Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, qualora l'imputato non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 169 cod. proc. pen., l'Autorità procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (art. 157, comma quinto, cod. proc. pen.); ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all'art. 169, comma primo, ultima parte, in quanto tale procedura presuppone che l'elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 33658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33658 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/04/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 898
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 036275/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IN AN N. IL 18/10/1955;
avverso SENTENZA del 23/03/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AP CA NI veniva condannato dal Tribunale di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, con sentenza emessa in data 19 febbraio 2003, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 40,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, per di delitti di falso in bolla di accompagnamento e di minaccia in danno di FU TI.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23 marzo 2004, dopo avere rigettato una eccezione di nullità della notifica dell'articolo 415 bis c.p.p. e degli atti conseguenti avanzata dall'imputato, assolveva il AP dalla violazione dell'articolo 485 c.p., confermava la condanna dello stesso per il delitto di cui all'articolo 612 c.p. e riduceva la pena inflitta in primo grado ad euro 30,00 di multa nonché la misura del risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione TO CA AP che deduceva la violazione degli articoli 169, 159 e 157 comma 5^ c.p.p..
Spiegava il ricorrente che il AP risiedeva all'estero e che la raccomandata spedita non era stata ritirata dal destinatario;
erroneamente gli atti erano stati notificati al difensore dell'imputato, senza che fossero state espletate nuove ricerche. Inoltre non era stato osservato quanto disposto dall'articolo 169 comma 1^ c.p.p. in relazione all'articolo 8 comma 2^ della legge 20 novembre 1982 n. 990 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n.
346/98. I motivi posti a sostegno del ricorso sono fondati.
In punto di fatto è accaduto che dagli atti del processo risultava che il AP era residente a Tolosa in Francia, cosicché l'Ufficio procedente provvedeva alla notifica dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. presso la residenza estera dell'imputato.
La raccomandata non veniva però ritirata dal destinatario e la Procura della Repubblica di Siena provvedeva a notificare tutti i successivi atti processuali mediante consegna al difensore. La procedura seguita dall'Autorità giudiziaria di Siena è errata. L'articolo 169 c.p.p. stabilisce che se risulta dagli atti che l'imputato risieda o dimori all'estero l'Autorità giudiziaria procedente invia raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p. con invito ad eleggere o dichiarare domicilio.
A seguito dell'invio della raccomandata possono verificarsi due diverse situazioni.
Può darsi, infatti, che il destinatario riceva regolarmente la raccomandata e che di ciò faccia fede la ricevuta di ritorno;
in tal caso, se nel termine di trenta giorni dalla ricezione l'imputato elegga o dichiari il domicilio, le notificazioni verranno eseguite nel domicilio indicato.
Se, invece, la elezione di domicilio sia insufficiente o non venga effettuata affatto le notificazioni degli atti processuali ai sensi dell'articolo 169 comma 1^ ultima parte verranno eseguite mediante consegna degli atti processuali al difensore.
Presupposto di tale procedura è, quindi, che l'imputato all'estero abbia ricevuto - entro trenta giorni dalla ricezione, precisa la norma citata, l'imputato può eleggere o dichiarare il domicilio - la raccomandata contenente le indicazioni previste dall'articolo 169 c.p.p.. Se, invece, la raccomandata non venga ricevuta dall'imputato, o comunque, non vi sia la prova di tale ricezione, non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 169 comma 1^ ultima parte, che presuppone, come si è detto, l'avvenuta ricezione della raccomandata, ma si deve fare riferimento alle disposizioni previste dagli articoli 157 e ss. c.p.p.. La mancata ricezione della raccomandata prevista dall'articolo 169 c.p.p. è, infatti, parificabile alla situazione prevista dall'articolo 157 comma 5^ c.p.p., quando, cioè, risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
Di conseguenza l'Autorità procedente, di fronte alla impossibilità di avvisare l'imputato all'estero ai sensi dell'articolo 169 c.p.p., deve disporre nuove ricerche dell'imputato nei luoghi indicati dall'articolo 159 dello stesso codice ai fini della declaratoria di irreperibilità dell'imputato.
La mancata osservanza di tale procedura comporta la nullità della notifica dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. e degli atti conseguenti, ivi compreso il decreto di citazione a giudizio di primo grado, l'ordinanza di contumacia, la sentenza di primo grado nonché quella del giudizio di secondo grado e della sentenza di appello. Trattasi di nullità assoluta ed insanabile dal momento che incide sui diritti di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato di cui all'articolo 178 c.p.p.. Nel caso di specie, come si è detto, non vi è prova che il AP abbia ricevuto all'estero la raccomandata ex articolo 169 c.p.p. e, quindi, l'Autorità procedente non avrebbe potuto notificare gli atti processuali seguenti mediante consegna al difensore, ma avrebbe dovuto disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'articolo 159 c.p.p. ai fini della eventuale declaratoria di irreperibilità.
Da ciò deriva la nullità della notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p. e, per quanto detto, di tutti gli atti conseguenti.
Le ragioni indicate impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nonché quella di primo grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005