Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2568
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di comunione ereditaria ed in ipotesi di domanda di divisione giudiziale dei beni, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio vanno esaminate nell'insieme dei rapporti reciproci dei condividenti e, quindi, come incidenti relativi all'unico, inscindibile, giudizio principale. Ne consegue che non possono ritenersi nuove, e perciò precluse, la domanda di simulazione dell'atto di vendita di un bene effettuato dal "de cuius" in favore di uno dei coeredi e la conseguente domanda di collazione del bene nella massa proposte successivamente nel corso del giudizio di primo grado, in quanto entrambe sono volte a far rientrare nell'asse ereditario il bene fittiziamente compravenduto. Se poi il bene sia stato venduto anche ad un terzo, questi deve far parte del giudizio nel quale si discute della simulazione della vendita conclusa anche da lui, non potendo il terzo essere pregiudicato, se non interviene, dalla sentenza resa tra i condividenti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2568
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

    Testo completo