Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 47761
CASS
Sentenza 29 ottobre 2003

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Il verbale di contestazione redatto dalla polizia giudiziaria all'esito di un controllo sul guidatore di un'autovettura (trovato in stato di ubriachezza) non ha caratteristiche di irripetibilità, limitandosi a riportare quanto osservato dal soggetto che lo redige, e pertanto non può essere acquisito - ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. - al fascicolo per il dibattimento, ne', in mancanza del consenso dell'imputato all'acquisizione, di esso verbale può darsi lettura. (Nella fattispecie l'imputato contestava di essere stato alla guida dell'autovettura e, accogliendo il ricorso in aderenza al principio, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto in dibattimento l'istanza di audizione dei verbalizzanti, fondando poi la propria decisione sul solo verbale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 47761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47761
    Data del deposito : 29 ottobre 2003

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