Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11369 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
di 1 1369 /02 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto aniu di aranton's SEZIONE TERZA CIVILE vragestive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23287/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere 28977 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Rep. 2967 - Consigliere Ud. 25/03/02Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente S ENTENZA 0777 1.1500 sul ricorso proposto da: M.G.M. SRL, corrente in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Prof. Carlo Federico, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 83/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO DEL GAISO, che la difende giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti € 077 31 LUG. 2002 ND IO nonchè VIDEO TEAM ITALIA SRL, con sede il IL CANCELLIERE in Napoli, in persona del legale rappresentante pro Raffaele Piccineti, elettivamentetempore Sig. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso Richiesta copia esecutiva dal Sig. ND 771 lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, difesi per diritti € 6,1982 || 27.6.23 IL CANCELLIERE dall'avvocato VINCENZO TERESI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1187/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 15/04/99 е depositata il 14/05/99 (R.G. 823/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di OR ON Antonio e la srl 3G Broadcart, esercenti un'emittente televisi- va, premesso che le proprie trasmissioni si irradiavano nella zona flegrea attraverso il canale UHF 43, lamen- tarono che la srl M.G.M., esercente un'altra emittente televisiva, aveva iniziato а trasmettere sullo stesso canale, interferendo nelle loro trasmissioni. Chiesero, quindi, la tutela del loro antecedente possesso del ca- nale. Con sentenza del 31.12.1993 il Pretore vietò alla M.G.M. la utilizzazione del canale UHF 43 e le impose la disattivazione dell'impianto di trasmissione. Con citazione del 25.2.1994 la M.G.M. convenne dinanzi al 2 Tribunale di Napoli l'ON e la EO EA TA (già 3G Broadcart), sostenendo che con opportune modi- fiche il suo impianto avrebbe potuto continuare a tra- smettere senza interferire nelle trasmissioni irradiate dalla EO EA TA nel bacino di utenza della zona flegrea. Chiese, quindi, dichiararsi che il suo impian- to, una volta modificato, sarebbe stato idoneo a tra- smettere nel rispetto della sentenza del Pretore. Con sentenza del 27.11.1997 il Tribunale rigettò la doman- da. Su appello della M.G.M. la Corte di Napoli, con sentenza del 14.5.1999, ha confermato al sentenza del Tribunale. Ricorre la M.G.M.. Resistono ON Anto- nio e la srl EO EA TA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE società ricorrente non precisa i motivi della La impugnazione (che devono trovare corrispondenza in quelli elencati nell'art. 360 cod. proc. civ. ed, a ter- mini dell'art. 366 CO. I n. 4, devono essere puntual- mente indicati nel ricorso), ma si limita a riproporre le difese già svolte nei giudizi di merito, concluden- do, al termine di una diffusa esposizione di argomenta- zioni incentrate esclusivamente su questioni di mero fatto, che tale esposizione renderebbe evidente "tanto la violazione e/o falsa applicazione di norme di dirit- to" (che peraltro non indica) "quanto la omessa, insuf- 3 ficiente e contraddittoria motivazione su punti decisi- vi della controversia" (parimenti non indicati). Non è dato, quindi, comprendere lo specifico contenuto delle censure che la società ha inteso rivolgere alla senten- za impugnata e pertanto il ricorso va rigettato. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spe- del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione se degli onorari, che stimasi di liquidare in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- il ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidate in €42/200 oltre agli onorari, liquida- ti in € 1.000,00. Rome, 25/3/2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEENZE Angel quistion HL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 109T129,11 450T le,33 Depositata in Cancelleria 139,44 PRET 31 LUG. 2002 E T IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 8065 1200 R oggi, O 4 C 1,4 Umberto Cicero 15 т о т CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.1.2012 serie 4 al n. 3423 versate € 151,44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 4