Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
RE 2000 LIRE 2000 ANCEL CANCELLERIA LA CORTE SUPREMA0 3 6 8 6 /0 1 BE148613 BE148612 NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 4530/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 6940/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.7742 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep.1243 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 15/11/00 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE TI AL, domiciliato in la Richiesta EŞİNDİR ROMA presso dal Sig. CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, CANCELLERIA per diritti L. 6000 14 MAR. 2001e difeso dagli avvocati MAIONE VITTORIO il rappresentato IL CANCELLIERE e FRESCA CLAUDIO, per il primo giusta delega a margine del ricorso;
per il secondo giusta procura speciale 155 L3000 CANCELLERIA per Notaio Carlo Tafuri di Napoli rep. n. 271787 del 3 ( aprile 2000; - ricorrente D6E3504 contro 00663509 ESPOSITO LUIGI MASSIMO, nella qualità di CURATORE DEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FALLIMENTO IMMOBILIARE GRANDI ALBERGHI I.G.A., ROMEO2000 Richiesta Copia esecutiva dal Sig. MATONE 2115 ARNAL, ROMEO ATTILIA, ROMEO GIULIANA, GIANNINI per diritty 186000+ 18.5.1 -1- IL CANCELLIERE LIRE 10000 CANCELLERIA GIOVANNA, MARTUCCI ANNA;
intimati - AT363681 e sul 2° ricorso n° 06940/99 proposto da: LIRE 10000 CURATELA DEL FALLIMENTO I.G.A. IMMOBILIARE GRANDI ALBERGHI SpA, in persona del Curatore, elettivamente ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso domiciliato in AT363682 l'avvocato CRISCI F., rappresentato e difeso dall'avvocato RENZI MICHELE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LIRE 10000 CANCELLERIA TI AL;
- intimato avverso la sentenza n. 2066/98 della Corte d'Appello L AT363686 di NAPOLI, depositata il 09/10/98; LIRE 10000 CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
AT363687 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 10000 CANCELLERIA Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale;
rigetto nel resto del ricorso incidentale. AT363688 LIRE 10000 CANCEL AT363689 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.3.1990 i l Tribunale di accoglieva parzialmente l'opposizioneNapoli proposta con ricorso del 24.5.1978 da LD ET che aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della I.G.A. (Immobiliare Grandi Alberghi) s.p.a. di alcune somme con i relativi accessori a titolo sia di residuo credito per prestazioni effettuate a favore della società e sia в di compenso per la realizzazione di un villaggio turistico di tipo alberghiero. Accoglieva infatti solo la richiesta di compenso per l'attività da lui svolta quale presidente del consiglio di amministrazione, liquidando a tale titolo la somma mensile di £ 100.000 per 106 mesi e così detratto l'acconto di £ 100.000 complessivamente, mensili già percepito per lo stesso periodo, l'importo di £ 5.300.000 di cui £ 2.400.000 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis C.C. e £ 2.900.000 in via chirografaria, oltre agli interessi legali dal mese di Ottobre 1975 alla data della sentenza dichiarativa del fallimento ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a titolo di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 C.C.. 3 Nel giudizio erano intervenuti volontariamente favore della curatela alcuni azionisti della a fallita società (AL EO in proprio e nella qualità di procuratore generale di LI EO, GI EO, AN AR e IO NI). Il ET proponeva impugnazione cui resistevano gli appellati. Con sentenza del 3.2.1992 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame, ammettendo in privilegio al passivo del fallimento в la maggiore somma di £ 3.600.000 a titolo di compenso per la presidenza, pari a £ 150.000 mensili per 128 mensilità, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 54 L.F. dalla data di costituzione in mora effettuata con lettera raccomandata del 19.11.1970 ed, in via chirografaria, la restante somma di £ 17.980.000 anche a titolo di rimborso spese con gli interessi legali dal Novembre del 1970 alla data di dichiarazione di fallimento nonché l'ulteriore somma di £ 43.160.000 a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria (sul credito complessivo di £ 21.580.000) con decorrenza dalla data del ricorso (24.5.1978) a quella della decisione. Il ET proponeva quindi ricorso avanti 4 alla Corte di Cassazione la quale con sentenza n.3233 del 21.3.1995, in accoglimento del terzo motivo, cassava la sentenza impugnata sul punto relativo alla decorrenza del maggior danno, rilevando che la Corte di merito non aveva spiegato la ragione per la quale aveva ritenuto di fissarne la decorrenza in data diversa (24.5.1978) da quella della costituzione in mora (19.11.1970), indicata decorrenza degli interessi peraltro per la mostrando di non tener conto del moratori, coordinati nella loro principio che interessi di mora e maggior danno sono necessariamente decorrenza. Riteneva pertanto assorbiti il secondo ed il quarto motivo, con cui era stata dedotta l'erronea applicazione dei coefficienti ISTAT, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova liquidazione di quanto dovuto a titolo