Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica del precetto alla parte presso il procuratore costituito - eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 - non è equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., atteso che, valendo solo ai fini dell'esecuzione della sentenza, non soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15999 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Antonio Francesco - rel. consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZO LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CAMILLERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza in 1572/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 8 giugno 2000 - R.G.N. 267/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Francesco, Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Agrigento, sezione staccata di Ravanusa, del 21 gennaio 1998 ZO VA conveniva in giudizio l'Ente Poste Italiane per il riconoscimento del suo diritto al superiore inquadramento in Q2, per avere svolto le relative mansioni presso l'Agenzia di Campobello di Licata dal 1 agosto 1993 al 5 agosto 1995. L'Ente contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Agrigento, investito in grado di appello su ricorso dell'Ente Poste, con sentenza del 18/5 - 8 giugno 2000, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannava le Poste al pagamento di interessi e rivalutazione solo per la parte eventualmente eccedente gli interessi sul credito per differenze retributive. Precisava il giudice del riesame che "risulta pacifico e non contestato fra le parti che l'attuale appellato abbia svolto le mansioni di direttore dell'agenzia di Campobello di Licata rispettivamente per 57 e 143 giorni fra il novembre 1994 e l'agosto 1995"; ed altrettanto incontestato è l'intervallo fra i due periodi fra il 1§ ed il 10 febbraio 1995, quando alla predetta agenzia è stato assegnato, in qualità di direttore, NG CH. I due periodi dovevano essere considerati cumulativamente ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. e della disciplina collettiva in materia, in quanto nel caso di una pluralità di assegnazioni per brevi periodi, ma complessivamente maggiori del periodo richiesto per la maturazione del diritto alla promozione automatica, non era necessaria la dimostrazione di un intento fraudolento del datore di lavoro, ma bastava una "programmazione iniziale degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di un siffatto comportamento" per soddisfare esigenze organizzative "con carattere di regolarità e quindi con prevedibile periodicità".
Nella specie, sussisteva la prova dell'adibizione stabile, sistematica e regolare, dell'appellato alle mansioni di direttore all'agenzia in questione ed anche la prova (che pure non era necessaria) dell'intento delle Poste di interrompere il decorso del tempo per impedire la maturazione del diritto alla assegnazione definitiva alle mansioni superiori, con conseguente cumulo di tutti i periodi successivi al 26 novembre 1994: la durata complessiva di assegnazione a mansioni superiori;
il carattere di stabilità di tale assegnazione, dimostrata: a) dall'esercizio delle medesime mansioni anche in un periodo precedente al novembre '94 (che in quanto tale non era computabile ai fini specifici dell'art. 2103 c.c., ma era pur sempre indicativo del "carattere di stabilita' e di determinazione quasi definitiva da parte dell'ente"); b) dall'assegnazione del NG alla direzione della medesima agenzia per soli 10 giorni, al dichiarato (e comunque accertato) scopo di interrompere il periodo necessario per la maturazione del diritto. Peraltro, le assenze del lavoratore per ferie o malattia, pur non essendo computabili, non avevano effetto interruttivo, ma solo sospensivo dell'assegnazione alle mansioni superiori, con conseguente ricongiungimento dei vari periodi lavorativi.
L'interruzione del periodo di assegnazione del ZO alle mansioni non era giustificata dall'espletamento di una procedura concorsuale per la copertura dei posti di Q2, perché la stessa si era verificata in febbraio, mentre le procedure di accesso alle singole aree erano state definite fra le Poste con le OO.SS. in data 23 maggio 1995 e poi modificate con altro accordo del 26 ottobre 1995 e non potevano quindi giustificare il comportamento pregresso nei confronti del ZO, conclusosi nell'agosto 1995.
