Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi prevista dall'art. 307 comma secondo lett. a) cod. proc. pen., relativa al caso in cui l'imputato abbia dolosamente trasgredito alle prescrizioni imposte, il ripristino, nel corso del dibattimento, della custodia cautelare, non richiede l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento viene adottato nel rispetto della garanzia del contraddittorio, potendo l'imputato chiedere al giudice del dibattimento di rendere dichiarazioni in merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 37673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37673 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/07/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1350
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 015848/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AO MO N. IL 05/11/1963;
avverso ORDINANZA del 04/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Iacoviello per il rigetto del ricorso.
AO SÈ, cittadino extracomunitario, fu raggiunto da ordinanza di ripristino di custodia cautelare in carcere, emessa in data 23 aprile 2002 dal Tribunale di Lanusei. Avverso tale provvedimento, il suddetto imputato propose impugnazione che la Corte di Appello di Cagliari rigettò con ordinanza in data 14 marzo 2003 e contro la quale lo stesso imputato produsse ricorso innanzi a questa Suprema Corte.
Tale ultima impugnazione fu qualificata come ricorso ex art. 310 c.p.p. e trasmessa per competenza al Tribunale di Cagliari il quale ha provveduto, in data 4 dicembre 2003, a confermare la impugnata ordinanza.
Il Collegio investito della impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Cagliari 14 marzo 2003, dopo aver premesso che il AO era stato già condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione con sentenza pronunciata già in grado di appello, per il delitto di detenzione a fini di cessione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ecstasy e marijuana, ha ripercorso l'iter cautelare come segue.
In tale ambito l'imputato aveva subito misura cautelare restrittiva in carcere con ordinanza 9 dicembre 1999. In data 5 agosto 2000, decorsi i termini massimi di custodia cautelare, il competente GIP aveva imposto all'allora indagato la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di Lotzorai con divieto di abbandonare l'abitazione tra le ore 21 e le 7 del mattino, misura reiteratamente violata dal sottoposto, tanto che il PM chiese ex art. 307 lettera a) c.p.p. il ripristino della originaria misura cautelare, ripristino disposto con ordinanza 23 aprile 2002. Contro tale ordinanza il difensore del AO presentò istanza, in data 12 marzo 2003, tendente ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento e la scarcerazione dell'assistito; la Corte di Appello di Cagliari, con provvedimento 14 marzo 2003, rigettò l'istanza. Ne seguì un errato ricorso innanzi a questa Suprema Corte, che fu trasmesso per competenza al Tribunale di Cagliari istituito in funzione di Giudice dell'appello cautelare ex at. 310 c.p.p.. Vizio denunciato era il mancato interrogatorio dell'imputato (asseritamente dovuto ex art. 294 c.p.p. e 24 Cost.) ed il denegato diritto di difesa tendente a spiegare le ragioni della violazione degli obblighi imposti in sede di ripristino della custodia cautelare. Ha sottolineato quel Collegio che il ripristino della custodia de qua trovò ragione legale nella norma di cui all'art. 307/1 lettera a) (per la dolosa trasgressione delle prescrizioni), e non già lettera b) (per le ravvisate esigenze cautelari successivamente alla sentenza di condanna). Ha sottolineato parimenti quel Collegio che tale circostanza fu coperta da giudicato cautelare non essendo stata impugnata la relativa ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 30 maggio 2003 (ivi dovendosi ritenere acquisita la alligazione del PM delle numerose violazioni delle prescrizioni imposte al AO, e la domanda di ripristino conseguente). Su tale dato fattuale, ha stabilito l'ordinanza impugnata che, nella ipotesi de qua, l'omesso interrogatorio non determinasse alcun vizio degli atti. Dopo avere, il censurato Collegio, ampiamente illustrato l'iter legislativo ed i pregressi interventi della Corte Costituzionale che hanno portato alla modifica del sistema delle garanzie di difesa estese all'imputato assoggettato a misura cautelare fino all'apertura del dibattimento (D.L. n. 29/1999), ha sottolineato come la modifica della norma di cui all'art. 299 c.p.p., là dove