Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio di cui all'art. 550 cod. proc. pen. non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2005, n. 15074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15074 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 02/03/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 223
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 43968/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET TO, nata a [...] il [...], con avv.ti VENTURINI Marco del Foro di Asti e Marcello Bonotto del Foro di Roma;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. 1^ penale, sent. aprile 2004, il 1201/04 e avverso l'ordinanza della Corte d'appello Torino, sez. 1^ penale, del 5.4.04;
Visti gli atti, la sentenza e l'ordinanza impugnate ed il ricorso;
Udita all'udienza la relazione fetta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. BONOTTO Marcello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5/20 aprile 2004, n. 1201/04, della Corte d'appello di Torino sez. 1^ penale, a conclusione del procedimento n. 315/2004 veniva confermata la sentenza n. 685/03, pronunciata in data 5.6.03 dal Tribunale di composizione monocratica, con la quale ET TT condannata alla pena di anni uno e di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, ed al risarcimento del danno alla parte civile costituita, liquidato in euro 77.139,40 (euro. 67.139,40 per danno patrimoniale ed euro 10.000 per danno morale), subordinando la concessione della sospensione condizionale pena al risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 3.219,00, per il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 640 n. 2 c.p. per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in più occasioni, con artifizi e raggiri, consistiti nell'ingenerare il timore di pericoli immaginari nella persona di AS NI, indotto in errore quest'ultimo sulle di lei capacità diagnostiche e terapeutiche, procurandosi un ingiusto profitto, posto che si faceva consegnare riprese dalla parte offesa assegni e contanti, con corrispondente danno per la stessa. La Corte d'Appello di Torino condannava l'imputata al pagamento delle spese del giudizio di appello ed alla rifusione alla parte civile delle spese per l'assistenza e la rappresentanza, liquidate in euro 1.980,00. La Corte d'appello torinese aveva ritenuto che, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa, non fosse rilevante l'idoneità astratta del raggiro, ma la sua idoneità in concreto e che nel caso di specie, nei rapporti con l'imputata, la persona offesa fosse convinta che la ET, in virtù dei poteri magici di cui disponeva, potesse realmente influire sul di lui stato di salute e sulle fortune personali: leggeva pertanto in questa condizione individuale un elemento sufficiente a rendere il raggiro idoneo in concreto a trarre in errore la persona offesa. Ravvisava la consapevolezza della ingiustizia del profitto (dolo nel reato di truffa) nella sproporzione tra le prestazioni rese e quelle ricevute dalla ET. Configurava l'aggravante ex art. 640, 2 comma c.p. sulla base della giurisprudenza costante per cui la nozione di pericolo immaginario ai fini della citata aggravante ha il significato di un pericolo inesistente che, venendo fatto credere come reale alla persona offesa, assume la natura di un raggiro. Obiettava alla richiesta dell'appellante di una mitigazione del trattamento sanzionatorio notando che la gravità del fatto non risiedeva nell'aver l'imputata adescato la parte lesa, ma nell'assenza di ritegno e di rispetto per l'altrui personalità, mostrata dalla ET nel trarre profitto dalle condizioni di particolare vulnerabilità in cui versava il AS. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 5.4.2004, la Corte torinese respingeva la richiesta di esclusione della parte civile e concludeva per la conferma, in ogni sua parte, della sentenza del Tribunale di Asti. Con ricorso proposto il 13.05.04 la ET, nominando difensori di fiducia l'Avv. Marco Venturino, del foro di Asti e l'Avv. Marcello Bonotto del Foro di Roma, impugnava la pronuncia d'appello e l'ordinanza della stessa Corte d'Appello torinese, svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
La parte offesa depositava memoria difensiva datata 9.2.05, con la quale resisteva alle censure mosse dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione, nella quale il P.G. ed il difensore hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado la difesa di ET TT ha dedotto violazione da parte dell'ordinanza, pronunciata all'udienza del 5.4.04, dell'art. 80, comma 2 c.p.p. in relazione alla tempestività della richiesta di esclusione della parte civile proposta in primo grado (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.). Citava la giurisprudenza di questa Corte
di Cassazione (Cass. S.U. del 19/5/1999) e la Relazione al Progetto Preliminare del nuovo codice di procedura penale per evidenziare come l'art. 80, commi 2 e 3 c.p.p., individui nella fase degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento l'ultimo momento utile, e perciò il termine decadenziale ad quem per proporre un'ammissibile richiesta di esclusione. Sulla base di queste considerazioni chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata che aveva tralasciato completamente la lettera della disposizione citata, richiamando soltanto una parte del comma relativo al termine di proposizione della richiesta di esclusione.
