CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40323 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori L'avvocato FELEPPA FRANCESCA ROMANA, in sostituzione dell'avv. RAGADALI in difesa di COMUNE DI COMO, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese. L'avvocato GATTI WALTER, in sostituzione dell'avv. SASSI in difesa di MO CA, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40323 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/05/2023 . RITENUTO IN FATT.0 1. L'odierno ricorrente CA MO, titolare di impresa individuale addetta alla rimozione dei veicoli in sosta vietata nel comune di Como, è stato oggetto di segnalazione da parte della polizia locale in relazione ad irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio. Ne sono seguite imputazioni con le quali gli è stato contestato di aver prestato abusivamente il servizio di rimozione in favore di privati e di aver illecitamente chiesto ai proprietari dei veicoli asportati il pagamento del compenso dovuto per il servizio, con alcuni addebiti relativi ad aree private ed altri, invece, relativi ad un'area pubblica e ad un'area privata contigua, abusivamente occupata dal privato OR ZI, coimputato nel frattempo dec:eduto. All'esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Como con sentenza in data 1/3/2021 ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 347 cod. pen. con riferimento agli episodi di rimozione su suolo pubblico cui al capi 1) e, con riferimento a rimozioni in un'area chiusa su ambo i lati da due erogatori di carburante, di cui al capo 4), ricompresa quindi nell'ambito di applicazione di cui all'art. 159 comma 2 lett. o) C.d.S. Il primo giudice ha escluso la buona fede del MO circa la sussistenza di una proprietà privata su un'area evidentemente pubblica sulla base delle giustificazioni fornite dal ricorrente ai proprietari dei veicoli rimossi e sul fatto che era giunto anche a chiedere a costoro la sottoscrizione di una liberatoria manoscritta al momento, con la quale si impegnavano a non coltivare vie legali. Inoltre, veniva valorizzata anche l'anomalia degli accordi negoziali con lo ZI, abusivo occupante di aree private e gestore "in nero" di attività che presentava diverse anomalie (pag. 1 sentenza appello). Il MO è stato, così, riconosciuto colpevole del delitto di estorsione in relazione ai casi in cui aveva usurpato prerogative latu sensu sanzionatorie, riconosciute in via esclusiva alla polizia locale, alle quali aveva fatto seguito la richiesta di una somma di denaro per restituire i veicoli rimossi. Nei casi in cui il MO aveva agito, invece, come operatore di diritto privato, i fatti di cui al capo 3) sono stati in massima parte (con eccezione di quelli ai danni delle pp.00. GH ed Hoxa) riqualificati ai sensi dell'art. 393 cod. pen. con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. 2. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13/6/2022, decidendo sull'appello proposto dal MO, ha solo parzialmente riformato la sentenza di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, anche con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati di usurpazione di funzioni pubbliche e di estorsione oggetto di condanna in primo grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il MO, affidandolo a due motivi di impugnazione: 3.1. Quanto alle imputazioni di cui ai capi n. 1) e 4) (art. 347 c.p.), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 347 cod. perì. e 47 cod. pen., per essersi esclusa la buona fede del ricorrente, anche perché esperto del settore, in relazione al delitto di esercizio arbitrario di funzioni pubbliche - laddove erano stati rimossi autoveicoli senza alcuna richiesta da parte della polizia locale, bensì su mera richiesta di privati --, desumendo altresì la 1 consapevolezza del MO di agire su aree pubbliche dalle modalità di riscossione delle somme richieste, con ingiusta ritenzione del veicolo interessato, circostanze che, di per sé, ad avviso del ricorrente non escluderebbero l'errore sul fatto, con conseguente erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen. , così come l'attribuzione all'imputato di un elevato livello di esperienza di per sé non escluderebbe una condotta viziata da mera negligenza, imprudenza o imperizia. 3.2. Con riferimento ai capi 2), 3) e 5), violazione degli artt. 2756-2761 cod. civ. e 629 cod. pen. per essersi fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di estorsione desumendo l'ingiustizia del delitto vantato dalle modalità ingiuste con le quali lo stesso è stato esercitato, tramite la ritenzione del veicolo, senza considerare che la rimozione del veicolo implica di per sé il dovere di custodia dello stesso in capo a chi vi ha provveduto, sicchè legittimamente il MO avrebbe esercitato una forma di autotutela possessoria con ritenzione del veicolo in relazione al quale si è costituito il deposito. Il MO ha pertanto chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. 