prevede l'interrogatorio della persona sottoposta a misura, istituisca tale garanzia nel senso che essa sia discrezionale in linea di principio, salvo che l'imputato abbia fatto esplicita richiesta di essere interrogato e qualora l'istanza di ripristino della misura sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati (ari. 299, comma tre ter, c.p.p.). Tali principi si sono riverberati sulla norma di cui all'art. 294 c.p.p. nei modi e per le ragion indicate in ricorso. Tuttavia, precisa quel Collegio, questa Suprema Corte (Sez. Prima, 18 luglio 2003, Laraspata) ha affermato il principio secondo cui l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non è richiesto (con riferimento alla disposizione di cui all'art. 307/2 lettera b) nel caso di ripristino contestuale o successivo a sentenza di condanna in quanto il provvedimento viene adottato in pieno ed effettivo contraddittorio dal giudice del dibattimento, e perché ivi ed in qualunque momento l'imputato può chiedere di essere sentito con equipollenza rispetto alla garanzia perseguita dalla norma di cui all'art. 294 c.p.p.. Cosicché ha ritenuto il Collegio del provvedimento impugnato che, stando al quadro normativo e giurisprudenziale tracciato, l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. non sia atto dovuto nemmeno nella ipotesi di cui all'art. 307/2 lettera a) c.p.p. (la specifica ipotesi dedotta in processo) poiché l'imputato avrebbe potuto domandare di essere sentito dal Collegio procedente in sede di dibattimento, e qui spiegare le proprie eventuali ragioni.
Il ricorrente, dopo aver narrato, e parzialmente anche riportato, i numerosi passaggi della vicenda cautelare che ha interessato il suo assistito, propone più motivi di ricorso. Con il primo motivo denuncia travisamento del fatto (e violazione di norma processuale penale "sanzionata" e vizio logico di motivazione) negando che sia mai stata emessa la ordinanza 30 maggio 2003 del Tribunale di Cagliari citata in impugnata ordinanza a pag.
3. Con il secondo motivo di ricorso denuncia ulteriore violazione di legge processuale penale in relazione all'art. 294 c.p.p. (e 24 Cost.). Afferma che il Tribunale della impugnazione cautelare si sia "appiattito" sui principi affermati dalla Corte di Appello nel provvedimento a sua volta prima impugnato, e che comunque sia errato nei presupposti in quanto l'impugnato provvedimento di ripristino "ha ritenuto sussistenti...gli ulteriori presupposti di cui alla lett. b) dello stesso comma 2 dell'art. 307 c.p.p. chiaramente mutuati da quelle risultanze investigative di PG....mai rese note al Tribunale...e neanche quindi 'contestate' all'imputato durante il dibattimento....". Afferma altresì che la condanna nelle more inflitta al AO non sarebbe stata in sè idonea a legittimare il ripristino della misura cautelare, e che proprio per tal ragione il PM dovette avvalersi della condizione di violazione degli obblighi imposti, dato sul quale avrebbe però dovuto istaurarsi autonomo contraddicono a causa della "novità" degli addebiti. Con ciò è stato negato all'imputato, in buona sostanza, il diritto di difendersi da tali novi addebiti, e da qui la violazione di legge. OSSERVA LA CORTE Il ricorso è infondato.
Poiché la verifica della critica ad un provvedimento giurisdizionale implica, come del resto per ogni attività di controllo, certezza sui dati oggetto di tale richiesta revisione critica, occorre precisare che i fatti (anche processuali) accertati o dati per accertati nel provvedimento impugnato, costituiscono altrettanti elementi già acquisiti e dai quali l'impugnante non può chiedere si prescinda in funzione di mere affermazioni o valutazioni che sostanzialmente tendano a modificarli. A meno che non venga fornita la prova della loro erroneità che tuttavia conduce a rimedi di varia e diversa natura, anche alternativi alla impugnazione.
Poiché il primo motivo di ricorso deduce travisamento del fatto in ordine alla affermata formazione del giudicato cautelare sul procedimento applicativo del ripristino della custodia cautelare (con riferimento alla ipotesi di cui alla lettera a del secondo comma dell'art. 307 c.p.p.), tale è la prima questione che il Collegio
deve affrontare. In tema di travisamento del fatto questa Corte (Sezione Prima, 10 febbraio 2000, n. 94), ha stabilito che nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso come ipotesi di contrasto fra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di Cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo".