In relazione a tale motivo di gravame si deve osservare che la parte civile si era costituita alla prima udienza davanti al Tribunale in composizione monocratica (è agli atti una costituzione di parte civile datata 3.5.2000 con in calce procura speciale), tanto che all'udienza preliminare, del 21.6.2002, risultava presente come parte civile costituita (ed al riguardo il difensore dell'imputato nulla eccepiva). All'udienza del 5.12.2002 (fg. 1 del fascicolo di 1^ grado) il difensore dell'imputata eccepiva che il predetto atto di costituzione di parte civile, depositato all'udienza con citazione diretta non costituiva valida ed efficace costituzione di p.c. Quell'udienza era infatti da ritenersi nulla perché gli atti erano stati restituiti al PM perché esercitasse l'azione penale, richiedendo il rinvio a giudizio. Alla citata udienza del 5.12.2002, il PM rilevava che la parte civile era presente e che si poteva ancora costituire. Quindi l'avv. Emiliano Chiesa rinnovava la costituzione con relativa procura (così è scritto a verbale). Con ordinanza 5.12.2002 il giudice riteneva l'eccezione infondata, in quanto la parte civile aveva presenziato all'udienza preliminare durante la quale era stato dato atto a verbale della sua costituzione e rigettava pertanto l'eccezione. L'iter sopra ricostruito sembra a questa Corte esente dalle censure mosse dalla difesa ricorrente. Non solo la costituzione appariva essere già avvenuta nella prima fase monocratica - e, come meglio si dirà in seguito, la nullità dell'udienza non implica la nullità degli atti storici eseguiti, indipendentemente dalle ragioni della nullità - ma all'udienza del 5.12.2002 la parte civile comunque aveva provveduto nuovamente ed in modo rituale alla propria costituzione, non essendo ancora compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p.. In quella occasione il difensore dell'imputata nulla aveva eccepito al riguardo. In ogni caso quindi la richiesta di esclusione della parte civile per irregolarità della sua costituzione non risulta fondata. Il provvedimento assunto al riguardo dalla Corte d'appello torinese non ha violato alcuna disposizione delle norme processuali invocate, ma al contrario ne ha operato puntuale applicazione.
Con il secondo motivo di gravame il difensore dell'imputata deduceva mancanza o manifesta illogicità del capo 5 della motivazione della sentenza 5/20 aprile 2004 posto a sostegno del dispositivo dell'ordinanza 5 aprile 2004 ma incompatibile con quest'ultimo (integrando così la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p). Lamentava il difensore uno stridente contrasto tra quanto ritenuto in sentenza e quanto espresso nell'ordinanza: se con quest'ultima il motivo d'appello era stato respinto sulla sola base della presunta "decadenza" della richiesta di esclusione della parte civile, con la sentenza questo diventava addirittura elemento trascurabile se non irrilevante, rendendo così, ad avviso del difensore dell'imputata, il procedere argomentativo della Corte d'appello manifestamente illogico ed incoerente. Sosteneva dunque che in sostanza l'ordinanza fosse stata revocata dalla sentenza. Il motivo è infondato. Le ragioni della dedotta contraddittorietà della motivazione vanno ricercate all'interno della sentenza;
d'altra parte la circostanza che la Corte torinese abbia ritenuto con l'ordinanza la decadenza dall'eccezione formulata nell'interesse dell'imputata, ma abbia poi con la motivazione della sentenza ritenuto di esaminare nel merito, comunque, l'eccezione medesima per poi disattenderla, non rappresenta altro che un più scrupoloso esame delle ragioni esposte dalla parte, della quale questa non può pertanto lamentarsi.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 78 c.p.p. da parte del capo 5 della sentenza 5/20 aprile 2004 in relazione alla mancanza delle formalità prescritte per la costituzione di parte civile (art. 606, comma 1^, lett. e) c.p.p.) e mancanza di motivazione in relazione al primo motivo d'appello (art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.). Considerato che alla prima udienza seguita alla citazione diretta a giudizio, in cui la persona offesa si era costituita parte civile, il difensore aveva eccepito che il processo dovesse essere celebrato con lo svolgimento dell'udienza preliminare, a causa del superamento del limite di cui al 1 comma dell'art. 550 c.p.p. (trattandosi di un'imputazione di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, cpv n. 2 c.p.) e che il processo nei confronti della ET aveva ripreso il proprio corso con lo svolgimento dell'udienza preliminare, nella quale la persona offesa non si era costituita come parte civile, ad una nuova eccezione del difensore volta a rilevare la tempestiva carenza della costituzione di parte civile ex art. 491 c.p.p. e alla richiesta di una sua estromissione, il Giudice di primo grado aveva deliberato con ordinanza affermando che la mancata menzione della formula di rinnovazione della costituzione era un dato formale che non poteva prevalere su quello della effettiva presenza della parte civile all'udienza preliminare;