di maggior danno. Rigettava infine il primo, il quinto ed il sesto motivo. relativamente al quinto In particolare, preclusa ogni questione motivo, considerava riguardante la pretesa ambiguità della dizione usata dalla Corte d'Appello nella liquidazione del 5 maggior danno, osservando che il Tribunale non aveva affatto stabilito che gli interessi fossero dovuti sulle somme già rivalutate, ma soltanto, come aveva ritenuto la Corte d'Appello, che al passivo del fallimento doveva essere ammessa in chirografo la somma per rivalutazione monetaria relativa al periodo successivo all'inizio del giudizio. La causa veniva quindi riassunta dal ET avanti alla Corte d'Appello che, nel contraddittorio con la curatela del fallimento ritualmente costituitasi ed in contumacia degli altri appellati, con sentenza del 24.6-9.10.1998, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale, ammetteva il ET al passivo in via chirografaria, comprensiva del maggior danno ex art. 1224 comma 2 C.C. dal 19.11.1970 al 24.6.1998, per la complessiva somma di £ 256.644.000, detratto da detta somma per il periodo 19.11.1970-20.11.1977 l'importo già riconosciuto dei relativi interessi nella rivalutazione, compensando legali contenuto eper metà fra le parti le spese del giudizio condannando la curatela e gli interventori in solido alla rifusione а favore del ET della residua metà. 6 Dopo aver osservato che oggetto del giudizio di rinvio era costituito dalla decorrenza del maggior danno e dalla relativa liquidazione sull'importo di £ 21.580.000 ormai incontestabile, rilevava la Corte di merito che tale decorrenza andava riconosciuta dal 19.11.1970, vale а dire dalla costituzione in mora, avvenuta con lettera raccomandata, alla data della sua decisione, avendo tale maggior danno natura identica a quella degli interessi moratori e che detti interessi, avendo anch'essi funzione risarcitoria, non erano cumulabili con l'importo della rivalutazione monetaria destinata unicamente al ristoro del danno eccedente quello già coperto dagli interessi. Fissava infine in 12,8 l'indice di svalutazione complessiva decorrente dal Novembre decisione e, detratti gli 1970 alla data della interessi già riconosciuti per il periodo 19.11.1970-20.11.1977 nonché moltiplicato tale indice per l'importo capitale già riconosciuto di £ 21.580.000, determinava tale maggiore somma in £ 256.644.000 che ammetteva al passivo in chirografo in luogo della somma di £ 43.160.000, ritenendo ormai precluso il diverso calcolo proposto per essersi formato il giudicato sui criteri adottati 7 dalla sentenza parzialmente cassata, così come per qli interessi relativi al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ET LD, deducendo otto motivi di censura, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso il FA I.G.A. s.p.a. che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. All'udienza del 22.5.2000 questa Corte в disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interventori AL EO, AL EO in proprio e nella qualità di procuratore generale di LI EO, GI EO, AN AR e IO NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. e 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo di ricorso LD ET denuncia violazione degli artt. 1224, 1284, 2230 e all'art. 360 n.3 C.P.C. 2233 C.C. in relazione nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto della 8 decisione del Tribunale che, in ordine alla rivalutazione monetaria, aveva espressamente dichiarato che essa andava calcolata sull'importo dalla somma del capitale con gli costituito che, essendosi sul punto formato il interessi e giudicato, tale statuizione non era più modificabile nonostante fosse stata richiamata una dichiarazione" contenuta nella precedente sentenza di questa Corte, specie se si consideri che la motivazione della prima decisione della Corte d'Appello poteva lasciare dubbi sull'applicazione o meno della rivalutazione sulle somme già maggiorate dagli interessi legali. La censura è infondata. La precedente sentenza pronunciata da questa Corte nel presente procedimento (Cass. 3233/95), nell'affrontare il quinto motivo di ricorso proposto in quella sede avverso la prima decisione della Corte d'Appello di Napoli, ha già esaminato la stessa censura, interpretando le due precedenti decisioni e ritenendo che il Tribunale non avesse statuito, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, che gli interessi fossero dovuti sulle rivalutate bensì, come esattamente somme già ritenuto dalla Corte d'Appello, che al passivo del 9 fallimento dovesse essere ammessa in chirografo anche la somma per rivalutazione monetaria per il periodo successivo all'inizio del giudizio. Correttamente pertanto il giudice di rinvio ha affermato che sul punto ogni ulteriore questione era ormai preclusa dall'intervenuto giudicato. Né possono essere seguite le ulteriori deduzioni del ricorrente che ritiene fosse ormai preclusa alla stessa Corte di Cassazione in modo diverso dalpronunciarsi sul punto Tribunale per essere già, sin d'allora, passata in giudicato la decisione del primo giudice, rientrando nei compiti precipui di questa Corte verificare - come è avvenuto sulla base della censura del ricorrente, analoga a quella in esame la validità dell'interpretazione data dalla Corte d'Appello alla decisione del Tribunale al fine di verificare l'esatto contenuto della pronuncia e formato il l'ambito entro cui si era quindi giudicato "interno". denuncia violazione Con il secondo motivo degli artt. 1224, 2230 e 2233 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché omessa contraddittoria motivazione. