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Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2023, n. 42614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42614 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE TI AN nato a [...] il [...] CH DO nato a [...] il [...] CH VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42614 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.6.2022 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di EO CO, EN NI e EN TO, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di associazione per delinquere e di plurimi reati furto in abitazione, aggravati. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di EO CO deduce tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416 e 110 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Già nei motivi di appello si era evidenziato come la stessa sentenza di primo grado fosse quasi totalmente carente di motivazione atteso che su 105 pagine appena 6 erano dedicate alla motivazione mentre per il resto si limitava a riportare acriticamente la semplice informativa di reato. Allo stesso modo nell'impugnata sentenza non si comprende quale sia l'organizzazione di mezzi e di uomini che travalichi il semplice concorso nel reato sì da potersi configurare l'ipotesi associativa per la quale è stata affermata la penale responsabilità. Si tratta invero di alcuni soggetti che dopo essersi incontrati la mattina a bere il caffè in corso Mazzini a Bari si accordavano - a tutto voler concedere - per commettere i delitti di cui agli ulteriori capi di imputazione. Circostanza che avveniva di volta in volta senza una preordinata organizzazione o manifestazione di volontà tale che faccia ritenere un programma preordinato;
peraltro, la mancata commissione di alcuni colpi già ideati, programmati e organizzati lascia comprendere come una vera e propria organizzazione non vi sia stata, basti considerare quanto avvenuto il 2 Febbraio 2015 - ascoltato nel rit 3/15 e riportato in sentenza a pagina 14 in cui si apprende che EO non avrebbe potuto partecipare all'azione individuata per quel giorno in quanto sottoposto al foglio di via obbligatorio da Barletta. Peraltro neppure viene spiegato perché il vincolo associativo viene riconosciuto per la seconda batteria e non invece per la prima che risponde solo dei singoli episodi in concorso. Mancano mezzi, strumenti e ruoli, tutto è lasciato al caso, i presunti correi utilizzano le auto personali e neppure riescono a perpetrare i colpi che tentano di mettere a segno. Riprova ne è anche il dato temporale, i fatti si sono realizzati in una quindicina di giorni appena, ossia dal 2 Febbraio 2015 al 17 Febbraio 2015. 2 3.2.Col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 56 c.p. in quanto i fatti di cui al capo B) sono rimasti allo stadio degli atti preparatori;
si tratta invero di attività di appostamento, pedinamento, individuazione, ricerca che non sono mai sfociati in vere e proprie manifestazioni di condotta inequivocamente dirette al furto, che nella forma tentata richiede che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. 3.3.Col terzo motivo invoca la nullità delle intercettazioni riportandosi alle impugnazioni proposte dai coimputati non fondate su motivi esclusivamente personali. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di EN TO e EN NI deduce cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 268, comma 3, e 271 c.p.p. in relazione alle conversazioni intercettate e quindi la inutilizzabilità delle stesse, in particolare di quelle di cui ai RIT 3/15, 97/15, 98/15 e 99/15. In particolare, l'aver proceduto all'esecuzione di esse per mezzo di impianti non collocati presso la Procura di Trani, senza che nel relativo decreto intercettivo si sia dato atto delle ragioni che attestassero la indisponibilità degli stessi, legittimando il ricorso ad una ditta privata per il noleggio delle apparecchiature e la delega ai Carabinieri per l'esecuzione, ha determinato la violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. e, conseguentemente, l'assoluta inutilizzabilità di tutte le intercettazioni. La risposta fornita al riguardo dalla Corte territoriale è del tutto insufficiente facendo essa riferimento alla nota del 2009 del Procuratore della Repubblica risalente quindi a diversi anni prima delle operazioni di intercettazione in questione disposte nel 2015, ritenuta erroneamente idonea ad attestare la indisponibilità degli impianti presenti presso la Procura, laddove peraltro dalla nota dell'ufficio tecnico del Comune di Trani risulta che invece i lavori che avevano interessato la palazzina ove erano ubicati i locali adibiti a sala di intercettazione erano terminati già tre anni prima delle indagini in corso nel presente procedimento e comunque non avevano interessato i locali in questione. 4.2.Col secondo motivo si contesta la violazione dell'art. 416 c.p. nonché la mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte di appello, per superare il dato temporale ristretto in cui si sarebbe svolta l'attività delinquenziale, precisamente dal 5 Febbraio 2015 al 18/02/2015 - dato confliggente con la supposta riconducibilità delle condotte ad una associazione a delinquere - ha apoditticamente affermato che è estremamente probabile, per non dire certo, che la tecnica collaudata del gruppo criminale avesse avuto inizio ben prima delle operazioni di indagine. Laddove nel caso di specie si è di fronte a soli due furti in appartamento e a un paio di furti di chiavi neppure sfociati in un furto consumato in abitazione. La Corte d'appello, così come il giudice di primo grado, ha ritenuto di ricavare la forma organizzativa richiesta per la sussistenza dell'associazione dall'adozione da parte degli 3 imputati di una tecnica seriale dei furti di appartamento (pedinamenti delle possibili vittime, furto o fotografia delle chiavi di casa ai fini di un'eventuale duplicazione, ecc.). È evidente tuttavia che tale elemento è assolutamente inidoneo a qualificare il reato associativo appartenendo a chiunque si appresti, anche con determinazioni criminose prese di volta in volta, a commettere un furto in appartamento. 