Sentenza 16 gennaio 2001
Massime • 1
Nella ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'art. 37 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, legittimamente l'Ufficio emette avviso di rettifica nei confronti del contribuente, qualora il reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore del 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. In tal caso la commissione tributaria, in conseguenza della presentazione della dichiarazione integrativa, non può dichiarare estinto il giudizio, che deve, invece, proseguire al fine di accertare la debenza o meno della maggiore imposta dovuta in esito all'accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - " -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - " -
Dott. ANTONINO DI BLASI - rel. " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 18858/98 proposto da
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- ricorrente -
c o n t r o
BU AT ed IN NA rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Gaeta ed el.te domiciliati nel suo studio in Roma, Via Arco della Ciambella n. 6,
- resistente
- controricorrente -
per la Cassazione della sentenza n. 29/27/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. n. 27 in data 9/10 - 6/11/1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000 dal relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito per i controricorrenti l'Avv. Gaeta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Emilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri OC LL ed AL NA, esercenti attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, impugnavano con ricorso giurisdizionale l'avviso emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Castellamare di Stabia, con cui veniva accertato a loro carico relativamente all'anno 1987 un reddito superiore del 50% rispetto a quello risultante dal cumulo tra la dichiarazione originaria e quella integrativa presentata ai sensi della Legge n. 413/91. La Commissione Tributaria di primo Grado di Napoli, con decisione n. 454/21/94, dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 413/91. L'Ufficio interponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 27/10/1998, chiede la cassazione della decisione di appello, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 36 e 37 della Legge 30/12/1991 n. 413, nonché motivazione erronea circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.. Gli intimati resistono, con controricorso notificato il 17/12/1998, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo il Ministero delle Finanze denuncia l'erroneità dell'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione delle precitate norme, avuto riguardo al fatto che nel caso in esame non ricorrevano i presupposti per la definizione automatica della vertenza tributaria dal momento che i contribuenti avevano presentato la dichiarazione integrativa semplice prevista dall'art. 37 della Legge n. 413/1991 e non anche la richiesta di applicazione del c.d. condono "tombale" di cui al successivo art. 38 della stessa legge.
In effetti, dal quadro normativo di riferimento si desume:
a) che l'estinzione del giudizio, giusto il disposto dell'art. 34 comma 5 L. n. 413/91, è connesso alle ipotesi in cui i contribuenti hanno presentato una dichiarazione dei redditi relativa a periodi di imposta per i quali risulti notificato accertamento in rettifica o d'ufficio;
b) che, nel diverso caso, in cui la dichiarazione integrativa afferisca a periodi di imposta diversi da quelli previsti dal precitato art. 34, cioè a dire per i quali non risulti notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la stessa può riguardare, o tutti i periodi di imposta per i quali alla data del 31/12/1991 non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento, nel qual caso, giusta previsione dell'art. 38 s.l., si ha la definizione automatica della pendenza fiscale, ovvero un determinato periodo di imposta, laddove l'ufficio ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 37 legge precitata, di procedere al controllo della dichiarazione ed alla conseguente rettifica ove il reddito imponibile accertato superi del 50% quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa.
D'altronde, non è controverso che, nel caso, i contribuenti hanno presentato la dichiarazione integrativa semplice di cui al precitato art. 37 Legge n. 413/91 limitatamente all'anno 1987 (e ad altri due anni) e non anche la dichiarazione prevista dal successivo art. 38 che avrebbe realizzato la definizione automatica della pendenza fiscale.
Ne deriva che a buon diritto l'Ufficio ha effettuato la verifica e che, legittimamente, una volta accertato che il reddito imponibile risultante, eccedeva di oltre il 50%, quello cumulativo risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, ha notificato l'avviso di rettifica impugnato.
Erroneo si rivela, dunque l'operato dei giudici di merito che hanno ritenuto di riconnettere effetto estintivo alla dichiarazione integrativa, ex art. 37 L. n. 413/91, dovendo, invece, proseguire il giudizio al fine di accertare la debenza o meno della maggiore imposta dovuta in esito all'accertamento, naturalmente, limitata all'eccedenza rispetto alla imposta corrispondente al cumulo degli imponibili dichiarati aumentati della franchigia di cui al medesimo art. 37.
Risultando, pertanto fondate le censure, così come prospettate dall'Amministrazione il ricorso va accolto.
Per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale deciderà uniformandosi ai sopra affermati principi e pronunciando anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2001