Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUB09.254 /02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2073/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. Alberto SPANO' Cron. 3065 Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EF, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II n. 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIANI CINZIA, MONTI ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HENKEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3 presso 1'Avvocato CARLO FERZI, che la rappreseta e unitamente agli Avvocati DAVERIO FABRIZIO, 2001 difende SORGE S. SERGIO, giusta delega in atti;
4242 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1162/98 del Tribunale di COMO, depositata il 28/10/98 R.G.N. 84/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BARBATO;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- J SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato l'11 febbraio 1997, la sig. ST RO ricorreva al Pretore-giudice del lavoro di Como chiedendo fosse dichiarato, nei confronti della datrice di lavoro HENKEL s.p.a., che le spettava, anziché l'inquadramento assegnatole nel livello D2, il livello C1, con condanna di controparte a corrisponderle le differenze retributive conseguenti. Con sentenza in data 4 settembre 1997, il Pretore accoglieva la domanda con l'ulteriore statuizione che il superminimo già corrisposto alla dipendente era assorbito dalla retribuzione spettante per la più elevata qualifica in C1. il capoSu appello principale della KE, e incidentale della RO per concernente l'assorbimento del superminimo, il Tribunale di Como, con sentenza in data 25 settembre /28 ottobre 1998, assolveva la società da tutte le domande contro di lei proposte. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la RO con unico motivo. Resiste la KE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. La ricorrente deduce omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360, comma 5 c.p.c. e comunque violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 c.p.c., n.2 con urd riferimento all'art.4 c.c.n.l. nonché all'art.2103 c.c.. 207399.doc 3 Si duole che il Tribunale non abbia seguito il metodo, indicato dalla giurisprudenza, dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla lavoratrice, della individuazione delle qualifiche del contratto collettivo e del raffronto dei risultati della prima indagine con quelli della seconda. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha preso in esame la declaratoria contrattuale (c.c.n.l. del 1994) relativa alla categoria C rivendicata (Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori impiegati cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono: 1) esperienza specialistica delle mansioni svolte e delle problematiche connesse;
2) controllo da parte del superiore esercitato preventivamente e/o direttamente solo per quanto riguarda i casi più impegnativi ed extraroutine;
3) procedure / istruzioni normalmente di tipo generale che prevedono significativi margini di discrezionalità; 4) eventuale guida e controllo di un gruppo di risorse umane); ha, quindi, valutato le mansioni concretamente svolte, secondo le risultanze dell'istruttoria, dalla dipendente (ricevere ordini di merci procacciati da altri;
imputarli nel sistema automatizzato) ed ha concluso che, mentre connotazione peculiare della categoria C era costituita dal possesso di discrezionalità, cioè di autonomia ed iniziativa cui corrisponde un controllo del superiore svolto solo in via eccezionale, era emerso dalle testimonianze che la RO non era dotata di poteri discrezionali (non poteva decidere la data della consegna, stabilita dall'ufficio di produzione, i prezzi erano fissi). Il Tribunale ha anche esaminato, in relazione alla domanda subordinata, la declaratoria della categoria D, profilo D1 di addetto al servizio clienti (addetto customer service)il quale non si limita passivamente a ricevere ordini e a imputare 207399.doc dati, ma fornisce al cliente un servizio con riguardo al merito dei contenuti tecnici e commerciali, interviene attivamente nel processo produttivo contribuendo alla definizione di modalità di miglioramento del servizio al cliente. Ha, quindi, rilevato che la ricorrente non aveva dato prova di svolgere mansione di tal genere: i testi, che pur avevano riconosciuto la professionalità della dipendente, mai avevano evidenziato il di lei possesso di poteri discrezionali del settore tecnico e commerciale, idoneo a migliorare o a