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello ha indicato in 10 11,8 anzichè in 12.8 l'indice di svalutazione, dovendosi alla differenza fra i due indici (iniziale e finale) aggiungere una unità, come risulta dal tabulato dell'ISTAT e da una dichiarazione dello stesso Istituto. La censura, da ritenersi sostanzialmente dedotta sotto il profilo del difetto di motivazione, è inammissibile. Nel sostenere la tesi dell'adozione da parte della Corte d'Appello di un indice di rivalutazione erroneo (11,8 anziché 12,8), il ricorrente fa riferimento ad una "dichiarazione" dell'ISTAT ed al relativo tabulato, riguardanti il periodo in questione (1970-1998), che sarebbero stati depositati in Cancelleria. Ma in tal modo si è sottratto all'onere di rendere autosufficiente il ricorso che deve contenere in maniera esaustiva e completa tutte le argomentazioni a sostegno della censura in quanto, non potendo questa Corte procedere alla lettura depositati è degli atti, nessun rinvio ad atti consentito. Peraltro nel caso in esame ne era precluso anche il deposito, essendo stato operato solo in questa sede in violazione dell'art. 372 detti atti C.P.C. e non rientrando fra quelli eccezionalmente 11 previsti da detta norma. Trattasi del resto di una censura di merito e, come tale, non deducibile avanti a questa Corte.. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2230 e 2233 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello per essersi formato abbia ritenuto inammissibile, giudicato, il diverso calcolo relativo il all'I.G.E., senza considerare che proprio in base alla sentenza cassata (ma non per quanto riguarda 1'I.G.E.) era stato riconosciuto 1'I.G.E. importo di £ 21.580.000, pari a £ sull'intero 392.756. Anche tale censura è inammissibile. La precedente sentenza della Corte d'Appello aveva riconosciuto 1'I.G.E. sia sull'importo relativo al compenso professionale (£ 3.600.000) che per quello attribuito a titolo di rimborso spese e sui criteri adottati non era stata proposta alcuna impugnazione. Legittimamente quindi la Corte d'Appello ha ritenuto precluso ogni diverso calcolo del relativo importo, dovuto peraltro per legge e nella misura 12 espressamente prevista. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2230, 2233 e 2751 bis n.2 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Sostiene che sull'importo capitale complessivo di £ 21.580.000 deve continuare a considerarsi privilegiata la somma di £ 3.600.000, oltre ai consequenziali accessori, in quanto su tale punto della sentenza del Tribunale в si era formato il giudicato. La censura va accolta per quanto di ragione. Come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello impugnata in questa sede, la precedente sentenza del 3.2.1992 della stessa Corte d'Appello aveva ribadito il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n.2 C.C. relativamente alla somma di £ 3.600.000 (e non di £ 2.400.000 determinata dal Tribunale) spettante a titolo di compenso per gli ultimi due anni di prestazione e su tale punto si era formato il giudicato, non avendo la curatela del fallimento proposto impugnazione. L'impugnata sentenza invece, nel liquidare l'importo dovuto comprensivo degli interessi e del maggior danno, non ha tenuto conto del privilegio 13 già concesso, ammettendo il tutto in via chirografaria, in contrasto con la decisione ormai irrevocabile intervenuta sul punto. Va quindi accolto, relativamente a detto importo, il ricorso, con la conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve ritenersi consentita la pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e dichiararsi pertanto l'ammissione in via privilegiata della somma di £ 3.600.000. Non può invece essere accolta l'analoga richiesta riguardante i relativi accessori sia perché già ammessi in chirografo in via definitiva dalla precedente decisione della Corte d'Appello, come dà atto l'impugnata sentenza nel richiamare la decisione di questa Corte, e sia perché il privilegio che assiste il capitale non si estende nè agli interessi maturati prima della sentenza di fallimento né a quelli maturati dopo;
ciò per effetto dell'intenzionale mancato richiamo dell'art. 2749 C.C. da parte dell'art. 54 comma 3 L.F. (giurisprudenza consolidata;
