Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto NE6 5 6 Lavoro 1. Composta degli Il lags rati: R.G.N. 3782/99Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere- Cron.14742 Dott. Fernando LUPI Consigliere - Dott. Giovanni MAZZARELLA Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud.06/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TT NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANFILO CASTALDO 9, presso lo studio dell'avvocato ZOCCOLI MANUELA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDONE LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PNEUMATICI PIRELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 131, presso lo studio in ROMA VIALE MAZZINI dell'avvocato IANNELLI NO, che la rappresenta e 2001 difende unitamente all'avvocato GAZZARA GIACOMO, 1054 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 3/97 del Tribunale di MESSINA, depositata il 06/02/98 R.G.N. 1238/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CARDONE delega PISTONI GALLUPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6 settembre 1988, NT CU si rivolgeva al RE di Messina, in funzione del Giudice del lavoro, esponendo di essere stato riconosciuto invalido, in quanto affetto da stenosi mitralica, in data 7 febbraio 1972, e di essere stato assunto come operaio dalla Società Pneumatici PI S.P.A., stabilimento di Villafranca Tirrena, in forza della legge n. 482 del 2 aprile 1968. Aggiungeva di essere stato adibito a lavori di manovalanza comportanti sforzi fisici, incompatibili con la natura ed il grado di invalidità di cui era affetto e che, in conseguenza di tali prestazioni lavorative, nell'agosto 1985, era stato colpito da parestesia al piede e dolore alla gamba sinistra e ricoverato al Policlinico di Messina, con sospensione dal lavoro e richiesta di C.I.G.. Esponeva, ancora, di essere stato nuovamente ricoverato in data 23 novembre 1987 e che gli era stata diagnosticata una grave emiparesi dx ed afasia prevalentemente motoria dipendenti da ictus cerebrale. Lamentava che il proprio stato di salute era da attribuirsi al colpevole comportamento della datrice di lavoro, che, non tenendo conto delle sue gravi condizioni fisiche, lo aveva adibito a lavori faticosi comportanti sforzi fisici. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta PI al risarcimento del danno biologico e patrimoniale, analiticamente specificato nel ricorso, oltre accessori. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Società Pneumatici PI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando il contenuto del ricorso. Eccepiva, in particolare, che mai il ricorrente era stato adibito a lavori faticosi e che le affezioni denunciate non erano attribuibili all'attività lavorativa svolta. 1 ง Ammessa ed espletata prova testimoniale, veniva, altresì, disposta consulenza tecnica medico-legale; quindi, con sentenza dell'8 giugno 1994, il RE rigettava la domanda. Avverso la predetta decisione proponeva appello il CU lamentando l'ingiustizia della sentenza che aveva acriticamente accolto le conclusioni della disposta c.t.u., senza tener conto dell'accertato rapporto di concausalità derivante dall'esposizione a fattori perfrigeranti e reumatizzanti nel periodo in cui era addetto alla pulizia del reparto officina. Concludeva, pertanto, insistendo nell'accoglimento della domanda. Si costituiva la Società Pneumatici PI S.p.A., contestando i motivi di appello, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 17 gennaio 1997-6 febbraio 1998, l'adito Tribunale di Messina, esclusa ogni colpa del datore di lavoro nella produzione dell'evento dannoso, rigettava l'appello, confermando la sentenza del RE. Per la cassazione di tale decisione ricorre NT CU con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste la PI Pneumatici S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2087 c.c., lamentando che il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza che all'atto dell'assunzione, avvenuta il 7 febbraio 1972 ai sensi della legge 2 aprile 1968 n.482, egli era affetto da stenosi mitralica, non lo aveva assegnato a mansioni compatibili con la natura ed il grado delle sue menomazioni. Il Tribunale, pertanto ad avviso del CU- avrebbe dovuto accertare se le mansioni svolte nel periodo (1972-1979) in cui era stato addetto ai lavori di pulizia del locale adibito ad officina e magazzino fossero o meno per lui nocive, tenendo anche conto dei numerosi riferimenti della normativa di legge alla 2 necessità di evitare lo sviluppo e la diffusione di sostanze dannose negli ambienti dilavoro