contribuire a migliorare il servizio al cliente. Infine, il Tribunale ha anche proceduto a controllare l'esattezza dell'inquadramento in D2 attribuito dalla KE ed ha rilevato che il profilo della segretaria non prevedeva specificamente l'attività di ricezione ordini e di imputazione nel sistema informatico, ma tale attività, svolta dalla dipendente, sostanzialmente organizzativa e di raccolta dati, ben poteva essere fatta rientrare nell'ambito di detto profilo, a norma dell'art.4 del c.c.n.l., secondo il quale per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando i profili esistenti. Rileva la Corte come il Tribunale abbia puntualmente osservato il metodo ان sillogistico indicato costantemente dalla ginisprudenza di legittimità (Cass. 27 maggio 1987, n.4766; 15 maggio 1989, n.2328; 24 maggio 1991, n.5899), sicché la sentenza impugnata si sottrae alla censura ora esaminata. La ricorrente ha ulteriromente criticato la stessa sentenza osservando, dopo avere riportato le relative declaratorie, che dalla comparazione delle categorie C1 e D1 (addetto esperto customer service e addetto customer service) era risultato che la sola differenza era data dalla previsione per la seconda figura del possesso im 207399.doc S V di una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio delle funzioni. Il possesso di tali requisiti sarebbe risultato dalla deposizione dei testi SS e OZ (con riferimento alle dichiarazioni della Galliani, ricorrente in altro giudizio, poi riunito alla presente causa: vi erano state conferme reciproche circa le rispettive mansioni delle dichiarazioni rispettive della RO e della Galliani), nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa RO in quanto confermate, in punto di mansioni svolte, dal legale rappresentante della KE. Rileva, peraltro, la Corte che le deposizioni testimoniali, così come riportate nel ricorso, non appaiono affatto decisive, sotto un profilo logico e giuridico, per l'accoglimento delle domande (principale o subordinata) della lavoratrice in quanto, a parte il giudizio (oltretutto generico) espresso da un teste circa una certa professionalità posseduta, si tratta di affermazioni su una particolare sollecitudine e diligenza della lavoratrice nell'espletamento delle proprie mansioni e nei contatti con la clientela nell'ambito peraltro di semplici riscontri sulla disponibilità della merce, sulle date e le modalità di consegna ed altri particolari che non necessariamente avrebbero dovuto condurre ad un superiore inquadramento. Secondo la ricorrente, non era in contestazione l'appartenenza propria alla categoria D (comprendente lavoratori impiegati qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono: conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi;
- esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative;
- svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente definite;
- controllo da 207399.doc parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei risultati operativi;
- eventuale guida e controllo di collaboratori) in quanto categoria riconosciutale dalla società come categoria D2; posizione organizzativa, peraltro, nei cui profili (addetta al collaudo, operatore sala macchina e telecomunicazioni, addetta al centro di distribuzione, operatrice di servizi di marketing, segretaria, tecnico di assistenza, dimostratore tecnico) non rientrava alcuna delle mansioni concretamente svolte e provate in causa. Per contro, sempre secondo la ricorrente, la posizione organizzativa della categoria D1 (addetto customer service), subordinatamente rivendicata, rispondeva alle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, secondo sue dichiarazioni (confermo la disponibilità, prendo accordi per date, consegne, prezzi, organizzo logicamente le consegne, tengo i contati con l'ufficio di produzione, per date, anticipo delle stesse, in seguito alle trattative con i clienti, secondo le loro esigenze), peraltro, confermate dal legale rappresentante della società e dai testi SS e OZ, dalle quali risultava che l'attività della RO faceva parte della gestione del processo degli ordini relativi ai prodotti di propria competenza. Nello stesso senso sarebbe stata anche diversa documentazione prodotta dalla ricorrente, non valutata o non valutata adeguatamente dal giudice di merito il quale avrebbe invece distorto i dati di fatto. In particolare, il Tribunale avrebbe interpretato riduttivamente l'art.4 c.c.n.l., male applicato alla fattispecie, poiché esso, rispetto alla declaratoria, dava prevalenza