Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
y M . N E S N S I A * * * A D T E E N S E REPUBBLICA 05.0 1 1 /0 3 I I A U A B R X T 5 N . - → Oggetto:IRPET -Accommento 1 6 8 9 / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I O Z N E * LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 15815/2000 Cron.11228 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 07.06.2002 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal signor UC BI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaspare Falsitta e Silvia Pansieri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna 40 presso l'avvocato Rita Gradara, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
>>> contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege, - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 15 aprile 1999, n. 117/1/99, depositata il 12 giugno 1999; र 2554 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 7 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del solo motivo di ricorso attinen- te al profilo sanzionatorio;
Svolgimento del processo 1.1. Il 17 luglio 2000 il signor UC BI notifica all'Amministra- zione finanziaria dello Stato presso l'Avvocatura generale dello Stato un ri- corso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regiona- le di Perugia 15 aprile 1999, n. 117/1/99, depositata il 12 giugno 1999, che ha rigettato l'appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 1004/01/96, che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento n. 41711101935 relativo al- 1'IRPEF 1985. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di OL notifica al signor Lu- ciano BI l'avviso di accertamento n. 41711101935, con il quale, secondo il giudice di appello, si accerta per il 1985 un maggior reddito a seguito del mancato assoggettamento al prelievo fiscale delle somme corrisposte dal da- tore di lavoro (istituto bancario) a titolo di contributo per differenza canone di locazione, mentre, secondo il ricorrente, si accerta un reddito imponibile pari a lire 111.982.000, e conseguentemente una maggiore imposta di lire 7.026.000, oltre alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione di lire 3.513.000, in conseguenza del recupero a imposizione di lire 2.700.000, cor- risposte dalla Banca commerciale italiana a titolo di indennità di trasferta;
M 2 - il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria provinciale di Peru- gia è da questa respinto con sentenza 12 dicembre 1996, n. 1004/01/96; l'appello del contribuente è, poi, rigettato dalla sentenza della Commissio- ne tributaria regionale di Perugia ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 15 aprile 1999, n. 117/1/99, è così motivata: - il problema della tassabilità del contributo per differenza canone di loca- zione deve essere risolto sulla base non della sua astratta natura, ma in forza della normativa applicabile;
è pacifico che ai sensi dell'art. 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, viene offerta una nozione di reddito tassabile più ampia di quella di cui all'art. 48 DPR 29 settembre 1973, n. 597, essendo ricompresa ogni somma corrispo- sta dal datore di lavoro anche indipendentemente dall'effettiva prestazione lavorativa;
- alla natura reddituale del compenso consegue la sua tassabilità e, quindi, la legittimità dell'accertamento.
2.1. Il ricorso del signor UC BI è sostenuto con tre motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia accolto, che sia cassata la sentenza impugnata e che sia adottata una decisione di merito con la quale sia dichiarata l'illegittimità dell'atto impositivo oggetto di con- testazione. In via subordinata il ricorrente chiede che venga dichiarata l'i- napplicabilità delle pene pecuniarie per obiettiva incertezza. Con ogni con- seguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
3. Il Ministero delle finanze non si è costituito in giudizio. سلام 3 Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
4.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che la sentenza della Com- missione tributaria regionale di Perugia sarebbe viziata da una assoluto di- fetto di motivazione, avendo totalmente frainteso l'oggetto della controver- sia. Infatti, la problematica in discussione inerirebbe all'imponibilità delle diarie corrisposte nel 1985 dalla Banca al proprio dipendente a titolo di in- dennità di trasferta. Per contro, la motivazione della sentenza di secondo grado assume ad oggetto la questione relativa al trattamento fiscale del con- tributo per differenza canone di locazione. Né si potrebbe affermare che le due problematiche abbiano una comune natura o che possano essere risolte sulla base delle medesime argomentazioni. In ogni caso, anche ove si volessero applicare al caso di specie le de- duzioni sviluppate nella sentenza impugnata, si osserva che essa resta evi- dentemente contraddittoria, perché, dopo avere premesso che il problema della tassabilità si deve risolvere in base alla normativa applicabile e dopo avere affermato che alla normativa del 1973 è succeduta quella del 1986, si è adottata la soluzione della imponibilità, trascurando che l'anno in discus- sione è il 1985 e che perciò dovrebbe applicarsi la normativa del 1973. 4.3. L'eccezione di extrapetizione è fondata. Infatti, mentre oggetto della controversia era l'indennità di trasferta, il giudice d'appello si pro- nunciato sul contributo del datore di lavoro per la differenza del canone di locazione sopportata dal dipendente trasferito d'ufficio. Che oggetto della तार 4 controversia fosse il recupero ad imposizione di somme percepite dal lavo- ratore a titolo di indennità di trasferta risulta sia dal ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di accertamento n. 4171101935, sia dalla sen- tenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia 5 dicembre 1996, n. 1004/01/96. 5. La riconosciuta fondatezza del primo motivo di censura rende su- perfluo esaminare gli altri motivi di ricorso con i quali si denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli art. 46 e 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alla problematica della diaria corrisposta al dipendente in missione anteriormente al trasferimento definitivo presso altra sede, e, in via subordinata, la violazione dell'art. 8 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art.
6.2 DLgs 18 dicembre 1997, n. 872. Tale ulteriori due motivi resta- no, pertanto, assorbiti.
6. Per le ragioni illustrate dev'essere accolto il primo motivo di ri- corso, devono essere dichiarati assorbiti gli altri motivi di censura, la sen- tenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbira, che provvede- rà anche in ordine alle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri moti- vi di censura, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, anche per le spese pro- DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 APR 2003 cessuali relative al giudizio di cassazione. L CANCELLIERE C1 Oggi Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2002. furabl IL Presidente سلسلے CELLIERE C1 ВО НЕ