4.3.Col terzo motivo, che riguarda esclusivamente la posizione di EN NI, si contesta la mancanza di motivazione con riferimento sia all'ipotizzata partecipazione dello stesso all'associazione sia alla presunta commissione di imprecisati reati fine. Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna risposta a quelle che erano state le deduzioni difensive sia in ordine ai reati fine effettivamente attribuiti al ricorrente, mancando negli atti di causa ogni riferimento al predetto in ordine agli episodi di furto, che in relazione all'affectio societatis risultando comunque le richieste provenienti dallo zio specifiche e non relative ai progetti criminosi posti in essere, e in ogni caso difettando la prova di una sua partecipazione alla ripartizioni di eventuali utili illeciti derivanti dall'unico furto in appartamento ritenuto consumato in sentenza. In ogni caso nelle circostanze in cui egli ha fornito le generalità degli intestatari delle autovetture non è stato neppure tentato alcun furto. 4.4.Col quarto motivo, che riguarda esclusivamente la posizione di EN TO, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alle richieste subordinate evidenziate con l'atto di appello. In particolare, la difesa contesta la mancanza di motivazione in ordine alla qualifica di organizzatore e promotore dell'associazione attribuita a EN TO, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio. In sentenza il ricorrente viene definito "capo promotore" ma in realtà la contestazione contenuta nel capo d'imputazione è precisamente di organizzatore e promotore. Le doglianze difensive vengono sbrigativamente liquidate affermando che dalle conversazioni intercettate emergerebbe "la figura del EN TO quale soggetto al quale fanno capo gli altri imputati". Tuttavia dalla lettura delle intercettazioni in atti e dalla sentenza d'appello non si evince alcuna condotta concreta del EN riconducibile alla figura del promotore (ovvero colui che avrebbe dato impulso all'associazione e provocato altresì l'adesione di terzi incrementando le potenzialità dell'associazione), ma neanche a quella di organizzatore (o addirittura, come si afferma in sentenza, di capo), risultando del tutto evidente invece che tra i presunti partecipi vi era un costante scambio di idee su un piano del tutto paritario, su quel che si sarebbe dovuto fare in ogni singolo frangente. Indi, si insta affinché, escluse tali qualifiche, anche nei confronti di EN TO si determini la pena base in quella prevista per il reato di cui all'articolo 624-bis cod. pen., nel minimo edittale. Inoltre, previa esclusione della recidiva contestata, stante la risalenza nel tempo dei precedenti del EN, le attenuanti generiche già concesse potrebbero essere dichiarate prevalenti, operando la massima riduzione per le stesse in considerazione di tutti 4 i criteri di cui all'articolo 133 per adeguare la pena al fatto concreto tenuto conto anche del comportamento processuale del prevenuto. L'aumento per l'eventuale continuazione infine può essere ridotto in conseguenza sia dell'esclusione della recidiva (eliminando il vincolo del minimo aumento nella misura della metà della pena base) che comunque della fissazione della pena base in misura ridotta rispetto a quanto stabilito dal primo giudice. 4.5.Col quinto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alle richieste subordinate avanzate nell'interesse di EN NI. Tenuto conto del ruolo estremamente marginale che EN NI avrebbe avuto nella vicenda (non avendo svolto nell'associazione compiti operativi), della sua assoluta incensuratezza, della condotta anche processuale tenuta, la pena inflitta poteva essere decisamente più contenuta mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La pena base ben poteva essere fissata nel minimo edittale di un anno di reclusione ed euro 309 di multa (anziché in due anni ed euro 600 fissati in sentenza), previsto per il furto in abitazione ovvero di un anno di reclusione per la mera partecipazione associativa, con successivo minimo aumento per l'eventuale continuazione. Il che avrebbe consentito peraltro la sospensione condizionale anche dell'eventuale pena pecuniaria. Di queste doglianze specifiche non vi è traccia alcuna nella sentenza d'appello e quindi nessuna confutazione in ordine ad essa è stata effettuata. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore degli imputati, EN TO e EN NI, ha insistito nell'accoglimento del ricorso replicando agli argomenti svolti dal P.G.. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per genericità. 1.1 ricorsi nell'interesse di EN TO e EN NI. 1.1. Il primo motivo con cui ci si duole della illegittimità delle intercettazioni assumendone quindi la inutilizzabilità è generico. Occorre premettere che se è vero che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o 5 comunicazioni, l'obbligo di motivazione del decreto dei pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura non è assolto col semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità' e che sono affetti da "inutilizzabilità patologica", non sanabile dalla scelta del rito abbreviato, i risultati delle operazioni eseguite per mezzo di impianti esterni, sulla base di un decreto del pubblico ministero del tutto privo di motivazione circa l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti della procura della Repubblica (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608 - 01), è altrettanto vero che, come è stato parimenti condivisibilmente affermato da questa Corte, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la