vedi Cass.5020/95; Cass. 3960/95 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.195 del 1994 e n.350 del1993). 14 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1224, 2230 e 2233 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Sostiene che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di liquidazione del maggior danno per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza sul presupposto che per detto periodo è del tutto incerta la sussistenza della svalutazione in quanto, consultando i tabulati dell'ISTAT, potrebbe essere accertato se la richiesta possa essere accolta fino al soddisfo. La censura è infondata, non potendo il giudice di merito operare, sia pure limitatamente all'"an", il riconoscimento del maggior danno attraverso una mera prognosi che potrebbe rivelarsi errata, attesa la possibilità di indici di svalutazione inferiori al tasso legale. Del resto l'art. 345 C.P.C. conferisce eccezionalmente alla parte la facoltà di chiedere al giudice d'appello gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata ma non anche quelli relativi al periodo ancora successivo. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia 15 violazione degli artt. 2230 e 2233 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Sostiene che, avendo l'impugnata sentenza liquidato una somma ben quattro volte maggiore rispetto a quella riconosciuta dalla precedente sentenza della Corte di merito, erroneamente gli erano state liquidate, compensate per metà, le spese del giudizio. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il FA I.G.A. s.p.a. denuncia insufficiente motivazione in ordine alle spese del giudizio, lamentando che la Corte d'Appello non le abbia compensate totalmente per l'intero giudizio in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle originarie richieste nonché del fatto che con la precedente sentenza della Cassazione era stato accolto solo uno dei sei motivi dedotti. Sostiene altresì che per mero errore di calcolo era stata liquidata a titolo di svalutazione una somma maggiore (£ 256.580.000) rispetto a quella dovuta (£ 254.644.000). I due motivi, per l'identità delle questioni trattate relativamente alle spese dei vari gradi di giudizio, vanno esaminati congiuntamente. 16 Orbene, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito l'accertamento e la valutazione dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, con l'unico limite costituito dall'impossibilità di addossarle interamente alla parte totalmente vittoriosa. Nell'ipotesi in esame la Corte d'Appello, nel compensare per metà a favore del ET le spese dei vari gradi di giudizio, ha evidenziato l'esito finale della lite, caratterizzato dall'accoglimento в solo parziale delle varie richieste da lui formulate. In tale contesto, congruamente motivato, non v'è spazio quindi per il sindacato di legittimità da parte di entrambi i ricorrenti. Per quanto riguarda invece l'errore di calcolo dedotto dal ricorrente incidentale sulla somma liquidata dal giudice di rinvio, è appena il caso di Osservare che esso non può trovare ingresso in questa sede, come del resto lo stesso FA ha evidenziato nel suo ricorso. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2230 e 2233 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché omessa motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. 17 Lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di liquidare con le spese anche il C.P.A. e 1'IVA a carico del FA e dei cinque interventori relativamente al giudizio di rinvio. La censura non merita accoglimento, non potendo formare oggetto di ricorso ciò che comunque consegue per legge all'atto del versamento della somma liquidata in sede giudiziale. Peraltro, nel liquidare le spese relative а ciascun grado di giudizio, la Corte d'Appello ha omesso di richiamare il C.P.A. e 1'IVA solo limitatamente all'ultimo svoltosi avanti a sé, mostrando così chiaramente che si sia trattato di una mera dimenticanza. Con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C., lamentando che la Corte d'Appello abbia omesso di riportare in epigrafe IO NI, una degli interventori, e di condannarla alla rifusione delle spese. La censura è inammissibile. Risulta dagli atti, la cui lettuta consentita in questa sede in relazione a verifiche di ordine processuale, che la citazione in 18 riassunzione avanti alla Corte d'Appello dopo la precedente decisione di questa Corte è stata notificata in data 9.5.1996 anche а IO NI, nei cui confronti deve considerarsi contraddittorio nel relativoquindi integrato il giudizio. La sua mancata indicazione nell'intestazione della sentenza deve ritenersi frutto pertanto di un mero errore materiale non denunciabile in cassazione, dovendo la relativa istanza proporsi avanti al giudice 'a quo" (Cass. 1191/94). Pur in presenza di un accoglimento parziale del ricorso principale, si ritiene di compensare totalmente le spese del presente giudizio di legittimità nell'ambito di una valutazione complessiva delle reciproche censure.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso principale. Rigetta gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale e, pronunciando nel merito ex art. 384 C.P.C., ammette in via privilegiata la somma di £ 3.600.000. Compensa totalmente le spese del presente giudizio di legittimità. 19 Roma, 15.11.2000 Il Presidente Il Consigliere est. Riant Тали мы Mgo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 MOR 2001 IL CANCELLIERE Maria Di ZO Rave бного I ZUU! Ogel, 14, IL CANCELLIERE Maria Di ZO одного 100000 VERSATE 110.000 350000 UFFICIO DELLE ENTRAIG ROMA 2 out 4. Registrato in cut am19321 410.000. (Fire QUATTROCENTO DECIMICA Apart (IND) % 1 3 EL D E I 2 C I F F U 20