Sentenza 2 marzo 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, se può prendere in considerazione il parametro della tariffa professionale, indicato nella norma, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi ed adeguatori della tariffa medesima: ciò sia per l'espresso divieto del superamento dei valori medi di tariffa (contenuto nell'articolo citato), sia perchè la norma già prende in considerazione la natura dell'impegno professionale. (Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso del difensore che lamentava la mancata applicazione da parte del Tribunale della previsione di cui all'art. 1 D.M. n. 585 del 1994 che consente di quadruplicare il compenso nell'ipotesi di causa che richiede un particolare impegno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2007, n. 15847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15847 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 02/03/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 381
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 006230/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTOCI IO N. IL 08/07/1962;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 26/04/2004 TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) L'avv. IO ANTOCI, rappresentato nel presente giudizio dall'avv. Salvatore Catania Milluzzo, ha proposto ricorso avverso il provvedimento 26 aprile 2004 del Tribunale di Catania che, decidendo sull'opposizione proposta contro il decreto 11 luglio 2003 della Corte d'assise della medesima Città - che aveva liquidato all'avv. Antoci il compenso per l'attività difensiva prestata a favore di AT SA imputato in un processo davanti alla medesima Corte e ammesso al patrocinio a spese dello Stato - ha parzialmente accolto il ricorso liquidando un compenso superiore a quello quantificato dal primo giudice.
Il giudice dell'opposizione, pur ritenendo fondate alcune critiche del ricorrente, ha però disatteso la tesi del medesimo volta a ritenere applicabile alla fattispecie la previsione contenuta nel D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 1, comma 2 (che consente di quadruplicare il compenso nel caso di cause che richiedono un particolare impegno). Il ricorrente denunzia quindi la violazione, oltre che della norma indicata, del D.P.R. n. 115 del 1982, art. 82 per come è stato interpretato dal giudice di merito che l'ha ritenuto norma speciale rispetto a quella contenuta nella tariffa penale.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2) Va premesso che l'art. 1 comma 2 della tariffa penale contenuta nel D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (approvazione della Delib. Consiglio nazionale forense che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, diritti ecc. per gli avvocati) - astrattamente applicabile al caso di specie perché le prestazioni sono state svolte in epoca in cui vigeva il D.M. in questione - stabilisce che "per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti". Questa formulazione è riprodotta, alla lettera, nel più recente D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 1, comma 2 (tariffa penale). Questa norma va coordinata con quella, contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 che, con specifico riferimento alla liquidazione dei compensi a favore del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore "sono liquidati dall'autorità giudiziaria ......... osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale". È dunque indiscusso che il giudice della liquidazione debba fare riferimento alla tariffa professionale. Il problema che occorre risolvere è invece quello di verificare se il riferimento ai valori medi delle tariffe professionali, contenuto nel citato art. 82, precluda o meno la possibilità di applicare il criterio adeguatore previsto dall'art. 1, comma 2 della tariffa penale dei decreti ministeriali succedutisi nel tempo.
Secondo il provvedimento impugnato questa possibilità adeguatrice sarebbe esclusa dalla formulazione della norma che, con la locuzione usata ("in ogni caso") avrebbe escluso per qualsiasi situazione ipotizzabile la possibilità di superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali. Secondo il ricorrente, al contrario, la norma indicata non escluderebbe affatto la possibilità di applicare l'aumento perché il riferimento alla tariffa professionale deve ritenersi omnicomprensivo di tutte le disposizioni del decreto ministeriale di approvazione delle tariffe. Sarebbe del resto iniquo, secondo il ricorrente, vietare l'adeguamento reso necessario dalla particolare complessità del procedimento in cui è stata svolta l'attività difensiva.
3) A parere della Corte l'interpretazione della normativa accolta dal provvedimento impugnato deve ritenersi corretta.
Decisivo - nel senso dell'esistenza di una preclusione a superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali appare infatti, come si afferma nel provvedimento impugnato, l'uso della locuzione "in ogni caso" il cui significato non può che essere quello di inibire la possibilità di superare questi valori in tutte le fattispecie ipotizzabili. L'uso di questa espressione non può che indicare la volontà del legislatore di escludere che singole e specifiche ipotesi di superamento dei valori indicati nelle tariffe professionali, pur normativamente previsti in generale, possano consentire il superamento dei valori medi.
Una diversa interpretazione renderebbe priva di significato l'espressione usata dal legislatore che, nell'adozione di una disciplina finalmente idonea a garantire l'effettività della difesa, ha peraltro voluto delineare un assetto complessivo che tenesse conto anche della necessità di contemperare questo principio con la previsione di limiti ad una spesa incombente sullo Stato. Una conferma della correttezza di questa interpretazione la si rinviene nel testo del medesimo art. 82 laddove si fa riferimento - al fine di determinare i criteri che il giudice deve utilizzare per procedere alla liquidazione dei compensi - alla "natura dell'impegno professionale" con evidente riferimento anche alla complessità dell'impegno medesimo che dunque costituisce uno dei criteri che il giudice deve prendere in considerazione e che, seguendo l'interpretazione del ricorrente, verrebbe preso nuovamente in considerazione.
I criteri di liquidazione contenuti nell'art. 82 devono quindi ritenersi esaustivi nel senso che l'unico riferimento esterno è quello che si riferisce alle tariffe professionali ma non ai criteri integrativi e adeguatori delle medesime sia per l'espresso divieto del superamento dei valori medi di tariffa sia perché la norma già prende in considerazione la natura dell'impegno professionale. 4) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007