procura rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto emesso dal pubblico ministero e può essere autonomamente accertata "ex post", nei limiti in cui sia desumibile dagli elementi in atti (Sez. 2, Sentenza n. 39258 del 11/06/2015, Rv. 264800 - 01, nella fattispecie, questa ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti, sulla scorta di una certificazione di cancelleria attestante che, negli uffici della procura, non vi era mai stata la disponibilità degli impianti necessari per l'esecuzione di tale specifica attività captativa). Nel caso di specie, i decreti autorizzativi delle intercettazioni svolte presso i locali esterni alla Procura della Repubblica non sono contestati sotto il profilo specifico della carenza di motivazione, ma sull'assunto che la inidoneità degli impianti - rectius l'indisponibilità dei stessi - al momento dell'emissione dei decreti medesimi sarebbe esclusa dalla certificazione in atti versata dalla difesa che attesterebbe che i lavori di ristrutturazione che avevano interessato l'edificio in cui si trovava - comunque - anche la sala di intercettazione, ritenuti impeditivi dell'esecuzione delle intercettazioni presso i locali della Procura, erano terminati molto tempo prima dell'inizio delle intercettazioni. Ciò si contesta senza considerare che, però, la Corte di appello nella sentenza impugnata fa riferimento anche alla indisponibilità della strumentazione - rispetto alla quale il motivo in scrutinio nulla argomenta - evidenziando come l'attestazione di termine dei lavori occupandosi dei locali nulla dice circa la funzionalità o meno dell'impianto. La Corte territoriale ha, in altri termini, evidenziato l'irrilevanza dell'attestazione, depositata dalla difesa, di termine dei lavori di ristrutturazione dei locali della Procura, ritenuta inidonea a scalfire l'eventuale non funzionalità e indisponibilità della strumentazione;
e rispetto a tale punto della motivazione della sentenza impugnata nulla si dice in ricorso. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto si assume in ricorso, la nota del 2009 del Procuratore della Repubblica avente ad oggetto la segnalazione dei lavori straordinari interessanti i locali adibiti a sala intercettazioni, non si riferisce - ovviamente - alle sole 6 operazioni di ascolto ma fa espresso riferimento alla prosecuzione o alla nuova esecuzione delle attività di intercettazione presso gli impianti in dotazione ai singoli uffici di polizia giudiziaria. In ogni caso va rammentato che ove si adduce la inutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 dei 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che le prove non si sono esaurite nei soli esiti delle intercettazioni di cui ai Rit citati, il ricorso tace in ordine alla decisività, ai fini della decisione, di tali esiti;
sicché la censura sollevata sul punto rimane irrimediabilmente affetta da genericità anche sotto tale profilo. 1.2. Motivo comune a tutti i ricorsi è anche la paventata violazione dell'art. 416 c.p. stante l'assenza di prova del vincolo associativo. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, richiamando la sentenza di primo grado, trattandosi di doppia conforme, ha dato atto degli elementi in base ai quali individuare l'esistenza di una compagine associativa organizzata seppur in modo semplice e stabilmente dedita alla commissione di una serie indeterminata di furti in appartamento approfittando del temporaneo allontanamento degli occupanti, eseguiti dopo essersi impossessati, con uno stratagemma, delle chiavi di casa, appositamente donate. Invero, secondo la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, a cui in buona sostanza quella di appello rimanda per avere le censure in quella sede svolte avuto ad oggetto profili già esaminati e risolti dal primo giudice, emerge con evidenza l'operatività di una associazione avente i tratti distintivi di cui all'art. 416 c.p. che depongono per uno stabile vincolo associativo, stante la intervenuta individuazione di una stabile struttura organizzata, sia pure dotata di mezzi rudimentali quali le stesse autovetture degli imputati che sono state comunque poste, a tempo indeterminato, al servizio del gruppo, corredata da un programma criminoso indeterminato, consistito nella ideazione di un modus operandi ben preciso per portare a segno i furti, metodo che per essersi rivelato già ampiamente collaudato all'avvio delle indagini, è stato ritenuto a sua volta uno degli indici rivelatori della predisposta organizzazione proiettata nel tempo;
a ciò si aggiungano i ruoli degli adepti, pure individuati ed indicati dai giudici di merito, nella persistenza nel tempo dell'iniziale proposito delinquenziale e nella concreta attuazione dei furti, nonchè l'esistenza di un contributo partecipativo cosciente e volontario dei ricorrenti alla perpetrazione dei furti in appartamento. Ha quindi concluso il tribunale sulla base delle evidenza dei singoli fatti criminosi come il programma era costituito da una evidente indeterminatezza soprattutto nei tempi di esecuzione e nelle stesse specifiche modalità, nel senso che gli obbiettivi e i tempi di esecuzione venivano decisi di volta in volta, nella permanenza del vincolo 7 associativo che rimandava quindi ad un ben più vasto programma per la commissione di una serie indeterminata di reati. Il sodalizio denotava l'esistenza dell'affectio societatis in capo ai singoli associati - così nella richiamata sentenza di primo grado a pag- 94 - perfettamente consapevoli di arrecare un contributo alla realizzazione di un progetto criminoso comune, posto che l'apporto non veniva meno per effetto del singolo furto ma era assicurato anche in vista del conseguimento di nuovi ed ulteriori ordinativi (in particolare, l'associazione era imperniata sulla piena sinergia esistente tra i sodali, i quali si appoggiavano