Quanto premesso il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il Collegio non può e non deve mettere in dubbio gli elementi fattuali affermati in provvedimento impugnato, ne' verificare tali elementi con dati extratestuali, anche se procedimentali. E comunque resta certo che il ripristino della custodia vi fu nei confronti del AO, e che il relativo provvedimento, impugnato o no (ma, all'osservazione dell'iter processuale, la ipotesi di una desistenza del AO appare quanto meno lontana dalla realtà), fosse ormai coperto da giudicato cautelare;
che il motivo unico o quanto meno uno dei motivi del disposto ripristino della custodia in carcere risiedesse nella violazione degli obblighi è attestato persino dal ricorrente là dove afferma: "Ma quand'anche un siffatto procedimento.....". Ed in ogni caso quel che qui rileva è il dato fornito dal Tribunale del Riesame e che rimane incontrovertibile alla luce dell'insegnamento prima riferito. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile a ragione della sua manifesta infondatezza. Al di là della lunga disamina fatta dal ricorrente, e data per acquisita la ricostruzione dell'iter giurisprudenziale e legislativo che ha condotto alla modifica del sistema delle garanzie della difesa in sede cautelare stabilite dal combinato disposto degli art. 299 e 294 c.p.p., così come esaustivamente fatta dal Collegio della cautela, il principio di diritto è nel senso che l'indagato o l'imputato deve sempre avere innanzi a sè un Giudice che, nel contraddicono delle parti, vagli eventuali sue ragioni in sede di modifica del regime di custodia cautelare, oltre che, ovviamente, in sede di primo impianto delle stesse. A tale necessità di salvaguardia del diritto di difesa l'ordinamento risponde per mezzo dell'interrogatorio di garanzia che compete al GIP fino all'apertura del dibattimento. A dibattimento avviato, invece, e stante la immanenza di un Giudice che governa il processo, ed a maggior ragione anche la vicenda cautelare, tale interrogatorio è dovuto dal Giudice che procede, se ed in quanto richiesto, e se ed in quanto gli elementi sui quali la modifica del regime custodiale si fonda, consistendo in "fatti nuovi o diversi" rispetto ai quali l'imputato abbia o possa avere interesse a difendersi.
Nel caso di violazione degli obblighi di custodia cautelare (ex art. 307/2 lettera a)) non solo non vi sono fatti nuovi sui quali la custodia si fonda (perché tali fatti altro non sono che quelli presi in considerazione dagli artt. 273 ssgg. c.p.p.), ma, ove tale ripristino cada in pendenza di dibattimento, non vi è nemmeno obbligo di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. (nè in caso di ripristino per ravvisate esigenze a seguito di sentenza di condanna, nè in caso di ripristino per violazione delle prescrizioni imposte) posto che l'imputato può in qualunque momento chiedere al suo Giudice attuale di fornire delle dichiarazioni in merito. La previsione di un obbligo ex art. 294 c.p.p., infatti, verrebbe ad istituire una procedura potenzialmente anche non necessaria (ove l'imputato non abbia alcunché da dichiarare) che vede invece come idoneo equipollente l'espletamento di analogo atto da parte del Giudice procedente a dibattimento, e qualora l'imputato che ne avverte la necessità o solo l'opportunità ne faccia richiesta ex art. 494 c.p.p.. Infatti, il caso non riguarda, come è del tutto evidente, il modificarsi della relazione, fra esigenze cautelari o criteri di scelta delle misure e tipo di misura imposta, ma riguarda invece la condotta di mancato assoggettamento del sottoposto al regime cautelare impostogli. Dunque, in sostanza, un provvedimento punitivo vero e proprio nei confronti del trasgressore.
Da qui il diverso presupposto che, per la sua peculiarità, esula dalla disciplina ordinaria concernente il governo delle misure cautelari anche in termini di immediato contraddittorio, ma concerne una situazione nella quale, scontato l'atteggiamento di ribellione del prevenuto verso anche le regole cautelari, e dunque la sua evidente pericolosità sociale, esige la restaurazione della custodia secondo le modalità di massimo rigore. In tal caso, e pendente il giudizio, l'imputato che ritenga di dover rappresentare alcunché all'organo di Giurisdizione, lo farà a richiesta, al Giudice procedente nella attualità. Il motivo è infondato e va rigettato. Alla infondatezza del ricorso segue il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n. 2 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis Legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004