Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7549 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIAN SUPREM7549 IN NOME DEL POPOLO ITALIA GGETTO: I O E LAVORO LA CORTE R.G.n. 7161/99 SEZIONE 17345 Composta dagli Ill. Sigg. i Magistrati: Cron. Rep. Presidente De Musis Dott. Rosario Consigliere Rel. Ud. 15.03.2001Prestipino " Giovanni - Putaturo Donati " Mario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " IC " UA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio " OL " Saverio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 3000 SENTENZA 4. GIU 2001 il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto Mi da LL RO RE, elett.te dom.to in Roma, Via dei Gonzaga n. 37, presso l'abitazione del Sig. Battaglia Salvatore, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Modica e Olindo Di Francesco per procura speciale a margine del ricorso. - Ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- 1233 tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende. - Controricorrente e nei confronti di ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te 17, dom.to in Roma, Via della Frezza n. presso dell'Istituto medesimo, l'Avvocatura centrale rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido per procura speciale in calce al controricorso. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 858 del 15.5.1998 (R.G.n. 95/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 'udienza del 15.3.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno e per l'inammissibilità nei confronti dell'INPS. Svolgimento del processo Con ricorso del 6 luglio 1994 RE LL RO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Agrigento il Ministero dell'Interno e, premessa la sua condizione di 2 invalido civile, chiedeva che il convenuto fosse condannato ad erogargli l'indennità di accompagnamento. Instauratosi il contraddittorio e disposta una consulenza tecnica di ufficio, il Pretore con sentenza del 13 dicembre 1995 rigettava il ricorso. Questa pronuncia, impugnata dal LL RO, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 15 maggio 1998, in base al rilievo che, anche in base alla consulenza tecnica disposta nel giudizio di secondo grado con la quale era stato accertato che il - LL RO era affetto da disturbo dell'umore di tipo bipolare ad andamento cronico, da diabete mellito tipo II con emorroidi e pregresso intervento per cataratta bilaterale doveva escludersi che ricorressero i - requisiti per l'erogazione della provvidenza richiesta dall'appellante. Avverso questa sentenza il LL RO ha proposto ricorso per cassazione, notificato anche all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in base a due distinti motivi. Hanno resistito con controricorso i due intimati. Motivi della decisione preliminarmente dichiarata Deve essere ricorso proposto contro l'inammissibilità del l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dal 3 momento che tale ente non è mai stato dal LL RO invitato a partecipare alla fase di merito. Con il primo motivo dell'impugnazione (proposta contro il Ministero dell'Interno) il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del d.m. 25 luglio 1980, dell'art. 1 1. 11 febbraio 1980 n. 18, come modificato dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 508 del 1988, in relazione alla 1. 30 marzo 1971 n. 118, al d.m. 5 febbraio 1992 e al d.lgs. 23 novembre 1998 n. 509 e di circolari dei Ministeri della Sanità e del Tesoro, oltre a vizi di motivazione, e sostiene che il Tribunale ha aderito, senza precisarne le ragioni, alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non considerando che dalle cartelle cliniche in atti si ricavava la prova dell'esistenza di un complesso invalidante di particolare gravità, tale da rendere alle funzionievidente l'incapacità dell'interessato indispensabili per lo svolgimento degli atti quotidiani consentire al medesimo una della vita e da non compatibile con la dignità condizione esistenziale della persona umana. Questo motivo è privo di fondamento. Premesso che non era necessaria una specifica motivazione in ordine all'adesione data alle conclusioni della consulenza tecnica disposta in grado di appello, dato che, oltre tutto, la relazione non era stata investita da rilievi critici dopo il suo deposito in cancelleria (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 26 aprile 1999 n. 4138, Cass. 9 giugno 1998 n. 5677 e Cass. 24 novembre 1997 n. 11711), va rilevato che il Tribunale ha formulato un tipico giudizio basato su un apprezzamento di fatto, avendo affermato, sulla scorta del parere espresso dal consulente d'ufficio (le cui conclusioni coincidevano con quanto era stato riscontrato dal consulente nominato dal primo giudice), che il LL RO, tenuto conto delle infermità accertate, non si trovava nelle condizioni stabilite dalla legge per l'erogazione della chiesta indennità. E ciò basta a ritenere l'inammissibilità delle censure formulate nel ricorso per cassazione, considerato che il ricorrente, lungi dal prospettare in concreto i vizi di motivazione e gli errori di diritto denunciati, si limita ad esporre una valutazione dei fatti di causa diversa da quella compiuta dai due giudici di merito. Con il secondo motivo il LL RO deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 441 c.p.c., in relazione all'art. 149 disp. att. stesso codice ed afferma che il Tribunale, come risulta dalla cartella clinica dell'ospedale S. Giovanni di Dio, attestante il suo ricovero dal 16 dicembre 1997 al 7 . gennaio 1998, non ha tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni sanitarie verificatosi dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio. Trattandosi di una allegazione che mai era stata formulata davanti al giudice di appello, essendo stata dedotta per la prima volta in questa sede di materiale probatoriolegittimità - con deposito di diverso da quello ammesso dalla legge (art. 372 c.p.c.) la censura non può essere esaminata dalla Corte, noto - essendo che l'art. 149 disp. att. c.p.c. non può derogare alla regola che impedisce nel giudizio di cassazione di dedurre temi di contestazione diversi da quelli prospettati nella precedente fase di merito (Cass. 14 gennaio 1980 n. 306). Tenuto conto dei rilievi svolti, il ricorso proposto dal LL RO deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'INPS e deve essere rigettato nei confronti del Ministero dell'Interno. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell'INPS e lo rigetta nei confronti del Ministero dell'Interno. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001 Il Presidente: Rosario be Munis Il Consigliere estensore: Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, I 4GJG2001 A D 0 IL CANCELLIERETh e 3 S 1 , 3 S V . O I 5 A O L T N T L R . E , O A N A ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S A E M I D I G A E A G , E D O O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 7