reciprocamente, ciascuno svolgendo nel proprio segmento di attività, specifici compiti che consentivano di realizzare l'intero ciclo dell'attività criminosa, ed avvantaggiandosi tra i mezzi avuti a disposizione anche di una sorta di database delle vittime a cui attingere). A sua volta la Corte di appello - nel dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di condividere la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado - ha affermato che le risultanze processuali, come analiticamente esaminate nella pronuncia del tribunale, avessero dimostrato che l'organizzazione delle attività criminose predatorie era quotidiana continuativa e tendenzialmente priva di un termine temporale ovvero fosse proiettata in un orizzonte temporale indefinito e che pertanto risultasse giustificata la contestazione del reato mezzo associativo agli imputati pur nel breve ambito delle indagini (laddove l'annotazione sul fatto che l'attività predatoria sarebbe certamente Iniziata prima, e verosimilmente proseguita se non fosse intervenuta la misura cautelare, pur nella sua valenza presuntiva, perde di genericità se si considera che la Corte di appello àncora la valorizzazione del pregresso inizio dell'attività criminosa rispetto all'ambito circoscritto delle indagini al fatto che il metodo utilizzato dagli associati si fosse delineato, sin dalle prime battute, ben collaudato, così rimandando ad analoghe condotte tenute certamente anche in precedenza). La Corte di appello ha altresì evidenziato come la semplicità ed elementarità dei compiti associativi non togliesse alcunché alla struttura associativa, ben potendo la stessa essere estremamente semplice;
osservando come la semplicità, viceversa, è fattore che rende ancora più pericolosa l'associazione proprio perché non avente bisogno, per operare, di tecniche criminali complesse, essendo sufficiente, nel caso di specie, individuazione e pedinamento della vittima. Sicché il motivo è oltre che aspecifico manifestamente infondato. 1.3. In relazione alla posizione di CH NI, la censura è a sua volta generica e in fatto. La partecipazione dello stesso alla fattispecie associativa nonché ai reati fine è incontestabile nella presente sede di legittimità in quanto ben argomentata dal giudice di primo grado e confermata in appello con considerazioni certamente adeguate alla stregua dei rilievi mossi;
egli, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, «oltre ad aver partecipato ad alcuni appostamenti e pedinamenti, era colui che forniva "in tempo reale" le 8 generalità e gli indirizzi delle vittime una volta venuto a conoscenza, tramite i suoi correi, del numero di targa dell'autovettura da cui erano state sottratte, e poi donate, le chiavi degli appartamenti, per dar loro modo di raggiungere l'abitazione e saccheggiarla prima dell'arrivo dei proprietari o, in caso di impossibilità, di poterlo fare nei giorni successivi» (così testualmente nella sentenza di primo grado a pag, 99, richiamata nella sentenza di appello). 1.4. Il quarto motivo sul ruolo di capo e promotore attribuito a EN TO è anch'esso aspecifico, avendo i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, indicato le ragioni per le quali dovesse riconoscersi la qualifica di capo ed organizzatore al EN TO - e ciò di là del profilo della promozione dell'associazione la cui eventuale mancata dimostrazione non esclude la sussistenza della qualifica di capo o organizzatore che attengono evidentemente ad aspetti diversi. Si è, in particolare, fatto riferimento alla sua presenza costante e alle direttive che era solito impartire agli altri adepti in relazione ai singoli fatti criminosi, al fatto che sceglieva gli obbiettivi ed indicava le modalità di gestione del caso ai complici. Quanto al motivo sulla determinazione della pena che si aggancia, da un lato, alla esclusione della qualifica di capo e, dall'altro, alla esclusione della recidiva pure richiesta, esso è a sua volta aspecifico, quanto al primo aspetto, per le ragioni sopra indicate per le quali è stata ritenuta la qualifica di capo/organizzatore, quanto al secondo, se solo si considera la motivazione svolta al riguardo nella sentenza impugnata che ha fatto riferimento non solo alla innumerevole serie di precedenti specifici ma anche a due condanne per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ritenute evidentemente nel loro complesso certamente indicative della maggiore pericolosità sociale espressa dall'imputato. 1.5. Il quinto motivo, nell'interesse di EN NI, sul trattamento sanzionatorio non considera che la sentenza impugnata ha indicato le ragioni per le quali non si potesse pervenire ad una diversa rideterminazione della pena;
pena comunque oggetto di rideterminazione in considerazione delle concesse attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, laddove, peraltro, la circostanza secondo cui io stesso non avrebbe svolto compiti operativi è stata già ritenuta ai finì della giustificazione dell'indicato bilanciamento in termini di equivalenza. Tutto ciò considerando per altro verso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 dei 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 9 2.11 ricorso nell'interesse di LI CO. 2.1. Quanto al primo motivo che contesta l'associazione, non possono che valere gli argomenti già esposti al punto 1.2. relativo al ricorso di EN. 2.2. Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondata in quanto i giudici di merito nel ritenere le condotte indicate come consumate hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 24302 del 4/5/2017, Rv. 269963), secondo cui, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 5, n. 18981 dei 22/02/2017, Rv. 269932 - 01). 