L'unica censura che doveva essere accolta riguardava il cumulo di rivalutazione ed interessi, escluso dalla giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 12523/98), con la conseguenza che la rivalutazione doveva essere riconosciuta solo per la quota che eccedeva gli interessi, sia per i dipendenti pubblici, che per quelli privati, sempre che si trattasse di crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994 (art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994). Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione Poste Italiane Spa, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste il ZO con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché tardivo e l'infondatezza nel merito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 190 del 1985, dell'art. 1363 c.c. in relazione agli artt. 50 e 51 CCNL del 26
novembre 1994, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce il ricorrente che fino alla data di stipulazione del CCNL (26 novembre 1994) è rimasta operativa la precedente disciplina pubblicistica ai sensi della L. n. 71 del 1994, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.,
nel periodo successivo il ricorrente non ha maturato il periodo di sei mesi previsto alla disciplina collettiva per la promozione in Q2:
la reggenza dell'agenzia di Campobello di Licata fino al febbraio 1995 ha avuto la durata complessiva di gg. 57, da cui però vanno detratti giorni 20 di congedo ordinario (ne rimangono quindi 37), nel periodo successivo, tenuto conto della sostituzione con il NG dal 1^ al 10 febbraio, i giorni di reggenza dell'ufficio sono 143, da cui però vanno detratti 31 giorni per congedo ordinario e festività soppresse (ne rimangono quindi 112), con la conseguenza che, sommando i due periodi, le mansioni di reggente sono state svolte in complesso per 149 giorni, inferiore al periodo minimo di 180 giorni necessario per la maturazione del diritto. In ogni caso l'assegnazione provvisoria del ZO è giustificata dalla necessità di provvedere alla gestione dell'agenzia nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti.
Il ricorso è ammissibile, ma infondato nel merito.
La Corte, in effetti, confermando un precedente indirizzo giurisprudenziale, ha di recente affermato il principio di diritto, secondo cui "ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 - deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame" (Cass. n. 5449 del 28 aprile 2000).
Il principio però non è applicabile al caso di specie, in quanto in data 29 giugno 1990 è stato notificato, non la sentenza, ma il precetto alla parte, presso il domicilio eletto;
la notifica quindi vale ai soli fini della esecuzione della sentenza;
questa notifica, infatti, non è idonea al raggiungimento dello scopo cui tende la disposizione di cui all'art. 285 c.p.c., che è quello di portare immediatamente a conoscenza dell'avvocato la sentenza, al fine di metterlo in condizioni di formulare tempestivamente il parere tecnico sulla convenienza ed opportunità della proposizione del gravame;
tale notifica quindi non è equiparabile alla notifica della sentenza al procuratore stesso ex artt. 170 e 285 c.p.c. e va perciò disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intimato.
Nel merito, va innanzi precisato che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (Cass. S.U. n. 13045 del 27 dicembre 1997). Nessuno di questi vizi viene espressamente denunciato dal ricorrente principale, che si limita a contestare i periodi di assegnazione alle mansioni superiori senza specificare in quali atti, ed in quale pagina, abbia proposto, in sede di merito, le specifiche contestazioni mosse in questa sede, dalla sentenza impugnata emerge che simile contestazione non sia stata mossa, in quanto "risulta pacifico e non contestato fra le parti che l'attuale appellato abbia svolto le mansioni di direttore dell'agenzia di Campobello di Licata per rispettivamente 57 e 143 giorni fra il novembre 1994 e l'agosto del 1995" con l'unica interruzione dal 1§ al 10 febbraio, effettuata "al solo scopo di interrompere il periodo necessario ai fini di cui all'art. 2103 c.c., così come esplicitamente dichiarato dal legale rappresentante dell'ente". Questa è stata la sola difesa delle Poste in sede di merito e la contestazione dei due periodi, con la detrazione di alcuni giorni di congedo e festività, viene - a quanto consta - mossa per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile.
Generica è poi la censura in ordine alla coesistenza delle procedure concorsuali per la copertura dei posti, che avrebbe giustificato l'assegnazione provvisoria del ZO alle mansioni superiori avendo il Tribunale precisato che dette procedure sono iniziate alla fine del 1995 e quindi non potevano giustificare il comportamento pregresso nei confronti del dipendente, conclusosi nell'agosto 1995. Questa motivazione non viene minimamente censurata e quindi il ricorso va rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00, oltre ad Euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003