Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2023, n. 6343
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Sentenza 2 marzo 2023

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Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, né detta esclusione viola i principi dell'art. 3 Cost., posto che è rimesso all'apprezzamento discrezionale del legislatore l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2023, n. 6343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6343
    Data del deposito : 2 marzo 2023

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