2.3. Quanto al terzo motivo che genericamente si riporta a quanto eccepito in punto di intercettazioni dai coimputati, non possono che valere gli argomenti già sopra esposti con riferimento al primo motivo del ricorso di EN NI e EN TO. 3. Dalle ragioni sin quì esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 19/9/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42614 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.6.2022 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di EO CO, EN NI e EN TO, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di associazione per delinquere e di plurimi reati furto in abitazione, aggravati. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di EO CO deduce tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416 e 110 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Già nei motivi di appello si era evidenziato come la stessa sentenza di primo grado fosse quasi totalmente carente di motivazione atteso che su 105 pagine appena 6 erano dedicate alla motivazione mentre per il resto si limitava a riportare acriticamente la semplice informativa di reato. Allo stesso modo nell'impugnata sentenza non si comprende quale sia l'organizzazione di mezzi e di uomini che travalichi il semplice concorso nel reato sì da potersi configurare l'ipotesi associativa per la quale è stata affermata la penale responsabilità. Si tratta invero di alcuni soggetti che dopo essersi incontrati la mattina a bere il caffè in corso Mazzini a Bari si accordavano - a tutto voler concedere - per commettere i delitti di cui agli ulteriori capi di imputazione. Circostanza che avveniva di volta in volta senza una preordinata organizzazione o manifestazione di volontà tale che faccia ritenere un programma preordinato;
peraltro, la mancata commissione di alcuni colpi già ideati, programmati e organizzati lascia comprendere come una vera e propria organizzazione non vi sia stata, basti considerare quanto avvenuto il 2 Febbraio 2015 - ascoltato nel rit 3/15 e riportato in sentenza a pagina 14 in cui si apprende che EO non avrebbe potuto partecipare all'azione individuata per quel giorno in quanto sottoposto al foglio di via obbligatorio da Barletta. Peraltro neppure viene spiegato perché il vincolo associativo viene riconosciuto per la seconda batteria e non invece per la prima che risponde solo dei singoli episodi in concorso. Mancano mezzi, strumenti e ruoli, tutto è lasciato al caso, i presunti correi utilizzano le auto personali e neppure riescono a perpetrare i colpi che tentano di mettere a segno. Riprova ne è anche il dato temporale, i fatti si sono realizzati in una quindicina di giorni appena, ossia dal 2 Febbraio 2015 al 17 Febbraio 2015. 2 3.2.Col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 56 c.p. in quanto i fatti di cui al capo B) sono rimasti allo stadio degli atti preparatori;
si tratta invero di attività di appostamento, pedinamento, individuazione, ricerca che non sono mai sfociati in vere e proprie manifestazioni di condotta inequivocamente dirette al furto, che nella forma tentata richiede che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. 3.3.Col terzo motivo invoca la nullità delle intercettazioni riportandosi alle impugnazioni proposte dai coimputati non fondate su motivi esclusivamente personali. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di EN TO e EN NI deduce cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 268, comma 3, e 271 c.p.p. in relazione alle conversazioni intercettate e quindi la inutilizzabilità delle stesse, in particolare di quelle di cui ai RIT 3/15, 97/15, 98/15 e 99/15. In particolare, l'aver proceduto all'esecuzione di esse per mezzo di impianti non collocati presso la Procura di Trani, senza che nel relativo decreto intercettivo si sia dato atto delle ragioni che attestassero la indisponibilità degli stessi, legittimando il ricorso ad una ditta privata per il noleggio delle apparecchiature e la delega ai Carabinieri per l'esecuzione, ha determinato la violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. e, conseguentemente, l'assoluta inutilizzabilità di tutte le intercettazioni. La risposta fornita al riguardo dalla Corte territoriale è del tutto insufficiente facendo essa riferimento alla nota del 2009 del Procuratore della Repubblica risalente quindi a diversi anni prima delle operazioni di intercettazione in questione disposte nel 2015, ritenuta erroneamente idonea ad attestare la indisponibilità degli impianti presenti presso la Procura, laddove peraltro dalla nota dell'ufficio tecnico del Comune di Trani risulta che invece i lavori che avevano interessato la palazzina ove erano ubicati i locali adibiti a sala di intercettazione erano terminati già tre anni prima delle indagini in corso nel presente procedimento e comunque non avevano interessato i locali in questione. 4.2.Col secondo motivo si contesta la violazione dell'art. 416 c.p. nonché la mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte di appello, per superare il dato temporale ristretto in cui si sarebbe svolta l'attività delinquenziale, precisamente dal 5 Febbraio 2015 al 18/02/2015 - dato confliggente con la supposta riconducibilità delle condotte ad una associazione a delinquere - ha apoditticamente affermato che è estremamente probabile, per non dire certo, che la tecnica collaudata del gruppo criminale avesse avuto inizio ben prima delle operazioni di indagine. Laddove nel caso di specie si è di fronte a soli due furti in appartamento e a un paio di furti di chiavi neppure sfociati in un furto consumato in abitazione. La Corte d'appello, così come il giudice di primo grado, ha ritenuto di ricavare la forma organizzativa richiesta per la sussistenza dell'associazione dall'adozione da parte degli 3 imputati di una tecnica seriale dei furti di appartamento (pedinamenti delle possibili vittime, furto o fotografia delle chiavi di casa ai fini di un'eventuale duplicazione, ecc.). È evidente tuttavia che tale elemento è assolutamente inidoneo a qualificare il reato associativo appartenendo a chiunque si appresti, anche con determinazioni criminose prese di volta in volta, a commettere un furto in appartamento. 4.3.Col terzo motivo, che riguarda esclusivamente la posizione di EN NI, si contesta la mancanza di motivazione con riferimento sia all'ipotizzata partecipazione dello stesso all'associazione sia alla presunta commissione di imprecisati reati fine. Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna risposta a quelle che erano state le deduzioni difensive sia in ordine ai reati fine effettivamente attribuiti al ricorrente, mancando negli atti di causa ogni riferimento al predetto in ordine agli episodi di furto, che in relazione all'affectio societatis risultando comunque le richieste provenienti dallo zio specifiche e non relative ai progetti criminosi posti in essere, e in ogni caso difettando la prova di una sua partecipazione alla ripartizioni di eventuali utili illeciti derivanti dall'unico furto in appartamento ritenuto consumato in sentenza. In ogni caso nelle circostanze in cui egli ha fornito le generalità degli intestatari delle autovetture non è stato neppure tentato alcun furto. 4.4.Col quarto motivo, che riguarda esclusivamente la posizione di EN TO, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alle richieste subordinate evidenziate con l'atto di appello. In particolare, la difesa contesta la mancanza di motivazione in ordine alla qualifica di organizzatore e promotore dell'associazione attribuita a EN TO, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio. In sentenza il ricorrente viene definito "capo promotore" ma in realtà la contestazione contenuta nel capo d'imputazione è precisamente di organizzatore e promotore. Le doglianze difensive vengono sbrigativamente liquidate affermando che dalle conversazioni intercettate emergerebbe "la figura del EN TO quale soggetto al quale fanno capo gli altri imputati". Tuttavia dalla lettura delle intercettazioni in atti e dalla sentenza d'appello non si evince alcuna condotta concreta del EN riconducibile alla figura del promotore (ovvero colui che avrebbe dato impulso all'associazione e provocato altresì l'adesione di terzi incrementando le potenzialità dell'associazione), ma neanche a quella di organizzatore (o addirittura, come si afferma in sentenza, di capo), risultando del tutto evidente invece che tra i presunti partecipi vi era un costante scambio di idee su un piano del tutto paritario, su quel che si sarebbe dovuto fare in ogni singolo frangente. Indi, si insta affinché, escluse tali qualifiche, anche nei confronti di EN TO si determini la pena base in quella prevista per il reato di cui all'articolo 624-bis cod. pen., nel minimo edittale. Inoltre, previa esclusione della recidiva contestata, stante la risalenza nel tempo dei precedenti del EN, le attenuanti generiche già concesse potrebbero essere dichiarate prevalenti, operando la massima riduzione per le stesse in considerazione di tutti 4 i criteri di cui all'articolo 133 per adeguare la pena al fatto concreto tenuto conto anche del comportamento processuale del prevenuto. L'aumento per l'eventuale continuazione infine può essere ridotto in conseguenza sia dell'esclusione della recidiva (eliminando il vincolo del minimo aumento nella misura della metà della pena base) che comunque della fissazione della pena base in misura ridotta rispetto a quanto stabilito dal primo giudice. 4.5.Col quinto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alle richieste subordinate avanzate nell'interesse di EN NI. Tenuto conto del ruolo estremamente marginale che EN NI avrebbe avuto nella vicenda (non avendo svolto nell'associazione compiti operativi), della sua assoluta incensuratezza, della condotta anche processuale tenuta, la pena inflitta poteva essere decisamente più contenuta mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La pena base ben poteva essere fissata nel minimo edittale di un anno di reclusione ed euro 309 di multa (anziché in due anni ed euro 600 fissati in sentenza), previsto per il furto in abitazione ovvero di un anno di reclusione per la mera partecipazione associativa, con successivo minimo aumento per l'eventuale continuazione. Il che avrebbe consentito peraltro la sospensione condizionale anche dell'eventuale pena pecuniaria. Di queste doglianze specifiche non vi è traccia alcuna nella sentenza d'appello e quindi nessuna confutazione in ordine ad essa è stata effettuata. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore degli imputati, EN TO e EN NI, ha insistito nell'accoglimento del ricorso replicando agli argomenti svolti dal P.G.. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per genericità. 1.1 ricorsi nell'interesse di EN TO e EN NI. 1.1. Il primo motivo con cui ci si duole della illegittimità delle intercettazioni assumendone quindi la inutilizzabilità è generico. Occorre premettere che se è vero che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o 5 comunicazioni, l'obbligo di motivazione del decreto dei pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura non è assolto col semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità' e che sono affetti da "inutilizzabilità patologica", non sanabile dalla scelta del rito abbreviato, i risultati delle operazioni eseguite per mezzo di impianti esterni, sulla base di un decreto del pubblico ministero del tutto privo di motivazione circa l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti della procura della Repubblica (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608 - 01), è altrettanto vero che, come è stato parimenti condivisibilmente affermato da questa Corte, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la procura rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto emesso dal pubblico ministero e può essere autonomamente accertata "ex post", nei