Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Il principio dell'insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità non trova applicazione quando nella sentenza di merito non sia stato dato conto del criterio utilizzato, la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto e la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto del tutto ingiustificata la triplicazione del danno da lucro cessante operata dalla Corte d'Appello rispetto al "quantum" liquidato con la sentenza di primo grado, fondata su una testimonianza "de relato" dal contenuto generico in ordine alla futura ed incerta conclusione di un affare).
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 23304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23304 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE ITALIA SPA, in persona della Dott.ssa Spinelli Brunella, nella sua qualità di Dirigente della predetta società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato SGROMO GIOVAMBATTISTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL LU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 04422/04 proposto da:
EL LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 120, presso STUDIO RUGGERI - PONTESILLI, difeso dall'avvocato AUGUSTO PRINCIPI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LE ITALIA SPA, in persona della Dott.ssa Spinelli Brunella, nella sua qualità di Dirigente della predetta società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA SGROMO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 4983/03 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 12/11/2 003, depositata il 25/11/03; RG. 2676/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/07 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato GIONVAMBATTISTA SCROMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo assorbito il 1^ del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12-25 novembre 2003 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rieti del 14 luglio - 5 settembre 2000, condannava la LE PA a pagare all'appellante LU IA la somma di Euro 309.870,41 per i danni causati dal mancato funzionamento della linea telefonica (dopo aver riconosciuto che la morosità denunciata dalla società con riferimento al primo bimestre 1995 doveva considerarsi in realtà inesistente). Avverso tale decisione ha proposto ricorso la LE con due motivi di ricorso.
Resiste IA con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, cui resiste LE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge in relazione all'art. 1375 c.c., nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I Giudici di appello avevano rigettato l'appello incidentale proposto da LE precisando che la società avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti in ordine al mancato pagamento della utenza telefonica, essendosi verificato un inconveniente inusuale (consistente nella mancata comunicazione del pagamento del IA da parte della Banca). In tal modo la società non si era comportata secondo i principi di correttezza e buona fede. LE, osserva in contrario la ricorrente principale, è una struttura complessa. Sarebbe stato onere dell'utente, una volta ricevuto l'avviso che non risultava pervenuto il pagamento della bolletta precedente, accertare la veridicità di tale circostanza, ponendo quindi anche la LE in condizioni di poter assumere informazioni presso la banca.
Il motivo è privo di fondamento.
Una volta eseguito il pagamento, non si vede quale ulteriore attività avrebbe potuto o dovuto svolgere il IA. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e con-traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Non era mai stato dimostrato che le trattative intraprese dal IA con il commerciante coreano, KI NG avrebbero portato alla stipulazione di un contratto di società tra i due, ne' che lo stesso avrebbe avuto comunque durata non inferiore a tre anni, ne' infine che al IA sarebbe stata garantito il guadagno netto annuo minimo di duecento milioni.
Le censure sono fondate.
La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt.2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è PAzio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (
Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Nulla di tutto ciò è possibile rinvenire nella sentenza della Corte d'appello romana, che non svolge alcuna considerazione sul punto della elevata probabilità di perdita di sicuro guadagno da parte del IA.
Sotto altro, subordinato, profilo, va ricordato che la valutazione equitativa del danno non equivale, come invece sembra ritenere la Corte territoriale, a mero arbitrio.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al Giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. (
Nel caso di specie, è rimasta assolutamente sfornita di prova la affermazione secondo la quale i due commercianti avrebbero raggiunto un accordo circa la costituzione di una società (manca qualsiasi documento scritto e qualsiasi particolare sulle modalità con le quali una attività del genere, che tra l'altro necessita di particolari autorizzazioni e permessi da parte delle Autorità di Pubblica sicurezza, avrebbe dovuto essere svolta dal IA insieme con il socio coreano).
Sul punto manca ogni spiegazione in proposito nella sentenza impugnata.
Nella motivazione non vi è alcun accenno ne' una (congrua) spiegazione delle ragioni per le quali dalla futura attività di commercio di preziosi (non meglio descritta o qualificata) sarebbe comunque derivato un guadagno netto annuo per il IA di L. 200 milioni.
Il tutto, secondo la sentenza di appello, dovrebbe trovare la sua indiretta conferma nelle dichiarazioni di un teste che, all'aeroporto di Manila, incontrando "casualmente" l'aspirante socio del IA, KI NG, avrebbe ricevuto da quest'ultimo l'ammissione che egli non aveva voluto stringere un accordo associativo con il IA per la - unica - ragione che egli non si era dimostrato affidabile, mancando persino del danaro necessario per attivare una linea telefonica.
Sarebbe stato lo stesso KI SI, ha riferito il teste, ad assicurare il IA che dalla nuova attività sarebbe derivato un guadagno netto, per il solo IA, di oltre L. 200 milioni annui. Di più. Nella sentenza non sono riportate le ragioni per le quali il giudice di appello ha indicato in tre anni la durata di un contratto di società, avente ad oggetto preziosi.
Sul punto, con motivazione apodittica, la Corte territoriale si è limitata a invocare, inammissibilmente, il fatto notorio sotto forma dell' "id quod plerumque accidit".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (
"Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' controllati, va inteso in senso assolutamente rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, ne' quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del Giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Conf.
Il ricorso incidentale deve invece essere rigettato. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2043 c.c.) in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. In particolare, il IA censura l'entità della liquidazione del danno patrimoniale operata dai giudici di appello, con riferimento alla durata presumibile di tre anni della società che il IA avrebbe dovuto costituire con il KI.
Il motivo di ricorso non merita accoglimento, per le ragioni già indicate in precedenza.
Secondo quanto già osservato, il giudice di rinvio dovrà stabilire, innanzi tutto se un danno patrimoniale sia stato effettivamente causato dal distacco della linea telefonica alla attività commerciale del IA.
Solo una volta accertata l'esistenza di tale danno, lo stesso giudice potrà procedere, eventualmente anche con liquidazione equitativa, alla determinazione dello stesso attenendosi ai rigorosi criteri già specificati.
Il Giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa, in relazione alle censure accolte, rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2007