Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2002, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA I076 66 /02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 2 46/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 21282 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO lo rappresenta e difende unitamente2002 BUZZI, che 1332 all'avvocato PATRIZIA PELLICCIONI, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 21592/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/11/99 R.G.N. 10702/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma del 13/3/96 La Ferrovie dello Stato Spa proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stato dichiarato il diritto di SI Eraldo all'inquadramento nella 9° categoria, capo settore tecnico, con decorrenza dal 8/8/90 e condannata la società al pagamento delle differenze retributive dall'8/5/90 al 31/10/90, data di cessazione del rapporto di lavoro. Il SI chiedeva il rigetto del gravame ed il Tribunale, con sentenza del 26/2 - 4/11/99, confermava la decisione pretorile, rilevando che la stessa si fondava sulla comparazione fra i compiti in concreto svolti dal dipendente con i contenuti mansionistici della particolare declaratoria propria del profilo professionale di capo settore tecnico, inquadrato nella 9° categoria dal D. M. n. 1085/85 ancora vigente all'epoca dei fatti in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 21, 5° comma, CCNL 1990 - 92; declaratorie che avevano le necessarie caratteristiche di specificità, in contrasto con la astrattezza delle declaratorie generali del CCNL. La censura quindi, ignorando le declaratorie del citato D. M., era priva della necessaria specificità ai sensi dell'art. 434, 1° comma CPC, così come generica era quella relativa alla valutazione di riscontri fattuali inerenti l'attività dell'appellato: il Pretore aveva valutato le deposizioni dei tre testi escussi (IN, AS e AZ) e la lettera delle Ferrovie del 8/5/90, che veniva invece ignorata dalle Ferrovie unitamente alle prime due deposizioni. Con questa lettera il SI veniva incaricato del "coordinamento e controllo della manutenzione dei mezzi di trazione" nelle officine di Ancona e Fabriano, del "coordinamento, controllo e impulso" nell'officina di Pescara "con diretta responsabilità funzionale sulla utilizzazione del personale e sui risultati della produzione", dello “espletamento degli accertamenti per inconvenienti di esercizio" e del coordinamento della compilazione delle mappe di rischio" degli impianti. Il coordinamento delle attività ivi descritte era quindi affidato al SI e non al AZ, insieme al quale era inserito nello staff alle dipendente del dirigente IN (come da foglio di disposizioni n. 1/90). Peraltro lo stesso AZ non aveva saputo indicare chi si occupasse dello sviluppo delle "mappe di rischio", successivamente al maggio 1990 e aveva riconosciuto di non essersi mai interessato dell'officina di Pescara. La deposizione di questo teste peraltro era in contrasto con quelle degli altri due testi e con le emergenze documentali. I compiti dell'appellato erano risultati rientranti nella declaratoria del profilo di capo settore tecnico, 9° categoria, e quindi l'appello doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato Spa, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste il SI con controricorso e memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 2103 e 1362 c.c., in relazione al CCNL 1990 - 92, ed art. 116 CPC, nonché 2 illogica ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la società ricorrente che secondo il Tribunale sarebbe sufficiente il richiamo del D. M. del 1985 e le deposizioni testimoniali per ritenere comprovato lo svolgimento di mansioni superiore da parte del SI. Per un esatto inquadramento delle mansioni, invece, si deve partire dalle declaratorie del contratto 1990 – 92, che all'art. 4 prevede l'inquadramento dei dipendenti dell'area Quadri nella categoria 8° ed in quella 9° con le medesime mansioni-funzioni, che hanno un ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale ed il restante personale, ma attribuendo alla 9° categoria la “diretta responsabilità organizzativa e sui risultati da conseguire", che non hanno quelli inquadrati nella 8°; l'elemento discriminante risulta proprio il maggior grado di autonomia e responsabilità attribuita alla seconda e non alla prima. Il ricorrente non ha mai svolto autonomamente quell'attività di supervisione, controllo e coordinamento richiesta dal CCNL per l'inquadramento nella categoria superiore ed a nulla vale il fatto che tali poteri gli siano stati attribuiti con la missiva dell'8/5/90, se poi in effetti non li ha mai esercitati;
il SI apparteneva al medesimo staff di collaboratori dell'ing. AZ, il quale coordinava il lavoro, pur prendendo le direttive dal dott. IN dirigente dell'Unità; ciò è emerso dalla deposizione dello stesso AZ, che coordinava anche l'andamento dello sviluppo delle mappe di rischio realizzate nei vari impianti. Il SI aveva una modesta autonomia decisionale, per cui le mansioni da lui svolte non possono essere ricondotte nella qualifica di Capo settore tecnico;
la sentenza quindi deve essere cassata, 3 rientrando le mansioni svolte dal SI nell'ambito della categoria di appartenenza. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "viola i canoni logici e letterali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato la quale, per il riconoscimento del profilo professionale di Capo Settore tecnico di nona categoria, ritenga sufficiente la direzione distinta di due reparti lavori, senza accertare se questa comportasse anche di necessita' il coordinamento della connessa attivita' dei reparti medesimi” (Cass. n. 5410 del 2/6/99). L'attività di supervisione, controllo e coordinamento è infatti essenziale per il riconoscimento della 9° categoria, come emerge anche dalle stesse deduzioni difensive contenute nel ricorso. Tali attività, però, sono state di fatto espletate dal SI, secondo l'accertamento effettuato del giudice di merito, che ha fatto una valutazione globale di tutti gli elementi raccolti in sede istruttoria, sia delle prove testimoniali raccolte che della produzione documentale, la lettera delle Ferrovie del 8/5/90, con la quale veniva affidata l'attività di coordinamento e controllo delle officine di Ancona, Fabriano e Pescara. La censura che viene mossa, in sostanza, si limita ad attribuire valenza probatoria alla sola deposizione del teste AZ, che assume di E avere lui svolto il lavoro di coordinamento, anche se non si è mai interessato delle officine di Pescara, assumendo che la versione dallo 4 stesso fornita sia più attendibile di quella degli altri testi e della stessa documentazione proveniente dal datore di lavoro, senza peraltro indicare i errori logici ed i vizi di motivazione nei quali sarebbe incorso il Tribunale. Manca una censura sulla applicabilità del D. M. n. 1085/85, che secondo il Tribunale è ancora applicabile perché richiamato dal CCNL, così come manca una censura sulle mansioni che qualificano la categoria rivendicata dal SI e tutto il ricorso si risolve nella proposizione di una diversa valutazione delle prove raccolte, che è una questione di fatto, inammissibile in questa sede, essendo la sentenza congruamente motivata. Il ricorso quindi va rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in 2 dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 11,60 oltre ad Euro 1.600,00 per onorario, che attribuisce all'avv. Alberto Bussi, che ha reso la dichiarazione di rito. Roma 26 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. ranexo Illaisano IL PRESIDENTE Приво ене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 M06 2007 IL CANCELLIERE 5