Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 539
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Sentenza 16 gennaio 2001

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Nella ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'art. 37 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, legittimamente l'Ufficio emette avviso di rettifica nei confronti del contribuente, qualora il reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore del 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. In tal caso la commissione tributaria, in conseguenza della presentazione della dichiarazione integrativa, non può dichiarare estinto il giudizio, che deve, invece, proseguire al fine di accertare la debenza o meno della maggiore imposta dovuta in esito all'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 539
    Data del deposito : 16 gennaio 2001

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