Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 37673
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

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Nell'ipotesi prevista dall'art. 307 comma secondo lett. a) cod. proc. pen., relativa al caso in cui l'imputato abbia dolosamente trasgredito alle prescrizioni imposte, il ripristino, nel corso del dibattimento, della custodia cautelare, non richiede l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento viene adottato nel rispetto della garanzia del contraddittorio, potendo l'imputato chiedere al giudice del dibattimento di rendere dichiarazioni in merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 37673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37673
    Data del deposito : 2 luglio 2004

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