limiti in cui sia desumibile dagli elementi in atti (Sez. 2, Sentenza n. 39258 del 11/06/2015, Rv. 264800 - 01, nella fattispecie, questa ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti, sulla scorta di una certificazione di cancelleria attestante che, negli uffici della procura, non vi era mai stata la disponibilità degli impianti necessari per l'esecuzione di tale specifica attività captativa). Nel caso di specie, i decreti autorizzativi delle intercettazioni svolte presso i locali esterni alla Procura della Repubblica non sono contestati sotto il profilo specifico della carenza di motivazione, ma sull'assunto che la inidoneità degli impianti - rectius l'indisponibilità dei stessi - al momento dell'emissione dei decreti medesimi sarebbe esclusa dalla certificazione in atti versata dalla difesa che attesterebbe che i lavori di ristrutturazione che avevano interessato l'edificio in cui si trovava - comunque - anche la sala di intercettazione, ritenuti impeditivi dell'esecuzione delle intercettazioni presso i locali della Procura, erano terminati molto tempo prima dell'inizio delle intercettazioni. Ciò si contesta senza considerare che, però, la Corte di appello nella sentenza impugnata fa riferimento anche alla indisponibilità della strumentazione - rispetto alla quale il motivo in scrutinio nulla argomenta - evidenziando come l'attestazione di termine dei lavori occupandosi dei locali nulla dice circa la funzionalità o meno dell'impianto. La Corte territoriale ha, in altri termini, evidenziato l'irrilevanza dell'attestazione, depositata dalla difesa, di termine dei lavori di ristrutturazione dei locali della Procura, ritenuta inidonea a scalfire l'eventuale non funzionalità e indisponibilità della strumentazione;
e rispetto a tale punto della motivazione della sentenza impugnata nulla si dice in ricorso. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto si assume in ricorso, la nota del 2009 del Procuratore della Repubblica avente ad oggetto la segnalazione dei lavori straordinari interessanti i locali adibiti a sala intercettazioni, non si riferisce - ovviamente - alle sole 6 operazioni di ascolto ma fa espresso riferimento alla prosecuzione o alla nuova esecuzione delle attività di intercettazione presso gli impianti in dotazione ai singoli uffici di polizia giudiziaria. In ogni caso va rammentato che ove si adduce la inutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 dei 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che le prove non si sono esaurite nei soli esiti delle intercettazioni di cui ai Rit citati, il ricorso tace in ordine alla decisività, ai fini della decisione, di tali esiti;
sicché la censura sollevata sul punto rimane irrimediabilmente affetta da genericità anche sotto tale profilo. 1.2. Motivo comune a tutti i ricorsi è anche la paventata violazione dell'art. 416 c.p. stante l'assenza di prova del vincolo associativo. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, richiamando la sentenza di primo grado, trattandosi di doppia conforme, ha dato atto degli elementi in base ai quali individuare l'esistenza di una compagine associativa organizzata seppur in modo semplice e stabilmente dedita alla commissione di una serie indeterminata di furti in appartamento approfittando del temporaneo allontanamento degli occupanti, eseguiti dopo essersi impossessati, con uno stratagemma, delle chiavi di casa, appositamente donate. Invero, secondo la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, a cui in buona sostanza quella di appello rimanda per avere le censure in quella sede svolte avuto ad oggetto profili già esaminati e risolti dal primo giudice, emerge con evidenza l'operatività di una associazione avente i tratti distintivi di cui all'art. 416 c.p. che depongono per uno stabile vincolo associativo, stante la intervenuta individuazione di una stabile struttura organizzata, sia pure dotata di mezzi rudimentali quali le stesse autovetture degli imputati che sono state comunque poste, a tempo indeterminato, al servizio del gruppo, corredata da un programma criminoso indeterminato, consistito nella ideazione di un modus operandi ben preciso per portare a segno i furti, metodo che per essersi rivelato già ampiamente collaudato all'avvio delle indagini, è stato ritenuto a sua volta uno degli indici rivelatori della predisposta organizzazione proiettata nel tempo;
a ciò si aggiungano i ruoli degli adepti, pure individuati ed indicati dai giudici di merito, nella persistenza nel tempo dell'iniziale proposito delinquenziale e nella concreta attuazione dei furti, nonchè l'esistenza di un contributo partecipativo cosciente e volontario dei ricorrenti alla perpetrazione dei furti in appartamento. Ha quindi concluso il tribunale sulla base delle evidenza dei singoli fatti criminosi come il programma era costituito da una evidente indeterminatezza soprattutto nei tempi di esecuzione e nelle stesse specifiche modalità, nel senso che gli obbiettivi e i tempi di esecuzione venivano decisi di volta in volta, nella permanenza del vincolo 7 associativo che rimandava quindi ad un ben più vasto programma per la commissione di una serie indeterminata di reati. Il sodalizio denotava l'esistenza dell'affectio societatis in capo ai singoli associati - così nella richiamata sentenza di primo grado a pag- 94 - perfettamente consapevoli di arrecare un contributo alla realizzazione di un progetto criminoso comune, posto che l'apporto non veniva meno per effetto del singolo furto ma era assicurato anche in vista del conseguimento di nuovi ed ulteriori ordinativi (in particolare, l'associazione era imperniata sulla piena sinergia esistente tra i sodali, i quali si appoggiavano reciprocamente, ciascuno svolgendo nel proprio segmento di attività, specifici compiti che consentivano di realizzare l'intero ciclo dell'attività criminosa, ed avvantaggiandosi tra i mezzi avuti a disposizione anche di una sorta di database delle vittime a cui attingere). A sua volta la Corte di appello - nel dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di condividere la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado - ha affermato che le risultanze processuali, come analiticamente esaminate nella pronuncia del tribunale, avessero dimostrato che l'organizzazione delle attività criminose predatorie era quotidiana continuativa e tendenzialmente priva di un termine temporale ovvero fosse proiettata in un orizzonte temporale indefinito e che pertanto risultasse giustificata la contestazione del reato mezzo associativo agli imputati pur nel breve ambito delle indagini (laddove l'annotazione sul fatto che l'attività predatoria sarebbe certamente Iniziata prima, e verosimilmente proseguita se non fosse intervenuta la misura cautelare, pur nella sua valenza presuntiva, perde di genericità se si considera che la Corte di appello àncora la valorizzazione del pregresso inizio dell'attività criminosa rispetto all'ambito circoscritto delle indagini al fatto che il metodo utilizzato dagli associati si fosse delineato, sin dalle prime battute, ben collaudato, così rimandando ad analoghe condotte tenute certamente anche in precedenza). La Corte di appello ha altresì evidenziato come la semplicità ed elementarità dei compiti associativi non togliesse alcunché alla struttura associativa, ben potendo la stessa essere estremamente semplice;
osservando come la semplicità, viceversa, è fattore che rende ancora più pericolosa l'associazione proprio perché non avente bisogno, per operare, di tecniche criminali complesse, essendo sufficiente, nel caso di specie, individuazione e pedinamento della vittima. Sicché il motivo è oltre che aspecifico manifestamente infondato. 1.3. In relazione alla posizione di CH NI, la censura è a sua volta generica e in fatto. La partecipazione dello stesso alla fattispecie associativa nonché ai reati fine è incontestabile nella presente sede di legittimità in quanto ben argomentata dal giudice di primo grado e confermata in appello con considerazioni certamente adeguate alla stregua dei rilievi mossi;
egli, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, «oltre ad aver partecipato ad alcuni appostamenti e pedinamenti, era colui che forniva "in tempo reale" le 8 generalità e gli indirizzi delle vittime una volta venuto a conoscenza, tramite i suoi correi, del numero di targa dell'autovettura da cui erano state sottratte, e poi donate, le chiavi degli appartamenti, per dar loro modo di raggiungere l'abitazione e saccheggiarla prima dell'arrivo dei proprietari o, in caso di impossibilità, di poterlo fare nei giorni successivi» (così testualmente nella sentenza di primo grado a pag, 99, richiamata nella sentenza di appello). 1.4. Il quarto motivo sul ruolo di capo e promotore attribuito a EN TO è anch'esso aspecifico, avendo i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, indicato le ragioni per le quali dovesse riconoscersi la qualifica di capo ed organizzatore al EN TO - e ciò di là del profilo della promozione dell'associazione la cui eventuale mancata dimostrazione non esclude la sussistenza della qualifica di capo o organizzatore che attengono evidentemente ad aspetti diversi. Si è, in particolare, fatto riferimento alla sua presenza costante e alle direttive che era solito impartire agli altri adepti in relazione ai singoli fatti criminosi, al fatto che sceglieva gli obbiettivi ed indicava le modalità di gestione del caso ai complici. Quanto al motivo sulla determinazione della pena che si aggancia, da un lato, alla esclusione della qualifica di capo e, dall'altro, alla esclusione della recidiva pure richiesta, esso è a sua volta aspecifico, quanto al primo aspetto, per le ragioni sopra indicate per le quali è stata ritenuta la qualifica di capo/organizzatore, quanto al secondo, se solo si considera la motivazione svolta al riguardo nella sentenza impugnata che ha fatto riferimento non solo alla innumerevole serie di precedenti specifici ma anche a due condanne per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ritenute evidentemente nel loro complesso certamente indicative della maggiore pericolosità sociale espressa dall'imputato. 1.5. Il quinto motivo, nell'interesse di EN NI, sul trattamento sanzionatorio non considera che la sentenza impugnata ha indicato le ragioni per le quali non si potesse pervenire ad una diversa rideterminazione della pena;
pena comunque oggetto di rideterminazione in considerazione delle concesse attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, laddove, peraltro, la circostanza secondo cui io stesso non avrebbe svolto compiti operativi è stata già ritenuta ai finì della giustificazione dell'indicato bilanciamento in termini di equivalenza. Tutto ciò considerando per altro verso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 dei 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 9 2.11 ricorso nell'interesse di LI CO. 2.1. Quanto al primo motivo che contesta l'associazione, non possono che valere gli argomenti già esposti al punto 1.2. relativo al ricorso di EN. 2.2. Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondata in quanto i giudici di merito nel ritenere le condotte indicate come consumate hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 24302 del 4/5/2017, Rv. 269963), secondo cui, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 5, n. 18981 dei 22/02/2017, Rv. 269932 - 01). 2.3. Quanto al terzo motivo che genericamente si riporta a quanto eccepito in punto di intercettazioni dai coimputati, non possono che valere gli argomenti già sopra esposti con riferimento al primo motivo del ricorso di EN NI e EN TO. 3. Dalle ragioni sin quì esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 19/9/2023.