4. Con requisitoria scritta recante la data del 17/4/2023 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa della parte civile Comune di Como, in persona del sindaco pro tempore, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi addotti a sostegno del ricorso sono infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Questa, peraltro, integrandosi a vicenda con la motivazione della pronuncia di primo grado, ha correttamente distinto la disciplina applicabile alle diverse ipotesi contestate al ricorrente, sulla base della diversa natura delle aree interessate. A fronte di imputazioni che hanno contestato al MO l'esercizio abusivo di un servizio di rimozione in favore di privati e l'aver illecitamente richiesto ai proprietari di veicoli asportati il pagamento del compenso per il servizio, correttamente le sentenze di merito hanno diversamente qualificato la condotta del MO in considerazione della natura dell'area su cui operava, potendosi configurare un'usurpazione della funzione pubblica di rimozione dei veicoli nei casi in cui questa veniva svolta su un' area pubblica o su una contigua area di R.F.I. abusivamente occupata dal coindagato OR ZI, nel frattempo deceduto. Ciò perché la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall'art. 159 d.lgs 30/4/1992 n. 285, può essere disposta solo dagli organi di polizia e la predetta norma richiama anche l'art. 158 comma 2 lett. o) relativa alla sosta, limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 mt. prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. 2 . 2. Tanto premesso, deve rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che le sentenze di merito hanno riconosciuto la piena consapevolezza e volontà del MO di esercitare la funzione pubblica sapendo di non essere autorizzato, nei luoghi dinanzi descritti, non solo e non tanto in virtù luce della sua esperienza nel settore, quanto soprattutto alla luce della pretesa sottoscrizione di dichiarazioni liberatorie, con rinuncia del proprietario del veicolo ad esercitare qualsiasi azione legale, o perfino di ammissione di aver rimosso una catena posta all'ingresso del parcheggio, ed hanno altresì valorizzato la richiesta di compensi variabili in base al grado di conoscenza con il proprietario o dal grado di opposizione di questo al momento della richiesta avanzatagli: senza incorrere in vizio logico alcuno le sentenze di merito hanno ritenuto tali convergenti elementi inequivocabilmente significativi di una piena consapevolezza, da parte del MO, di svolgere un'attività non autorizzata. 3. Del tutto privo di fondamento è, poi, anche il secondo motivo di ricorso, avendo correttamente escluso i giudici di merito la sussistenza di un diritto di ritenzione dei veicoli rimossi, da parte del ricorrente, ed anche l'erronea applicazione del legittimo esercizio civilistico dell'autotutela possessoria, alla luce della consapevole insussistenza di qualsivoglia titolo per la rimozione dei veicoli, e conseguentemente per esigere alcunché: come meglio spiegato nella sentenza del Tribunale di Como, il MO è stato ritenuto perseguire il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia, perché sapeva di non aver titolo per la rimozione dei veicoli e, conseguentemente, per avanzare pretese di compenso. 4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Como - in persona del sindaco pro tempore - che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside n
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori L'avvocato FELEPPA FRANCESCA ROMANA, in sostituzione dell'avv. RAGADALI in difesa di COMUNE DI COMO, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese. L'avvocato GATTI WALTER, in sostituzione dell'avv. SASSI in difesa di MO CA, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40323 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/05/2023 . RITENUTO IN FATT.0 1. L'odierno ricorrente CA MO, titolare di impresa individuale addetta alla rimozione dei veicoli in sosta vietata nel comune di Como, è stato oggetto di segnalazione da parte della polizia locale in relazione ad irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio. Ne sono seguite imputazioni con le quali gli è stato contestato di aver prestato abusivamente il servizio di rimozione in favore di privati e di aver illecitamente chiesto ai proprietari dei veicoli asportati il pagamento del compenso dovuto per il servizio, con alcuni addebiti relativi ad aree private ed altri, invece, relativi ad un'area pubblica e ad un'area privata contigua, abusivamente occupata dal privato OR ZI, coimputato nel frattempo dec:eduto. All'esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Como con sentenza in data 1/3/2021 ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 347 cod. pen. con riferimento agli episodi di rimozione su suolo pubblico cui al capi 1) e, con riferimento a rimozioni in un'area chiusa su ambo i lati da due erogatori di carburante, di cui al capo 4), ricompresa quindi nell'ambito di applicazione di cui all'art. 159 comma 2 lett. o) C.d.S. Il primo giudice ha escluso la buona fede del MO circa la sussistenza di una proprietà privata su un'area evidentemente pubblica sulla base delle giustificazioni fornite dal ricorrente ai proprietari dei veicoli rimossi e sul fatto che era giunto anche a chiedere a costoro la sottoscrizione di una liberatoria manoscritta al momento, con la quale si impegnavano a non coltivare vie legali. Inoltre, veniva valorizzata anche l'anomalia degli accordi negoziali con lo ZI, abusivo occupante di aree private e gestore "in nero" di attività che presentava diverse anomalie (pag. 1 sentenza appello). Il MO è stato, così, riconosciuto colpevole del delitto di estorsione in relazione ai casi in cui aveva usurpato prerogative latu sensu sanzionatorie, riconosciute in via esclusiva alla polizia locale, alle quali aveva fatto seguito la richiesta di una somma di denaro per restituire i veicoli rimossi. Nei casi in cui il MO aveva agito, invece, come operatore di diritto privato, i fatti di cui al capo 3) sono stati in massima parte (con eccezione di quelli ai danni delle pp.00. GH ed Hoxa) riqualificati ai sensi dell'art. 393 cod. pen. con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. 2. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13/6/2022, decidendo sull'appello proposto dal MO, ha solo parzialmente riformato la sentenza di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, anche con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati di usurpazione di funzioni pubbliche e di estorsione oggetto di condanna in primo grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il MO, affidandolo a due motivi di impugnazione: 3.1. Quanto alle imputazioni di cui ai capi n. 1) e 4) (art. 347 c.p.), violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 347 cod. perì. e 47 cod. pen., per essersi esclusa la buona fede del ricorrente, anche perché esperto del settore, in relazione al delitto di esercizio arbitrario di funzioni pubbliche - laddove erano stati rimossi autoveicoli senza alcuna richiesta da parte della polizia locale, bensì su mera richiesta di privati --, desumendo altresì la 1 consapevolezza del MO di agire su aree pubbliche dalle modalità di riscossione delle somme richieste, con ingiusta ritenzione del veicolo interessato, circostanze che, di per sé, ad avviso del ricorrente non escluderebbero l'errore sul fatto, con conseguente erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen. , così come l'attribuzione all'imputato di un elevato livello di esperienza di per sé non escluderebbe una condotta viziata da mera negligenza, imprudenza o imperizia. 3.2. Con riferimento ai capi 2), 3) e 5), violazione degli artt. 2756-2761 cod. civ. e 629 cod. pen. per essersi fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di estorsione desumendo l'ingiustizia del delitto vantato dalle modalità ingiuste con le quali lo stesso è stato esercitato, tramite la ritenzione del veicolo, senza considerare che la rimozione del veicolo implica di per sé il dovere di custodia dello stesso in capo a chi vi ha provveduto, sicchè legittimamente il MO avrebbe esercitato una forma di autotutela possessoria con ritenzione del veicolo in relazione al quale si è costituito il deposito. Il MO ha pertanto chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. 4. Con requisitoria scritta recante la data del 17/4/2023 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa della parte civile Comune di Como, in persona del sindaco pro tempore, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi addotti a sostegno del ricorso sono infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Questa, peraltro, integrandosi a vicenda con la motivazione della pronuncia di primo grado, ha correttamente distinto la disciplina applicabile alle diverse ipotesi contestate al ricorrente, sulla base della diversa natura delle aree interessate. A fronte di imputazioni che hanno contestato al MO l'esercizio abusivo di un servizio di rimozione in favore di privati e l'aver illecitamente richiesto ai proprietari di veicoli asportati il pagamento del compenso per il servizio, correttamente le sentenze di merito hanno diversamente qualificato la condotta del MO in considerazione della natura dell'area su cui operava, potendosi configurare un'usurpazione della funzione pubblica di rimozione dei veicoli nei casi in cui questa veniva svolta su un' area pubblica o su una contigua area di R.F.I. abusivamente occupata dal coindagato OR ZI, nel frattempo deceduto. Ciò perché la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall'art. 159 d.lgs 30/4/1992 n. 285, può essere disposta solo dagli organi di polizia e la predetta norma richiama anche l'art. 158 comma 2 lett. o) relativa alla sosta, limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 mt. prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. 2 . 2. Tanto premesso, deve rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che le sentenze di merito hanno riconosciuto la piena consapevolezza e volontà del MO di esercitare la funzione pubblica sapendo di non essere autorizzato, nei luoghi dinanzi descritti, non solo e non tanto in virtù luce della sua esperienza nel settore, quanto soprattutto alla luce della pretesa sottoscrizione di dichiarazioni liberatorie, con rinuncia del proprietario del veicolo ad esercitare qualsiasi azione legale, o perfino di ammissione di aver rimosso una catena posta all'ingresso del parcheggio, ed hanno altresì valorizzato la richiesta di compensi variabili in base al grado di conoscenza con il proprietario o dal grado di opposizione di questo al momento della richiesta avanzatagli: senza incorrere in vizio logico alcuno le sentenze di merito hanno ritenuto tali convergenti elementi inequivocabilmente significativi di una piena consapevolezza, da parte del MO, di svolgere un'attività non autorizzata. 3. Del tutto privo di fondamento è, poi, anche il secondo motivo di ricorso, avendo correttamente escluso i giudici di merito la sussistenza di un diritto di ritenzione dei veicoli rimossi, da parte del ricorrente, ed anche l'erronea applicazione del legittimo esercizio civilistico dell'autotutela possessoria, alla luce della consapevole insussistenza di qualsivoglia titolo per la rimozione dei veicoli, e conseguentemente per esigere alcunché: come meglio spiegato nella sentenza del Tribunale di Como, il MO è stato ritenuto perseguire il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia, perché sapeva di non aver titolo per la rimozione dei veicoli e, conseguentemente, per avanzare pretese di compenso. 4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Como - in persona del sindaco pro tempore - che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside n