Sentenza 18 aprile 2011
Massime • 1
L'indulto si applica anche a colui che, dopo essere stato consegnato a seguito di mandato di arresto europeo ad uno Stato estero ed ivi condannato, sia stato rinviato in Italia ai sensi dell'art. 19 lett. c) l. n. 69 del 2005 per ivi scontare la pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2011, n. 22848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22848 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/04/2011
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1463
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 32700/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) RO PA N. IL 31/10/1961 C/;
avverso l'ordinanza n. 236/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 giugno 2010, la Corte d'Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta dal Procuratore generale in sede avverso l'ordinanza del 18 maggio 2009, con la quale la Corte aveva applicato l'indulto, di cui alla L. n.241 del 2006, ad RO LA, in relazione alla condanna di anni due mesi sei di reclusione, a lei inflitta dal Tribunale di grande istanza di ZZ (Francia) con sentenza del 20 agosto 2008. 2. Secondo la Corte l'indulto era pienamente applicabile alle persone, come l'RO, condannate all'estero e trasferite in Italia per espiazione pena, come definitivamente stabilito dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 36527 del 10 luglio 2008; inoltre non era necessaria nella specie una sentenza di formale riconoscimento della decisione straniera, ne' era necessario l'assenso dello Stato di condanna, atteso che, una volta trasferito in Italia per l'espiazione della pena, il condannato doveva necessariamente essere assoggettato ad una disciplina normativa di riferimento, in applicazione dei principi generali contenuti nella convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983; infine nessuna disposizione della L. n.69 del 2005 sul mandato d'arresto europeo escludeva l'applicabilità
dell'indulto alle pene inflitte dalle autorità giudiziarie straniere.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, che ha eccepito violazione di legge e carenza di motivazione in quanto se la normativa sul mandato d'arresto europeo, di cui alla L. n. 69 del 2005, aveva conferito diretta ed immediata esecutività alle sentenze del giudice straniero, mancando qualsiasi atto giudiziario di recepimento nel nostro ordinamento della sentenza straniera di condanna, non sarebbe stato consentito all'autorità giudiziaria italiana di intervenire direttamente sulla decisione straniera e sulla pena inflitta da tale ultima autorità giudiziaria per un delitto commesso all'estero, in relazione al quale nessuna competenza era riconosciuta all'autorità giudiziaria italiana ed in ordine al quale nessuna competenza poteva essere rivendicata;
pertanto era da ritenere che le disposizioni della decisione quadro e della Legge Attuazione n. 69 del 2005 fossero molto più precise e complete di quelle della convenzione di Strasburgo, nella quale peraltro non era contenuta alcuna disposizione non prevista nelle disposizioni della decisione quadro e della Legge Attuazione n. 69 del 2005, sopra citata, nonché nelle norme sostanziali e processuali di esecuzione;
pertanto non era consentito fare riferimento alle norme della convenzione di Strasburgo;
e la normativa sul mandato d'arresto europeo consentiva all'autorità giudiziaria italiana solamente il rifiuto di consegnare l'imputato nei casi espressamente previsti, nei quali la pena non sarebbe stata eseguibile in Italia, ma non consentiva di intervenire in alcun modo su quella decisione;
non consentiva in particolare al giudice italiano di dichiarare non doversi procedere perché il fatto era stato commesso nell'esercizio del diritto, ovvero nell'adempimento di un dovere e neppure dichiarare che il reato fosse estinto per amnistia;
allo stesso modo doveva escludersi che la pena potesse dichiararsi estinta per effetto del condono;
in particolare l'art. 5 n. 2 della decisione quadro in esame prevedeva che la consegna del condannato fosse subordinata all'applicazione di misure di clemenza proprio dello Stato di emissione e quindi non alle misure di clemenza dello stato di esecuzione;
pertanto i provvedimenti di clemenza applicabili erano solo quelli propri dello Stato di condanna e non quelli dello Stato di esecuzione. Sarebbe stato infine irragionevole far dipendere dalla scelta dello stesso destinatario della sanzione l'eseguibilità della stessa, ovvero far discendere l'esecuzione della pena dalla cittadinanza o dalla residenza o dimora del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore generale di Milano è infondato.
2. Difformemente da quanto dal medesimo sostenuto, va invero ritenuto che anche in caso di esecuzione nello Stato italiano di una pena inflitta con sentenza di altro Stato membro dell'Unione europea, a seguito di consegna del condannato ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c), recante le disposizioni per conformare il diritto interno italiano alla decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio d'Europa, emessa il 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna da Stati membri, è applicabile a detta pena il condono concesso con la L. n. 241 del 2006. 3. Nella specie in esame si è appunto verificata l'ipotesi sopra descritta, in quanto l'autorità giudiziaria italiana ha emesso, in favore dell'autorità giudiziaria francese, un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'imputata RO LA, a condizione che quest'ultima, dopo essere stata ascoltata, venisse rinviata nello Stato membro di esecuzione, e cioè in Italia, per scontarvi la pena ovvero la misura di sicurezza privative della libertà personale, alla quale l'imputata fosse stata eventualmente condannata con sentenza pronunciata nei suoi confronti dello Stato membro di emissione e cioè, nel caso in esame, dalla Francia, la quale infatti ha condannato l'RO alla complessiva pena di mesi 30 di reclusione.
4. Si osserva invero che l'ipotesi di cui sopra è in sostanza da assimilare a quella prevista dall'art. 18, lett. r) della medesima legge, riferito all'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo venga negato appunto in quanto esso sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, qualora il destinatario sia cittadino italiano;
ed invero nella norma da ultimo citata è espressamente fatta salva l'ipotesi, appunto verificatasi nel caso in esame, che la Corte d'appello abbia disposto che la pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno italiano.
5. La giurisprudenza di legittimità, più volte occupatasi della fattispecie da ultimo esaminata, analoga, come sopra detto, alla fattispecie in esame, ha rilevato come la norma da ultimo citata nulla dice in ordine alle modalità di formazione del titolo esecutivo;
in ordine alla procedura ed alle modalità di determinazione della pena, nonché in ordine alla sua esecuzione, limitandosi a rinviare al "diritto interno".
La carenza di specificazione della legge d'attuazione anzidetta ha prodotto incertezze interpretative, le quali sono in larga parte scaturite appunto dalla diversa individuazione della base normativa, alla quale fare riferimento per via di integrazione analogica. Così secondo un primo orientamento si è ritenuto di dover far ricorso, in quanto compatibili, alle disposizioni della convenzione di Strasburgo, alla quale l'Italia ha prestato adesione, optando per la teoria della continuazione della pena;
secondo un diverso orientamento si è ritenuto di far riferimento all'applicazione in via analogica dei criteri fissati dall'art. 735 cod. proc. pen., il quale, al comma 2, parla di conversione della pena;
peraltro, pur se si aderisce a tale ultimo orientamento, rimane il dato certo che, in ogni caso, l'esecuzione deve essere regolata in conformità del diritto interno.
Pertanto, analogamente a quanto osservato da questa Corte di cassazione con la sentenza SS.UU. n. 36527 del 10 luglio 2008, facendo richiamo da un lato alle norme convenzionali ed a quelle della convenzione di Strasburgo del 21.3.1983, resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334 e, dall'altro facendo applicazione dell'art. 738 cod. proc. pen., va ritenuto che, qualunque sia l'opzione scelta, sia cioè che si ritenga che l'esecuzione della pena in Italia abbia luogo a titolo di continuazione, sia che si ritenga che la pena in Italia abbia luogo a titolo di conversione, il fatto che l'esecuzione della pena sia soggetta alla legge dello Stato di esecuzione comporta che la pena da eseguire sia suscettibile dei benefici e degli adattamenti previsti dalla legislazione di tale ultimo Stato, ivi compreso il condono parziale, espressione del potere sovrano di clemenza esercitabile sia in forma individuale che generalizzata e diretto alla sostanziale riduzione della pena da eseguire;
e la collocazione della disciplina generale dell'indulto nell'ambito del codice penale non fa perdere all'istituto del condono parziale la sua natura d'istituto che attiene non alla punibilità ma al rapporto giuridico punitivo, si che pertanto esso ben può incidere sul rapporto esecutivo. Fra i diritti fondamentali che lo Stato di esecuzione è tenuto ad assicurare vi è invero quello del rispetto del principio di uguaglianza, il quale impone che, nei confronti del cittadino condannato in uno Stato estero, ma la cui pena viene eseguita in Italia, venga assicurato un trattamento il più possibile conforme a quello che sarebbe applicabile in caso di condanna per lo stesso fatto pronunciata da un'autorità giudiziaria italiana (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 34367 del 15/07/2009 dep. 07/09/2009, imp. Cimolato, Rv. 244848).
6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale di Milano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011