Sentenza 24 gennaio 2002
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- 1. Nullità del giudizio d’appello se l’imputato è assente per impedimento e l’istanza di rinvio non viene esaminata (Cass. pen. n. 20086/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025
Premessa La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un imputato per traffico aggravato di stupefacenti, rilevando una nullità processuale. La Corte d'appello aveva celebrato il giudizio in assenza dell'imputato, senza esaminare un'istanza di rinvio fondata su legittimo impedimento documentato. La decisione riafferma che l'omesso esame di tale richiesta configura una nullità generale a regime intermedio, insanabile in assenza di specifiche condizioni. 1. Il fatto Fe.Si. era stato condannato in abbreviato a 8 anni di reclusione e 40.000 euro di multa per detenzione a fini di spaccio di oltre 30 kg di cocaina (artt. 73, co. 1 e 80, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
4 O 7 L ) L 3 . E O N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 0 0792 02792 02 T S . D I L G U L 9 E REPUBBLICA I 3 R G E A E D 6 N 4 LOITALIANO E . T T . N S T I E ( R S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CORDA Presidente R.G.N. 11282/00 Cron. 2166 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud.05/07/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROSSANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e GUGLIELMINI, giusta difeso dall'avvocato ALFONSO mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STASI GRAZIA, CICERONE 66, presso l'avvocato ALESSANDRO FUSILLO, e difesa dall'avvocato VALTER CALVIERI, rappresentata speciale per Notaio Pietro Pisano di 2001 giusta procura 60610 del 30.6.2000; 1769 Rossano rep. n. -1- controricorrente
contro
E.T.R. SpA;
- intimata - avverso la sentenza n. 25/00 del Giudice di pace di ROSSANO, depositata il 02/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente l'Avvocato Fusillo con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA AS conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Rossano il Comune di quella città, nonchè la s.p.a. E.T.R. di Cosenza, concessionaria del servizio riscossione tributi dello stesso Comune, chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali notificatele, relative (tra l' altro) al canone di erogazione dell' acqua potabile per gli anni 1986 e 1988, per intervenuta prescrizione del diritto vantato e comunque per inesistenza della pretesa creditoria. Costituitisi i convenuti, con sentenza del 1° - 2 marzo 2000 il Giudice di pace, in accoglimento della domanda, dichiarava la prescrizione del credito vantato e quindi dichiarava nulle le cartelle esattoriali in oggetto, condannando il Comune alla restituzione di tutte le somme che l'attrice avesse pagato o dovesse ancora pagare sulla base di dette cartelle. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rossano deducendo un unico motivo illustrato con memoria. La AS ha resistito con controricorso anch' esso illustrato con memoria. La E.T.R. s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che il Giudice di pace, condannando il Comune a rifondere all' attrice tutte le somme che ella avesse pagato o dovesse ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate, ha violato il principio della domanda, non avendo la stessa attrice mai formulato una domanda siffatta. Il motivo di censura è fondato. Risulta invero dall' esame diretto degli atti, consentito a questa Corte essendosi denunciato un error in procedendo, che in primo grado la AS si era limitata a far valere la prescrizione della pretesa creditoria del Comune di Rossano ed a chiedere che il Giudice di pace dichiarasse l' insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata: le conclusioni in tal senso risultano puntualmente riportate nelle premesse della sentenza impugnata. E pertanto detto giudice, condannando il Comune stesso alla restituzione di " tutte le somme che la stessa abbia già pagato ovvero dovesse ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate ", , ha attribuito all' istante un bene della vita ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto della domanda. E' peraltro evidente che il rapporto di consequenzialità di detta pronuncia rispetto alla dichiarazione di prescrizione del credito non sottrae la statuizione al principio della domanda, così come è evidente che il bene attribuito non può ritenersi nemmeno implicitamente o virtualmente ricompreso nelle richieste originariamente formulate. Nè può la controricorrente fondatamente eccepire il difetto di interesse del Comune a proporre impugnazione sul punto, sul rilievo che nessuna somma esso avrebbe effettivamente percepito nè potrebbe più percepire per il titolo in discorso, atteso che l' interesse ad impugnare - il quale, come è noto, è determinato dalla soccombenza - deriva dal contenuto stesso della statuizione, oggettivamente pregiudizievole per il Comune. La sentenza impugnata deve essere pertanto sul punto cassata senza rinvio, restando precluso qualsiasi altro esame della questione 2 riguardante la restituzione di somme eventualmente percepite dal Comune in base al titolo annullato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di primo grado e di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla restituzione di somme. Compensa le spese di entrambi i gradi tra tutte le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della i sezione civile il 5 luglio 2001. Main Cork IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Da qitato in Cam 24 GEN 2002 ERE Luisa Passinetti Juve Dancin CELLIERE i O L 4 L 7 O .3 B ) N E , E E 1 C 9 N A 9 O -1 P I L I 1 A 1 D - 1 E 2 IC D U C 3