alle mansioni indicate nel profilo, ai fini dell'inquadramento. Il Tribunale non aveva individuato la mansione caratterizzante il profilo D1 del customer service, tra le varie in esso indicate, e non era certo richiesta per tale profilo, come ritenuto, invece, dal giudice di appello il possesso di poteri 207399.doc び discrezionali, che era, caso mai, previsto per l'intera categoria D, ma a tale riguardo ogni discussione era superata dal concreto riconoscimento della categoria stessa da parte della KE. L'attività di correzione errori nelle forniture e di cura della celerità della consegna, svolta dalla RO, sarebbe pur sempre rientrata nell'attività di miglioramento del servizio al cliente. Pertanto, anche a voler ritenere lo svolgimento di mansioni promiscue, si sarebbe comunque imposto, secondo la RO, il criterio della prevalenza e certamente prevalenti sarebbero state le mansioni di customer service, a livello quantitativo e qualitativo. Sarebbe, quindi, del tutto ingiustificata e logicamente non motivata la qualificazione della lavoratrice come segretaria, profilo che non ricomprende l'attività di ricezione ordini e di imputazione informatica, solo per una pretesa analogia. A giudizio della Corte, si tratta, ancora di censure che non intaccano la decisione del Tribunale, in quanto la RO non riporta il contenuto dei documenti e non spiega quale sia stato l'errore di interpretazione nel quale il giudice di appello sarebbe incorso nell'avere escluso l'appartenenza della lavoratrice al profilo D1 e nell'avere affermato che l'addetto customer service non è un mero soggetto passivo che riceve ordini ed imputa dati, bensì fornisce un servizio al cliente con riguardo al merito dei contenuti tecnici e commerciali e interviene attivamente nel processo produttivo, contribuendo alla definizione di modalità di miglioramento del servizio clienti. Né vale osservare, da parte della lavoratrice, che il possesso di poteri discrezionali avrebbe dovuto ritenersi presunto o ammesso di controparte per l'avvenuto riconoscimento della categoria D, la quale, in via generale, lo با 207399.doc 8 presupponeva, in quanto il giudice di appello ha opportunamente posto in rilievo che occorreva il possesso non, genericamente, di poteri discrezionali, ma di quelli propri del particolare profilo e cioè nel settore tecnico e commerciale idoneo a migliorare o a contribuire a migliorare il servizio al cliente. Tale rilevo toglie pregio alla affermazione che in ogni caso le mansioni di addetto customer service avrebbero dovuto essere considerate, siccome prevalenti, anche in ipotesi di mansioni promiscue e, ancor più, esclude la fondatezza di ulteriori censure con le quali la RO sostiene che le sarebbe spettata l'attribuzione della categoria C1, dovendosi avere riguardo, piuttosto che ai criteri generali e non selettivi delle declaratorie, ai più specifici e realistici profili. Infatti, il Tribunale ha escluso proprio la ricorrenza del profilo D1 e, a fortiori, doveva escludere la spettanza del profilo C1.. In concreto, avendo il Tribunale riscontrato che le mansioni concretamente espletate dalla AN erano quelle comunemente considerate tipiche dell'attività di segretaria, non appare illogico né contrastante con le classificazioni della contrattazione collettiva di settore, il procedimento seguito dal giudice di merito, una volta riscontrata la non corrispondenza di tali mansioni a quelle rivendicate, confrontarle con quelle concretamente riconosciute dalla società, con l'ulteriore conseguenza che, una volta riscontrata con giudizio di fatto - non censurabile in questa sede, non apparendo esso né illogico né contrario a diritto - la maggiore rispondenza di esse al profilo riconosciuto, che non a quelli rivendicati, la domanda di superiore inquadramento avrebbe dovuto essere necessariamente respinta. Resta assorbito il rilievo finale della ricorrente secondo cui dall'accoglimento del ricorso sarebbe derivata la necessità di esaminare la 207399.doc questione, proposta con l'appello incidentale (necessità, già superata in grado di appello dalla reiezione delle domande), se il superminimo dovesse ritenersi inglobato nelle maggiori retribuzioni previste per la categoria C1. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 6 novembre 2001. ENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, EX REGISTRO, E DA OGINE SPERĂ, TASKA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DEMA SENGE 11-8-13 N. 633 Shillin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIER @ 207399.doc 10