e di assicurare un ricambio d'aria negli ambienti medesimi. In proposito, il ricorrente richiama l'art.387 d.P.R. n.547 del 1955 secondo cui i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni di polveri devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale, e l'art. 21 d.P.R. n.303 del 1956 contenente disposizioni varie per la difesa contro le polveri, non osservate dalla PI. Con il secondo motivo viene dedotta una contraddittoria motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale, laddove, dopo aver affermato che l'esposizione del CU a fattori perfrigeranti e reumatizzanti (nel periodo in cui era stato addetto ai lavori di pulizia nel reparto officina) non è comunemente ritenuta fonte di rischio in relazione al quale il datore di lavoro debba adottare particolari cautele, aveva aggiunto che l'accertata esposizione ai predetti fattori perfrigeranti e reumatizzanti “può aver contribuito all'aggravamento della stenosi mitralica di cui era affetto", ma che tuttavia nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla PI per non avere il CU segnalato alla stessa il rischio per la propria salute derivante dalla predetta esposizione. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. E' pur vero, come sostiene il ricorrente richiamando principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla particolarità dell'attività 3 lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica. Ma è altrettanto vero -come si è altresì precisato- che da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia comunque verificato, occorrendo pur sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass.2 giugno 1998 n. 5409; Cass. 29 marzo 1995 n. 3740). Orbene, il Tribunale, conformandosi a tale condivisibile indirizzo, con apprezzamento di fatto non suscettibile di censura, ha accertato che dalla espletata istruttoria ed, in particolare, dalla disposta prova testimoniale, non era risultato quanto affermato nel ricorso introduttivo dal CU, e cioè l'assegnazione a compiti comportanti lavori fisicamente gravosi, ma, piuttosto, "l'assegnazione dello stesso a mansioni reputate nella comune esperienza non fisicamente gravose, e tali rivelatisi dalle audizioni dei testi”. Era, per di, più emerso -tiene a puntualizzare il Giudice a quo- che il datore di lavoro, in quanto a conoscenza delle condizioni fisiche del CU, “aveva disposto, anzi, raccomandato, che lo stesso non venisse concretamente adibito a compiti faticosi nell'ambito delle mansioni affidategli (ad es. nell'assegnazione al magazzino)"; ed, inoltre, che giammai il lavoratore aveva provveduto ad indicare in quale omissione sarebbe incorso il datore di lavoro né a segnalare a quest'ultimo il rischio per la propria salute derivante dalla lamentata esposizione a fattori perfrigeranti e reumatizzanti. Pertanto, anche ove non si fosse voluto escludere che l'esposizione a detti fattori avesse contribuito all'aggravamento della malattia del CU, non risultava dall'esame complessivo della condotta della PI, che questa avesse 4 dolosamente o colposamente adibito il dipendente a compiti incompatibili con l'invalidità cui era affetto all'epoca dell'assunzione obbligatoria nel 1972, né che, segnalata, ovvero comunque conosciuta, l'incompatibilità dell'assegnazione del dipendente alla pulizia del reparto officina, la società avesse omesso di provvedere assegnandolo ad altre mansioni più consone al suo stato di salute. Immune da violazione di legge e da vizi logico-giuridici è dunque la motivazione svolta dalla sentenza impugnata l'insussistenza di colpa nelcirca comportamento della PI e della conseguente esclusione di una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. Inammissibile, in base al principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione non possono investire questioni che non siano state proposte innanzi al giudice del merito e la cui soluzione implicherebbe nuovi accertamenti di fatto, è la questione dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, concernente l'attribuzione dell'aggravamento della malattia all'esposizione alla polvere nei lavori di pulizia dell'officina ed alla violazione della normativa in materia. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 6 marzo 2001. Il Consigliereest. Il Presidente Phillie 3 3 5 0 1 . . N IL CANCELLIERE T A S R 3 S 7 A I ' - A Depositato in Cancelleria L D 8 T L - , , E 1 O A 1 L D S 11 MAG. 2001 L E I P S E O S B N G I MAOL oggi,...E I E G CA N S D E G I L A O A T A S IL CANCELLIERE 8 A O D O L T P L E T I , E M R I O D I R D A T S D I O E G 5 T E R N E S E