Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
Il verbale di contestazione redatto dalla polizia giudiziaria all'esito di un controllo sul guidatore di un'autovettura (trovato in stato di ubriachezza) non ha caratteristiche di irripetibilità, limitandosi a riportare quanto osservato dal soggetto che lo redige, e pertanto non può essere acquisito - ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. - al fascicolo per il dibattimento, ne', in mancanza del consenso dell'imputato all'acquisizione, di esso verbale può darsi lettura. (Nella fattispecie l'imputato contestava di essere stato alla guida dell'autovettura e, accogliendo il ricorso in aderenza al principio, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto in dibattimento l'istanza di audizione dei verbalizzanti, fondando poi la propria decisione sul solo verbale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 47761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47761 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. FATTORI PAOLO Presidente
1. Dott. DE BIASE ARCANGELO Consigliere
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
3. Dott. CHILIBERTI ALFONSO "
4. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IC UE N. IL 23/12/1936;
avverso SENTENZA del 05/07/2002 GIUDICE DI PACE di CIVIDALE DEL FRIULI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
LA CORTE OSSERVA
IC UE ha proposto ricorso avverso la sentenza 5 luglio 2002 del Giudice di pace di Cividale del Friuli che l'ha condannato alla pena di 1.000,00 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada per aver guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcoolica.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) e d) in riferimento all'art. 514 del codice di rito e all'art. 111 della Costituzione perché il giudice avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato in base ad un atto della polizia giudiziaria (verbale di contestazione) che non poteva essere acquisito al fascicolo per il dibattimento. Il ricorrente impugna altresì, nelle conclusioni del ricorso, l'ordinanza dibattimentale che ha disposto l'acquisizione di tale atto.
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Risulta dagli atti del fascicolo processuale - che questa Corte può esaminare essendo stata dedotta una violazione di natura processuale - che all'udienza dibattimentale del 5 luglio 2002 il pubblico ministero chiese l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di contestazione nonché dell'esito dell'esame alcoolimetrico e chiese inoltre l'ammissione della prova testimoniale dell'ufficiale di Polizia giudiziaria Balzano Giuseppe che aveva redatto il verbale.
Il Giudice ha ammesso le produzioni ma ha respinto la richiesta di audizione del teste condannando, all'esito della discussione orale, l'imputato. Nella motivazione della sentenza si dà atto che la penale responsabilità dell'imputato deve ritenersi provata in base al più volte menzionato verbale di contestazione e all'esito dell'esame etilometro.
Il ricorso è fondato. Il ricorrente non contesta l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del documento contenente l'esito dell'esame alcoolimetrico ma rileva che la prova che alla guida dell'autovettura si trovasse l'odierno imputato è tratta esclusivamente dal verbale ricordato che non poteva essere acquisito al fascicolo. Queste censure devono ritenersi fondate perché, per l'art. 431 comma 1 lett. b del codice di rito, nel fascicolo per il dibattimento possono essere raccolti solo gli atti non ripetibili della polizia giudiziaria.
Orbene il verbale di contestazione in esame non ha alcuna caratteristica di irripetibilità perchè si limita a riferire di quanto osservato dagli operanti sulla condotta di guida dell'imputato e sulle sue condizioni al momento del controllo ma non dà conto di alcuna attività o fatto non riproducibili o che non siano riferibili in giudizio con la testimonianza di coloro che hanno personalmente assistito ai fatti rilevanti per il giudizio. Ne consegue che correttamente è stata dedotta la violazione dell'art.514 comma 2à c.p.p. perché dell'atto ricordato non poteva essere data lettura in mancanza del consenso dell'imputato all'acquisizione (art. 431 comma 2 c.p.p.). La conseguenza è costituita dall'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita nel dibattimento (art. 526 comma 1 c.p.p.). La sentenza impugnata, avendo fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su tale unica prova (quanto alla circostanza che l'imputato si trovasse alla guida dell'autovettura) deve quindi essere annullata con rinvio al medesimo giudice che l'ha pronunziata che si atterrà ai principi in precedenza enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio all'ufficio del Giudice di pace di Cividale del Friuli.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.