la Corte d'appello riprendeva tali affermazioni. Il difensore vi leggeva un contrasto con la disciplina degli effetti della dichiarazione di nullità, contenuta nell'art. 185 c.p.p., 1 e 3 comma, affermando che il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. viziato da una nullità comportava che il procedimento dovesse tornare alla fase delle indagini preliminari con la restituzione degli atti al P.M. e che l'intera attività susseguente, in particolar modo quella relativa alla costituzione delle parti, dovesse essere considerata tamquam non esset. Proseguiva rilevando che la rinnovazione della costituzione di parte civile non doveva rappresentare un mero atto formale ma un necessario ed indefettibile presupposto per la produzione degli effetti propri di quest'atto. Notava come la Corte d'appello torinese, nell'aderire a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado che considerava sufficiente ai fini della legittima presenza della parte civile nel processo la rinnovazione orale della costituzione effettuata durante l'udienza preliminare e riteneva decisivo il significato della presenza a quest'ultima udienza per ciò che riguardava la rinnovazione, si poneva in contrasto con la disciplina della costituzione di parte civile di cui all'art. 78 c.p.p.. Tale norma richiede, per la costituzione di parte civile, un atto scritto da depositare in cancelleria con i requisiti indicati a pena di inammissibilità, e non una dichiarazione orale o per fatti concludenti. Riteneva pertanto illegittima ed inammissibile la pronuncia della Corte d'appello che, introducendo una forma di rinnovazione tacita della costituzione di parte civile, si poneva al di fuori del sistema delineato dal codice di procedura penale. Il difensore lamentava infine che la Corte d'appello avrebbe dovuto in primo luogo valutare la ritualità di una tale costituzione e prendere posizione su quanto dedotto dall'appellante; nella denegata ipotesi in cui avesse deciso di respingere il motivo di appello, avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui non sarebbe afflitto da nullità l'unico atto di costituzione in atti, peraltro dipendente da un decreto di citazione nullo. Per tali ragioni il processo argomentativo della Corte d'appello torinese non solo risultava illegittimo, ma appariva anche affetto da una chiara mancanza di motivazione in violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p.. Quanto al rilievo della nullità a norma dell'art. 185 c.p.p. della prima costituzione di parte civile del resto può rilevarsi che il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. viziato da nullità non comportava la nullità della costituzione di parte civile, posto che il primo comma dell'art. 185 impone un rapporto di consecutività e di dipendenza, nel senso che la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Tale non sembra essere il rapporto tra la nullità della prima udienza con citazione diretta e la costituzione di parte civile che, quale atto storico del processo, appare indipendente rispetto alla ritualità dell'udienza. Non si ravvisa, poi, alcuna violazione dell'art. 78 c.p.p. avendo la Corte d'appello individuato nell'atto depositato in udienza dalla parte offesa i requisiti minimi perché si configurasse nello stesso una rituale costituzione della parte medesima. Non si trattava infatti di una dichiarazione orale, posto che la sentenza della Corte d'appello afferma che alla indicata udienza dibattimentale la parte aveva depositato un atto in cui ritualmente chiedeva la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni che assumeva di aver patito ed indicava compiutamente la causa petendi, così validamente rinnovando la propria costituzione. La diversa versione dei fatti ora fornita dalla ricorrente non può quindi essere presa in considerazione. Con il quarto motivo di ricorso il difensore deduceva la mancanza e la manifesta illogicità del capo 1 della sentenza 5/20 aprile 2004 il quale, lungi dal prendere posizione sul secondo motivo di gravame contenuto nell'atto d'appello e relativo all'insussistenza di una concreta induzione in errore del soggetto passivo, trattava invece della irrilevanza di un'astratta inidoneità all'induzione in errore. Il difensore lamentava che la sentenza fosse inconferente con quanto dedotto dalla difesa nell'atto d'appello: se infatti era pacifico che fosse irrilevante l'astratta idoneità della condotta alla induzione in errore del soggetto passivo, la Corte d'appello, tralasciando la diversa questione che nel caso di specie non sussisteva in concreto una induzione in errore del soggetto passivo, introduceva una motivazione non pertinente e del tutto inadeguata.
Il motivo appare manifestamente infondato. Infatti, a fronte della doglianza che assume non espressa la valutazione della Corte circa l'effettiva induzione in errore, in concreto, del soggetto passivo (questione che effettivamente si poneva in discussione con l'atto d'appello), risulta svolta nella sentenza impugnata una motivazione dalla quale emerge con chiarezza come la prospettazione ad opera dell'imputato dei "rimedi magnificati come prodigiosamente efficaci" abbia in concreto determinato nella parte offesa il convincimento di "poter essere guarito dalle sue pene... mediante pratiche che l'imputata gli proponeva". La Corte territoriale, quindi, ha validamente argomentato proprio sul punto qui riproposto dalla ricorrente. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso nel suo complesso risulta infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005